CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 marzo 2022
Cassazione n. 15297/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE di APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e í ricorsi; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina — pronunciando sull'appello proposto dal pubblico ministero e sul ricorso per cassazione presentato dal difensore dell'imputato avverso la sentenza dì primo grado che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di lesioni personali aggravate (capo A) e lo aveva dichiarato colpevole per la contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 (capo B) — ha affermato la responsabilità del predetto imputato anche per il reato di cui al capo A), confermando la condanna per quello di cui al capo B). 2. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo denuncia l'inosservanza dell'art. 603, cod. proc. pen., per avere il giudice di appello riformato l'assoluzione in condanna senza rinnovare l'istruzione. 2.2. Con il secondo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con il terzo evidenzia il difetto assoluto di motivazione sulla richiesta di sospensione condizionale della pena. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il primo motivo è fondato. 2.1. La Corte di appello, investita del gravame del pubblico ministero, è pervenuta alla affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo A) sulla scorta di una diversa valutazione delle dichiarazioni decisive rese dalla persona offesa. In tale ipotesi, a mente dell'art. 603, comma 3-bis cod. pen., il giudice di appello deve disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, adempimento omesso dalla Corte di appello di Messina. 3. Sono del pari fondati il secondo e il terzo motivo, afferenti al trattamento sanzionatorio in ordine al reato di cui al capo B). Il diniego delle circostanze attenuanti generiche si fonda sulla valutazione del fatto nel suo complesso e, quindi, dipende dalla affermazione di responsabilità anche per il reato di cui al capo A). Sulla richiesta di sospensione condizionale della pena, la Corte di appello non ha fornito alcuna risposta. Discende, quanto al capo B), che l'annullamento deve essere limitato a detti punti e che diviene definitiva, ex art. 624 cod. proc. pen., l'affermazione di responsabilità per il reato in rassegna. Non risulta maturato il termine di prescrizione del reato contravvenzionale, poiché, rispetto alla data di commissione del fatto (2 marzo 2017) e al termine massimo di prescrizione (2 marzo 2022), occorre tenere conto di 158 giorni di sospensione così computati:- 91 giorni dal 6 dicembre 2019 al 6 marzo 2020 per adesione del difensore all'astensione; - 3 giorni dal 6 marzo 2020 al 9 marzo 2020 per adesione all'astensione; - 64 giorni per sospensione c.d. "Covid" in conseguenza del rinvio dell'udienza del 30 aprile 2020 (cfr. Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432). 4. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato di lesioni aggravate e al complessivo trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Messina. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di lesioni aggravate e al complessivo trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Così deciso il 15/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] MariMorosini Stefas CORTE DI CASSAZIONE