CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40594/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la c<) sentenza del 24.573.2022 con cui la Corte dì appello di Bologna ha parzialmente riformato - limitatamente alla rideterminazione della pena in mesi otto di reclusione ed euro 240 di multa, riconosciuta la continuazione tra gli addebiti - la pronuncia di primo grado del Gip del Tribunale di Bologna emessa il 03.03.2020 che aveva accertato la responsabilità dell'imputato per il reato - in concorso con [OSCURATO:PERSONA] - di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625 n.2 cod. pen. (capo 1) e del reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. (capo 2) e lo aveva condannato rispettivamente per il reato di tentato furto aggravato - con l'attenuante dell'art.62 n.4 cod. pen. equivalente all'aggravante contestata - alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 160 di multa e per il reato di falso alla pena di mesi sei di reclusione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità ed erronea applicazione della legge sostanziale, è indeducibile innanzitutto perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; inoltre, in riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche il motivo è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, infatti la corte territoriale ha dato, in buona sostanza, rilievo alla circostanza che non emergessero elementi positivi di valutazione (quale l'ammissione di addebito), necessari, secondo il costante orientamento di questa Corte, per giungere al chiesto riconoscimento, ed ha posto anche l'accento sul radicato dolo di proposito espresso dagli imputati attraverso le modalità dell'azione compiuta, elementi che dunque non hanno permesso né il riconoscimento delle attenuanti generiche né un diverso giudizio di bilanciamento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. applicata con giudizio di equivalenza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammíssibil, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.