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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 36409/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] applicava ai ricorrenti la pena concordata per i reati di tentata rapina aggravata e porto ingiustificato di arma da taglio

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] che deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena

3. Ricorreva per cassazione anche il difensore del Borgia che deduceva vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. ed in ordine alla qualificazione giuridica del fatto con particolare riferimento al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 628 comma 3 n. 3 quater cod. pen. 4.

I ricorsi sono inammissibili.

4.1. Con specifico riguardo al ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] il collegio riafferma che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401 L'impugnazione deve pertanto essere dichiarata inammissibile.

4.2. Con riguardo al ricorso proposto nell'interesse del Borgia si ribadisce invece che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5 - , Sentenza n. 33145 del 08/10/2020, Rv. 279842 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 25617 del 25/06/2020, Rv. 279573).

Anche il ricorso del Borgia deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 23 giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] applicava ai ricorrenti la pena concordata per i reati di tentata rapina aggravata e porto ingiustificato di arma da taglio 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] che deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena 3. Ricorreva per cassazione anche il difensore del Borgia che deduceva vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. ed in ordine alla qualificazione giuridica del fatto con particolare riferimento al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 628 comma 3 n. 3 quater cod. pen. 4. I ricorsi sono inammissibili. 4.1. Con specifico riguardo al ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] il collegio riafferma che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401 L'impugnazione deve pertanto essere dichiarata inammissibile. 4.2. Con riguardo al ricorso proposto nell'interesse del Borgia si ribadisce invece che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5 - , Sentenza n. 33145 del 08/10/2020, Rv. 279842 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 25617 del 25/06/2020, Rv. 279573). Anche il ricorso del Borgia deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 23 giu
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