CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 giugno 2022
Cassazione n. 27488/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 38221-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 113, presso lo studio dell'avvocata [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (incorporante per fusione [OSCURATO:PERSONA]) rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliate in Roma, Largo di [OSCURATO:PERSONA] n.11 presso lo studio di quest’ultimo; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1550/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 24/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato in fatto e ritenuto in diritto 1.[OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Torino che ha respinto l’appello proposto nei confronti del lodo definitivo del 22 giugno 2018, con condanna dell’appellante alle spese in favore della Cassa di Risparmio in [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi solo Carisbo). 2. [OSCURATO:PERSONA] , sulla base di una clausola compromissoria contenuta nell’articolo 18 dell’accordo normativo per la disciplina dei prodotti finanziari, stipulato con Carisbo in data 5 dicembre 2002 e aggiornato in data 18 agosto 2006, aveva instaurato il procedimento arbitrale chiedendo al collegio arbitrale di dichiarare l’invalidità, l’inesistenza, la nullità o l’annullamento dei cont ratti normativi suddetti e degli ordini intercorsi tra le parti, nonché di dichiarare la risoluzione dei predetti contratti per difformità delle operazioni poste in essere rispetto a quelle previste o per conflitto di interessi; chiedeva altresì di dichiarare l’istituto di credito obbligato a restituirgli le somme versate nelle singole operazioni, nonché il controvalore alla data del 30/11/2007 dei titoli costituiti in pegno e scaduti il 1 dicembre 2007 ed, ancora, la condanna della Carisbo per l'inadempimento contrattuale con conseguente risarcimento dei danni e accertamento delle somme trattenute per commissioni non pattuite. 3.[OSCURATO:PERSONA] contestava le allegazioni del Cisaria proponendo a sua volta domanda riconvenzionale per il pagamento di somme di cuisi dichiarava creditrice. 4.In data 17 luglio 2017 (cfr. sentenza impugnata) il collegio arbitrale emetteva un lodo parziale con il quale, qualificato l’arbitrato in termini di arbitrato rituale di diritto, respingeva l’eccezione di improcedibilità, dichi arando la propria competenza sulla domanda relativa all’esecuzione del provvedimento di sequestro (adottato dal tribunale su ricorso del Cisaria)e rigettava le domande di invalidità, inesistenza, inefficacia, nullità ed annullamento dei contratti normativi, nonché quelle di risoluzione dei contratti suddetti per asserita difformità delle operazioni poste in essere da quelle previste o per conflitto di interessi; rigettava altresì le domande relative alle commissioni asseritamente non pattuite; rigettava infine le istanze istruttorie formulate dalle parti rimettendo la causa in istruttoria e disponendo un supplemento di consulenza tecnica di parte per le operazioni effettuate dal 30 giugno 2007 al termine dell’operatività. 5.Tale lodo parziale è stato oggetto di appello da parte del Cisaria, concluso con sentenza della corte d’appello n 2118 del 2018 contenente declaratoria di rigetto dell’impugnazione proposta, con condanna del Cisaria alle spese di lite. 6.Il successivo 25 giugno 2018 il collegio arbitrale pronunciava il lodo definitivo con il quale, dato atto del contenuto del lodo parziale e definitivamente pronunciando, statuiva che le operazioni poste in essere dopo il 30 giugno 2007 avevano determinato per parte attrice interessi passivi e variazioni di cambi per complessivi euro 210.752,54 ed accertava chetale importo, pure addebitato sul conto del Cisaria, non era dovuto; dichiarava infine tenuto il Cisaria, a versare alla Carisbo la somma complessiva di euro 3.086.402,46 con gli interessi convenzionali di mora dal 1 gennaio 2013. 7. Cisaria impugnava anche il lodo definitivo con i motivi da 1 a 7 attinenti al lodo non definitivo e con 3 motivi, dall’8 al 10, relativi a quello definitivo. 8.Carisbo eccepiva l’inammissibilità delle censure relative al lodo non definitivo,in quanto mera riproposizione dell’impugnazione già proposta, e l’inammissibilità dell’impugnazione del lodo definitivo oltre all’infondatezza nel merito delle censure articolate . 9.L’adita corte d’appello di Torino ha dichiarato inammissibili le domande aventi ad oggetto il lodo non definitivo per essersi sul punto la corte già pronunciata, così delimitando la decisione a lle questioni ancora da esaminare e cioè le sole conclusioni sub 7), peraltro, esclusivamente, con rif erimento alle operazioni del 30 giugno 2007, ed a quelle di cui ai punti 2) seconda parte e 3) seconda parte rispetto ai quali la sentenza n.2118 del 2018 non si era pronunciata. 10.La corte territoriale ha poi ritenuto inammissibile la domanda di cui ai predetti punti 2) e 3) seconda parte, aventi ad oggetto la declaratoria di nullità dei conti correnti, sia perché tale domanda non era stata proposta e trattata nel lodo definitiv o , sia perché l’impugnante non ha chiesto la declaratoria di nullità del lodo con specifico riguardo ai motivi indicati tassativamente nell’art. 829 cod. proc. civ.. 11.La corte territoriale ha altresì ritenuto inammissibili le richieste istruttorie così come la richiesta di acquisizione del fascicolo relativo all’arbitrato. 12.Esaminando poi specificamente l’ottavo motivo (il primo dei tre motiviaventi specifico riguardo al lodo definitivo) la corte d’appello ha ritenuto infondata la doglianza di omessa motivazione, in quanto il collegio arbitrale ( a pag. 40 del lodo definitiv o ) aveva evidenziato che tramite il primo supplemento di ctu er a stato accertato che, nel periodo primo trimestre 2006 - primo trimestre 2007, le garanzie non erano eccedenti rispetto all’esposizione del Cisaria nei confronti della banca, con un’unica ec cezione relativa al del secondo trimestre, eccezione che non veniva ritenuta rilevante. 