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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06208/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2023 del GIP TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che sulla confisca del bilancino in sequestro, disposta ai sensi dell'art.240 cod. pen. quale cosa servita a commettere il reato, le censure del ricorrente sono generiche in quanto contestano la legittimità del provvedimento, adducendo dei vizi che attengono unicamente all'accertamento del fatto, di cui si sollecita l'alternativa lettura dell'asserita inutilità del bene confiscato, nonostante l'esplicito riferimento nell'imputazione al suo utilizzo per la commissione del reato, oggetto del patteggiamento; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile essendo rivolto a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto non consentita in sede di ricorso per cassazione, ed ancor più quando si tratti - come nella specie - di sentenza di patteggiamento emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., stante il ristretto ambito dell'impugnazione come delineato dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2023 del GIP TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che sulla confisca del bilancino in sequestro, disposta ai sensi dell'art.240 cod. pen. quale cosa servita a commettere il reato, le censure del ricorrente sono generiche in quanto contestano la legittimità del provvedimento, adducendo dei vizi che attengono unicamente all'accertamento del fatto, di cui si sollecita l'alternativa lettura dell'asserita inutilità del bene confiscato, nonostante l'esplicito riferimento nell'imputazione al suo utilizzo per la commissione del reato, oggetto del patteggiamento; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile essendo rivolto a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto non consentita in sede di ricorso per cassazione, ed ancor più quando si tratti - come nella specie - di sentenza di patteggiamento emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., stante il ristretto ambito dell'impugnazione come delineato dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende
Sentenza Cassazione n. 06208/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris