Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22915/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 26 gennaio 2022, ha confermato integralmente la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 9 giugno 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen., con la recidiva infraquinquennale specifica.

2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, la difesa censura la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, in merito alla valutazione della prova testimoniale.

In particolare, il giudice di appello, a fronte di uno specifico motivo di gravame relativo alla deposizione dell'operante che, secondo l'ipotesi accusatoria, ha riconosciuto Galmazi alla guida del ciclomotore compendio di furto, avrebbe omesso il doveroso scrutinio sulla attendibilità e sulla credibilità del teste, alla luce di consolidate massime di esperienza, anche in tema di circolazione stradale, che si porrebbero in netta contraddizione con le conclusioni a cui è pervenuta la Corte di merito.

2.2. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione della legge penale, in relazione al combinato disposto degli artt. 157, secondo comma, e 648, quarto comma, cod. pen.

Una lettura costituzionalmente orientata della disposizione che prevede l'attenuante ad effetto speciale della particolare tenuità imporrebbe infatti di determinare il tempo necessario a prescrivere sulla base della forbice edittale risultante dal riconoscimento dell'ipotesi attenuata.

Opinando altrimenti si cadrebbe in una irragionevole disparità di trattamento contra reum, avuto riguardo all'efficacia viceversa riconosciuta in tal senso alle circostanze aggravanti ad effetto speciale dalla lettera del codice.

Laddove questo percorso ermeneutico non apparisse praticabile, si insta affinché la Corte sollevi la questione di legittimità costituzionale, indicando come parametri gli artt. 3 e 27 Cost.

3. All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e il Collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

2.1. Ai fini del controllo di legittimità - in particolare quando, come nel caso di specie, i giudici di secondo grado abbiano confermato la condanna pronunciata in tribunale (cosiddetta "doppia conforme") - la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, così da formare un unico complessivo corpo decisionale, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice, richiamando i passaggi logico-giuridici della prima sentenza e concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv 257595-01).

I primi giudici hanno ben illustrato le basi su cui si fonda la pronuncia di condanna, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità.

2.2. Per quel che riguarda, nello specifico, la testimonianza relativa all'individuazione dell'imputato, la Corte territoriale prende in considerazione, in maniera sintetica ma esaustiva, il fatto che Galmazi, alla guida del veicolo in prossimità di un semaforo rosso, era stato riconosciuto dalla Forze dell'ordine, affiancate al ciclomotore a pochi metri di distanza e in grado di vederne bene le fattezze; che gli operanti ben conoscevano il soggetto, avendolo più volte controllato in precedenza; si nota poi come, poiché l'imputato si dette alla fuga non appena accortosi di essere stato notato, fosse probatoriamente irrilevante l'esito negativo della perquisizione a cui si era proceduto solo a distanza di qualche tempo (p. 1).

La motivazione di primo grado è ricca di ulteriori particolari, tutt'altro che irrilevanti: «l'ass. capo della Polizia di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] vide l'imputato, da lui perfettamente conosciuto perché proprio in quei giorni era stato attinto da molteplici indagini che avevano anche comportato, "diciassette giorni prima", la permanenza insieme a Galmazi "per ventiquattro ore", alla guida del ciclomotore Majesty AY69478 e cercò di fermarlo.

L'uomo, però, non appena si avvide che era stato notato dai poliziotti accelerò bruscamente riuscendo a seminare l'auto della Polizia.

Il teste ha spiegato che Galmazi portava un "casco aperto" e venne a trovarsi alla distanza di "quattro, cinque metri" dalla sua vettura e stava per fermarsi al semaforo rosso per cui lui e i suoi colleghi che con lui si trovavano sull'auto ebbero modo di vederlo "molto bene" riconoscendolo con sicurezza» (p. 1).

Il ricorso deve dunque essere ritenuto inammissibile in parte qua, in quanto fondato su motivi che non si confrontano con le ragioni già esposte dal giudice del gravame, e deve quindi essere considerato generico.

L'impugnazione non può infatti ignorare l'apparato motivazionale di merito, senza cadere nel vizio di aspecificità, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 3.

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

L'art. 157, secondo comma, cod. pen. prevede testualmente che «per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante».

La mancata considerazione delle attenuanti, anche ad effetto speciale, nel computo del tempo necessario a prescrivere il reato, consegue a una consapevole opzione in favore di un criterio di misurazione in grado di evitare che, solo successivamente all'accertamento del fatto, in sede di decisione di merito, si pervenga, per effetto del riconoscimento e dell'eventuale bilanciamento di circostanze di segno opposto, a una pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, con conseguente inutilità dell'attività processuale svolta; la norma tende anche a far sì che la determinazione del termine prescrizionale non venga a dipendere da valutazioni giudiziali ad alto tasso di discrezionalità.