13.In altri termini, poichè secondo la corte d’appello torinese il collegio arbitrale aveva accertato e motivato che le garanzie erano inferiori all’esposizione solo a partire dal terzo trimestre , e precisamente dal 30 giugno 2007, quando era stato superato il limite costituito dal valore del pegno, non sussisteva il vizio denunciato di omessa motivazione. 14.Per il resto la corte d’appello ha ritenuto che il motivo concernesse il merito della controversia. 15.La corte territoriale ha parimenti ritenuto infondata la doglianza di cui al nono motivo (il secondo relativ o al lodo definitivo) precisando che non vi era contraddittorietà nell a motivazione , rilevante ai fini dell’eventuale declaratoria di nullità del lodo e idonea a dare ingresso alla conseguente fase. 16.La corte distrettuale ha poi ritenuto inammissibile il decimo motivo (il terzo riguardante il lodo definitivo) in quanto attinente a questione già oggetto del lodo parziale e già decisa con la sentenza n. 2118 del 2018. 17.Conclusivamente la corte territoriale ha affermato che, essendo stata esclusa la nullità del lodo definitivo, le questioni di merito relative alla domanda principale ed alla domanda riconvenzionale dovevano considerarsi assorbite. 18.La cassazione della sin qui riassunta pronuncia della corte d’appello di Torino n. 1550/2019 è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso articolato in due motivi, cui resiste con controricorso, illustrato da memoria, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (quale incorporante per fusione Cassa di Risparmio in [OSCURATO:SOCIETA].). 19. Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli art. 823, secondo comma n.5, art. 829 n.5, art. 816 bis, art. 816 ter cod. proc. civ. ed art. 112 cod. proc. civ. , in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 e n. 4 , cod. proc. civ.) si censura la statuizione della corte d’appello di inammissibilità della richiesta del Cisaria di estendere l’indagine demandata al CTU anche con riferimento alla documentazione prodotta con la memoria del 13 marzo 2018, dalla quale era emerso il superamento sin dal 2005 dell’ MTM delle operazioni in essere con la Carisbo rispetto alle garanzie pignoratizie prestate. 20.Osserva il ricorrente che, a causa della ritenuta inammissibilità della richiesta di ampliamento dell’indagine alle operazioni poste in essere sin dal 2005, la corte non avev a valuta to la carenza di motivazione in merito al lodo impugnato ed il conseguente limitato accertamento del danno all’ultima fase del rapporto che , in realtà , risaliva al 2002. 21.Ciò in quanto, ai sensi dell’art 816 bis, cod. proc. civ. , in mancanza di una disciplina nella convenzione di arbitrato, il procedimento arbitrale è liberamente regolato dagli arbitri, i quali, nel caso di specie, non avevano scandito i tempi della produzione documentale e delle richieste istruttorie imponendo termini esplicitamente definiti come non perentori, con la conseguenza che le produzioni documentali e le richieste istruttorie medesime ben potevano ritenersi sempre ammissibili se dirette a dimostrare la fondatezza delle domande ed eccezioni proposte dalla parte e salva la possibilità di replica e di allegazione della controparte. 22.Sempre nell’ambito del primo motivo di ricorso il Cisaria lamenta l’erroneità della statuizione della corte d’appello per avere ritenuto presente nel lodo definitivo la motivazione relativa al termine del 30 giugno 2007 da considerare ai fini dell’accertamento delle domande. 23.Assume il ricorrente che, contrariamente a quanto sostenuto dalla corte d’appello, l’argomentazione prospettata dal collegio arbitrale, a pag. 40 del lodo definitivo, non poteva essere ritenuta una motivazione nell’accezione di cui all’art. 823 comma 2 n.5 cod. proc. civ. , risolvendosi in una motivazione apparente rilevante ai fini della declaratoria di nullità del lodo. 24.Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli articoli 339, 324, 112, 829 comma 3, cod. proc. civ.; art. 21 d.lgs. 58/1998 e dell’art. 26 delib. Consob n. 11552/1998 , in relazione all’articolo 360 comma 1 n.4, cod. proc. civ.) si deduce l’erroneità della statuizione di inammissibilità del decimo motivo (il terzo di impugnazione del lodo definitivo) per avere ritenuto che la questione fosse già stata oggetto del precedente giudizio di appello del lodo parziale, mentre , assume il ricorrente che , dalla let tura del lodo parziale si evince che la questione dedotta con il predetto motivo era stata espressamente esclusa da quelle decise dal collegio arbitrale con il lodo parziale. 25.Tanto premesso osserva il Collegio che, come dedotto dalla controricorrente nella memoria illustrativa, è pendente avanti alla Corte il ricorso n. 9502/2019 R.G., anche esso promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed avente ad oggetto l’impugnazione della sentenza n. 2118/2018, con la quale la corte d’appello di Torino ha respinto l’ impugnazione del lodo parziale reso inter partes, in data 17/07/2017, dal medesimo collegio arbitrale, ricorso per il quale non risulta ancora fissata la discussione. 26.Poichè appare sussistere connessione tra il presente procedimento, che ha ad oggetto l’impugnazione della sentenza n. 1550/2019, con cui la corte d’appello di Torino ha respint o l il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il lodo arbitrale definitivo, reso inter partes i n data 22/06/2018, e quello di cu i al n. 9502/2019 R.G. trattandosi di lodi - parziale e definitivo - resi nell’ambito di un unico procedimento arbitrale, il Collegio ritiene di disporre il rinvio a nuovo ruolo per l’eventuale riunione al ricorso n.9502/2019R.G. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]