Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:C:2024:44
Testo integrale del provvedimento
62023CO0075_INF
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 9 gennaio 2024 – Parchetul de pe lângà Tribunaleul Braşov
(causa C‑75/23) (
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)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Acte éclairé – Questioni identiche – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Articolo 325, paragrafo 1, TFUE – Convenzione TIF – Articolo 2, paragrafo 1 – Obbligo di lottare con misure dissuasive ed effettive contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione – Obbligo di prevedere sanzioni penali – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Frode grave all’IVA – Termine di prescrizione della responsabilità penale – Sentenza di una Corte costituzionale che ha invalidato una disposizione nazionale che disciplina le cause di interruzione di tale termine – Rischio sistemico d’impunità – Principio di legalità dei reati e delle pene – Requisiti di prevedibilità e di determinatezza della legge penale – Principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior) – Principio della certezza del diritto – Standard nazionale di tutela dei diritti fondamentali – Obbligo per i giudici di uno Stato membro di disapplicare le sentenze della Corte costituzionale e/o dell’organo giurisdizionale supremo di tale Stato membro in caso di non conformità al diritto dell’Unione – Responsabilità disciplinare dei giudici in caso di inosservanza di tali sentenze – Principio del primato del diritto dell’Unione»
1.
Questioni pregiudiziali – Procedimento pregiudiziale accelerato – Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura – Non luogo a statuire sulla domanda di procedimento pregiudiziale accelerato
(Regolamento di procedura della Corte, artt. 99 e 105, § 1)
(v. punti 43, 44)
2.
Risorse proprie dell’Unione europea – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Lotta contro la frode e altre attività illegali – Obbligo degli Stati membri di istituire sanzioni effettive e dissuasive – Portata – Reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione – Fissazione dei termini di prescrizione – Competenza degli Stati membri – Limiti
(Art. 325, § 1, TFUE; convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, art. 2, § 1)
(v. punti 58‑61)
3.
Risorse proprie dell’Unione europea – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Lotta contro la frode e altre attività illegali – Obbligo degli Stati membri di istituire sanzioni effettive e dissuasive – Portata – Obbligo del giudice nazionale – Rispetto dei diritti fondamentali – Standard nazionale di tutela relativo al principio di legalità dei reati e delle pene – Requisiti di prevedibilità e di determinatezza della legge penale – Sentenze della Corte costituzionale di uno Stato membro che invalidano una disposizione nazionale che disciplina le cause di interruzione del termine di prescrizione in materia penale – Conseguenza – Archiviazione di un numero considerevole di procedimenti penali, ivi compresi procedimenti relativi a reati di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione – Obbligo per gli organi giurisdizionali nazionali di disapplicare tali sentenze – Insussistenza
(Art. 325, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 49, § 1, 51, § 1; convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, art. 2, § 1)
(v. punti 66‑79, dispositivo 1)
4.
Risorse proprie dell’Unione europea – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Lotta contro la frode e altre attività illegali – Obbligo degli Stati membri di istituire sanzioni effettive e dissuasive – Portata – Obbligo del giudice nazionale – Rispetto dei diritti fondamentali – Standard nazionale di tutela relativo al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior) – Messa in discussione dell’interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale nei procedimenti relativi a reati di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione – Standard applicabile agli atti processuali intervenuti prima della constatazione di invalidità della disposizione nazionale che disciplina le cause di una simile interruzione – Obbligo per gli organi giurisdizionali nazionali di disapplicare tale standard
(Art. 325, § 1, TFUE; convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, art. 2, § 1)
(v. punti 80‑82, dispositivo 1)
5.
Diritto dell’Unione – Primato – Decisioni della Corte costituzionale e dell’organo giurisdizionale supremo di uno Stato membro contrarie a disposizioni del diritto dell’Unione aventi effetto diretto – Normativa o prassi nazionale che vieta agli organi giurisdizionali di tale Stato membro, a rischio di far sorgere la responsabilità disciplinare dei giudici interessati, di disapplicare d’ufficio tali decisioni – Inammissibilità
(Artt. 267 e 325, § 1, TFUE; convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, art. 2, § 1)
(v. punto 85, dispositivo 2)
Dispositivo
1)
L’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del Trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995,
devono essere interpretati nel senso che:
gli organi giurisdizionali di uno Stato membro non sono tenuti a disapplicare le sentenze della Corte costituzionale di tale Stato membro che invalidano la disposizione legislativa nazionale recante disciplina delle cause di interruzione del termine di prescrizione in materia penale, per violazione del principio di legalità dei reati e delle pene quale tutelato dal diritto nazionale, sotto il profilo dei suoi requisiti di prevedibilità e di determinatezza della legge penale, anche se tali sentenze hanno la conseguenza di condurre all’archiviazione, per prescrizione della responsabilità penale, di un numero considerevole di procedimenti penali, ivi compresi procedimenti relativi a reati di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea.
Per contro, tali disposizioni del diritto dell’Unione devono essere interpretate nel senso che:
gli organi giurisdizionali di tale Stato membro sono tenuti a disapplicare uno standard nazionale di tutela relativo al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior) che consente di rimettere in discussione l’interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale in simili procedimenti mediante atti processuali intervenuti prima di una tale constatazione di invalidità.
2)
Principio del primato del diritto dell’Unione
devono essere interpretati nel senso che:
esso osta a una normativa o a una prassi nazionale in forza della quale gli organi giurisdizionali nazionali ordinari di uno Stato membro sono vincolati dalle decisioni della Corte costituzionale nonché da quelle dell’organo giurisdizionale supremo di tale Stato membro e non possono, per tale ragione e con il rischio che sorga la responsabilità disciplinare dei giudici interessati, disapplicare d’ufficio la giurisprudenza risultante da tali decisioni, anche se essi ritengono, alla luce di una sentenza della Corte, che tale giurisprudenza sia contraria a disposizioni del diritto dell’Unione aventi effetto diretto.
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GU C 205 del 12.6.2023
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