Sulla scorta di questo inequivoco percorso interpretativo, la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., come novellato dall'art. 6, comma 1, legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'articolo 3 Cost., nella parte in cui non prevede che, per determinare il tempo necessario a prescrivere, si tenga conto anche delle attenuanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e di quelle ad effetto speciale.

Una simile scelta è espressione del legittimo esercizio della discrezionalità legislativa: non trasmoda, infatti, in una violazione del principio di ragionevolezza il fatto che il legislatore abbia ritenuto che la rinuncia a perseguire i fatti criminosi debba essere rapportata alla gravità del reato nella sua massima esplicazione sanzionatoria prevista per la fattispecie base e sul massimo aumento di pena previsto per quelle aggravanti che, cogliendo elementi del fatto connotati da una maggior idoneità ad incidere sull'ordinaria fisionomia dell'illecito, comportano una eccezionale variazione del trattamento sanzionatorio (Corte cost., sent. n. 324 del 2008).

Neppure l'ulteriore paventata violazione dell'art. 27, comma 3, Cost. risulta conferente, dal momento che la parametrazione dei termini prescrizionali sulla base della maggiore gravità del reato non vulnera il principio di tendenziale rieducazione del condannato, né il principio di proporzione tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra.

Non costituisce precedente utilmente spendibile in questa sede la restituzione al giudice a quo degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 157, secondo comma, cod. pen. e 73, commi 1 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Corte cost., ord. n. 152 del 2014), avuto riguardo alla natura schiettamente procedimentale del provvedimento in questione, emesso alla luce dello ius superveniens che ha novellato il Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti.

L'esegesi suggerita dal ricorrente, diretta ad ancorare il termine di prescrizione del reato alla valutazione del giudice che procede, è quindi contraria alla lettera e alla ratio della legge (cfr., in termini, Sez. 5, n. 25962 del 03/03/2022, Magliano, Rv. 283815), né, come visto, risulta praticabile l'invocato ricorso allo scrutinio di costituzionalità.

4. Il ricorso è dunque inammissibile.

In considerazione della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, apparendo evidente che il medesimo ricorrente ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), egli va altresì condannato, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti da ricorso, nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 26 gennaio 2022, ha confermato integralmente la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 9 giugno 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen., con la recidiva infraquinquennale specifica. 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, la difesa censura la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, in merito alla valutazione della prova testimoniale. In particolare, il giudice di appello, a fronte di uno specifico motivo di gravame relativo alla deposizione dell'operante che, secondo l'ipotesi accusatoria, ha riconosciuto Galmazi alla guida del ciclomotore compendio di furto, avrebbe omesso il doveroso scrutinio sulla attendibilità e sulla credibilità del teste, alla luce di consolidate massime di esperienza, anche in tema di circolazione stradale, che si porrebbero in netta contraddizione con le conclusioni a cui è pervenuta la Corte di merito. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione della legge penale, in relazione al combinato disposto degli artt. 157, secondo comma, e 648, quarto comma, cod. pen. Una lettura costituzionalmente orientata della disposizione che prevede l'attenuante ad effetto speciale della particolare tenuità imporrebbe infatti di determinare il tempo necessario a prescrivere sulla base della forbice edittale risultante dal riconoscimento dell'ipotesi attenuata. Opinando altrimenti si cadrebbe in una irragionevole disparità di trattamento contra reum, avuto riguardo all'efficacia viceversa riconosciuta in tal senso alle circostanze aggravanti ad effetto speciale dalla lettera del codice. Laddove questo percorso ermeneutico non apparisse praticabile, si insta affinché la Corte sollevi la questione di legittimità costituzionale, indicando come parametri gli artt. 3 e 27 Cost. 3. All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e il Collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Ai fini del controllo di legittimità - in particolare quando, come nel caso di specie, i giudici di secondo grado abbiano confermato la condanna pronunciata in tribunale (cosiddetta "doppia conforme") - la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, così da formare un unico complessivo corpo decisionale, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice, richiamando i passaggi logico-giuridici della prima sentenza e concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv 257595-01). I primi giudici hanno ben illustrato le basi su cui si fonda la pronuncia di condanna, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità. 2.2. Per quel che riguarda, nello specifico, la testimonianza relativa all'individuazione dell'imputato, la Corte territoriale prende in considerazione, in maniera sintetica ma esaustiva, il fatto che Galmazi, alla guida del veicolo in prossimità di un semaforo rosso, era stato riconosciuto dalla Forze dell'ordine, affiancate al ciclomotore a pochi metri di distanza e in grado di vederne bene le fattezze; che gli operanti ben conoscevano il soggetto, avendolo più volte controllato in precedenza; si nota poi come, poiché l'imputato si dette alla fuga non appena accortosi di essere stato notato, fosse probatoriamente irrilevante l'esito negativo della perquisizione a cui si era proceduto solo a distanza di qualche tempo (p. 1). La motivazione di primo grado è ricca di ulteriori particolari, tutt'altro che irrilevanti: «l'ass. capo della Polizia di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] vide l'imputato, da lui perfettamente conosciuto perché proprio in quei giorni era stato attinto da molteplici indagini che avevano anche comportato, "diciassette giorni prima", la permanenza insieme a Galmazi "per ventiquattro ore", alla guida del ciclomotore Majesty AY69478 e cercò di fermarlo. L'uomo, però, non appena si avvide che era stato notato dai poliziotti accelerò bruscamente riuscendo a seminare l'auto della Polizia. Il teste ha spiegato che Galmazi portava un "casco aperto" e venne a trovarsi alla distanza di "quattro, cinque metri" dalla sua vettura e stava per fermarsi al semaforo rosso per cui lui e i suoi colleghi che con lui si trovavano sull'auto ebbero modo di vederlo "molto bene" riconoscendolo con sicurezza» (p. 1). Il ricorso deve dunque essere ritenuto inammissibile in parte qua, in quanto fondato su motivi che non si confrontano con le ragioni già esposte dal giudice del gravame, e deve quindi essere considerato generico. L'impugnazione non può infatti ignorare l'apparato motivazionale di merito, senza cadere nel vizio di aspecificità, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. L'art. 157, secondo comma, cod. pen. prevede testualmente che «per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante». La mancata considerazione delle attenuanti, anche ad effetto speciale, nel computo del tempo necessario a prescrivere il reato, consegue a una consapevole opzione in favore di un criterio di misurazione in grado di evitare che, solo successivamente all'accertamento del fatto, in sede di decisione di merito, si pervenga, per effetto del riconoscimento e dell'eventuale bilanciamento di circostanze di segno opposto, a una pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, con conseguente inutilità dell'attività processuale svolta; la norma tende anche a far sì che la determinazione del termine prescrizionale non venga a dipendere da valutazioni giudiziali ad alto tasso di discrezionalità. Sulla scorta di questo inequivoco percorso interpretativo, la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., come novellato dall'art. 6, comma 1, legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'articolo 3 Cost., nella parte in cui non prevede che, per determinare il tempo necessario a prescrivere, si tenga conto anche delle attenuanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e di quelle ad effetto speciale. Una simile scelta è espressione del legittimo esercizio della discrezionalità legislativa: non trasmoda, infatti, in una violazione del principio di ragionevolezza il fatto che il legislatore abbia ritenuto che la rinuncia a perseguire i fatti criminosi debba essere rapportata alla gravità del reato nella sua massima esplicazione sanzionatoria prevista per la fattispecie base e sul massimo aumento di pena previsto per quelle aggravanti che, cogliendo elementi del fatto connotati da una maggior idoneità ad incidere sull'ordinaria fisionomia dell'illecito, comportano una eccezionale variazione del trattamento sanzionatorio (Corte cost., sent. n. 324 del 2008). Neppure l'ulteriore paventata violazione dell'art. 27, comma 3, Cost. risulta conferente, dal momento che la parametrazione dei termini prescrizionali sulla base della maggiore gravità del reato non vulnera il principio di tendenziale rieducazione del condannato, né il principio di proporzione tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra. Non costituisce precedente utilmente spendibile in questa sede la restituzione al giudice a quo degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 157, secondo comma, cod. pen. e 73, commi 1 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Corte cost., ord. n. 152 del 2014), avuto riguardo alla natura schiettamente procedimentale del provvedimento in questione, emesso alla luce dello ius superveniens che ha novellato il Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti. L'esegesi suggerita dal ricorrente, diretta ad ancorare il termine di prescrizione del reato alla valutazione del giudice che procede, è quindi contraria alla lettera e alla ratio della legge (cfr., in termini, Sez. 5, n. 25962 del 03/03/2022, Magliano, Rv. 283815), né, come visto, risulta praticabile l'invocato ricorso allo scrutinio di costituzionalità. 4. Il ricorso è dunque inammissibile. In considerazione della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, apparendo evidente che il medesimo ricorrente ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), egli va altresì condannato, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti da ricorso, nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag
Sentenza Cassazione n. 22915/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris