CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05914/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 31/10/2022 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 31 ottobre 2022 il Tribunale di Roma, quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali e in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero nei riguardi dell'ordinanza del 2 febbraio 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA], indagato per numerosi fatti di cessione di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la misura cautelare degli arresti domiciliari nell'abitazione dello stesso indagato sita in Norma. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su unico complesso motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, quanto alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e alle indagini che avrebbero accertato una sistematica attività di cessione di sostanze stupefacenti a partire dal 2012, il Tribunale avrebbe tratto espressamente argomento di gravità indiziaria tanto dalle dichiarazioni dei cessionari dello stupefacente, quanto dalle affermazioni di coloro che avevano riferito indirettamente di traffici illeciti. Tutto ciò senza tenere conto della nota del 7 dicembre 2020 dei Carabinieri di Norma, in ordine all'inconcludenza della videosorveglianza disposta nei confronti dell'indagato. Detta circostanza andava invero ad inficiare la tesi d'accusa quanto alla portata indiziaria e alle esigenze cautelari, con particolare riferimento a quanto sostenuto invece da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano riferito al contrario di una pretesa continuativa attività di spaccio da parte dell'indagato. 2.1.1. In relazione invece alle esigenze cautelari, l'informativa non considerata aveva invece dato conto dell'interruzione dei contatti con eventuali acquirenti, col venir meno quindi del pericolo di reiterazione. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile. 4,1. In ordine al primo motivo di doglianza, e contrariamente ai rilievi del ricorrente, l'ordinanza censurata ha tenuto, espressamente e puntualmente, conto del negativo esito dell'attività di videosorveglianza (cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato: "...si procedeva quindi ad installare una videocamera nei pressi dell'abitazione del Prosseda al fine di monitorare eventuali movimenti d'interesse investigativo senza tuttavia ottenere riscontri"), cui peraltro risulta avere fatto seguito l'acquisizione dei tabulati telefonici, dai quali era emersa l'esistenza di numerosi contatti dell'odierno ricorrente con soggetti noti quali abituali assuntori di stupefacenti. D'altronde, quanto alla gravità indiziaria, il Tribunale dell'appello cautelare ha espressamente ricordato che il Giudice delle indagini preliminari aveva disatteso la richiesta cautelare per insussistenza delle esigenze cautelari, e non certamente per la carenza di provvista indiziarla. Al riguardo, peraltro, è nozione comune che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Ed in specie l'ordinanza impugnata ha dato non illogico conto - in relazione all'attività di spaccio - delle dirette dichiarazioni rese dai soggetti cessionari degli stupefacenti, nonché - altresì - da ulteriori soggetti che ai traffici illeciti avevano assistito ovvero che di detti traffici avevano sentito parlare. • 4.1.1. La censura è pertanto partita da premessa errata, atteso che dell'inconcludenza della videosorveglianza, e della successiva - positiva - attività di investigazione, l'ordinanza del Tribunale ha tenuto conto. 4.2. In relazione poi alle contestate esigenze cautelari, in ogni caso il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; cfr. altresì ad es. Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216). A questo riguardo, le doglianze muovono parimenti dall'errato presupposto in fatto già esaminato, laddove per un verso l'ordinanza impugnata ha così dato invece conto del sistematico rifornimento di sostanze stupefacenti nella zona di residenza, tra l'altro operato da militare in servizio, altresì osservando - senza alcun contrario rilievo specifico - che il traffico illecito si era protratto anche in epoca recente, fino al mese di aprile 2021 e quindi in data assai vicina alla richiesta cautelare formulata dal Pubblico ministero. 4.3. In definitiva, non può che concludersi nel senso che l'erroneità della premessa in fatto ha disarticolato il proposto ricorso. 5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione complessivamente intesa non può quindi che condurre all'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. Si manda infine alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc.