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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 giugno 2023

Cassazione n. 22372/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 27018-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 80184430587, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 489/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 26/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Ministero della Giustizia proponeva domanda di revocazione ex art. 395, comma 1, nn. 1), 3) e 4) cod. proc. civ. avverso il decreto n. 2665/2017 emesso dalla Corte d'appello di Perugia, con il quale la Corte territoriale - riconosciuta la non Ric. 2021 n. 27018 sez.

S2 -ud. 19-06-2023 - 2 - ragionevole durata del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Roma - lo aveva condannato, ai sensi della legge n. 89 del 2001, al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], di un equo indennizzo.

A sostegno dell'azione di revocazione il Ministero della Giustizia deduceva che in data 08.09.2017 era pervenuto all'[OSCURATO:PERSONA] di Perugia avviso di fissazione di udienza preliminare davanti al GUP del Tribunale di Perugia nei confronti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 348 cod. pen., in quanto questi - pur essendo stato sospeso dall'albo degli avvocati di Roma e, quindi, in esercizio abusivo della professione -aveva predisposto atto giudiziario sottoposto alla firma di [OSCURATO:PERSONA], al fine di riassumere il ricorso di equa riparazione interrotto; riassunzione a seguito della quale veniva emesso il decreto n. 2665/2017 in oggetto, con la liquidazione dell'indennizzo e delle spese a favore dei procuratori dichiarati antistatari.

2. La Corte d'Appello di Perugia adìta, con sentenza n. 489/2021, rigettava la domanda di revocazione proposta dal Ministero della Giustizia, ritenendo insussistenti tutte le ipotesi di revocazione segnalate dal Ministero.

Stante la particolarità della materia trattata, riteneva, invece, sussistentigiusti motivi per l’integrale compensazione delle spese tra le parti.

3. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], condue motivi.

Resiste il Ministero della Giustizia depositando controricorso.

In prossimità dell'adunanza il ricorrente ha deposiatomemoria. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.).

Violazione e falsa applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.).

Il ricorrente censura la sentenza Ric. 2021 n. 27018 sez.

S2 -ud. 19-06-2023 - 3 - impugnata per avere erroneamente interpretato la normativa applicabile in materia di liquidazione delle spese di lite, e per l'assoluta carenza di ratio decidendi.

A mente del nuovo testo dell'art. 92 cod. proc. civ. vigente ratione temporis, deduce il ricorrente, il giudice può compensare le spese di lite solo «se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione»; motivazione, peraltro, nel caso di specie non sussistente, trattandosi piuttosto di una motivazione meramente apparente.

2. Il motivo è fondato,per le ragioni già espresse da questa Corte con ordinanzan. 20299 del 23.06.2022, che ha definito uno dei quattro ricorsi «gemelli» interposti dal medesimo difensore avverso quattro sentenze «gemelle» con le quali la Corte d’Appello di Perugia aveva respinto le domande ex art. 395 cod. proc. civ. azionate dal Ministero della Giustizia.

2.1. Deve innanzitutto precisarsi che trova applicazione al caso di specie il testo vigente dell’art. 92 cod. proc. civ., che così recita al comma 2: «Se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero».

La vigente formulazione dell’art.92 cod. proc. civ. esclude il riferimento ai «giusti motivi»evocati dalla sentenza impugnata, al fine di procedere alla compensazione –parziale o integrale –delle spese al di fuori della soccombenza.

Tuttavia, la sentenza della Corte Cost. 7 marzo -19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato l'illegittimitàcostituzionale dell'art. 92, comma 2 , del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui Ric. 2021 n. 27018 sez.

S2 -ud. 19-06-2023 - 4 - non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

A séguito dell’intervento della Consulta risulta, di fatto, ripristinata la precedente formulazione dell'art. 92 c.p.c. nella versione anteriore alla novella del 2014, in relazione alla quale può osservarsi che (rispetto alla ancora più risalente formulazione dell'art. 92 c.p.c.), il testo della norma è più rigoroso, e consente la compensazione solo in presenza di soccombenza o nel concorso di altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione. 2.2.Orbene, nel caso che ci occupa la motivazione resa dalla Corte d’Appello di Perugia non soddisfa il precetto di legge, siccome interpretato dalla Corte costituzionale, proprio perché da esso non è dato coglierein cosa sia consistita, in concreto, “la particolarità ” della materia trattata.

La sentenza impugnata applica falsamente l’art. 92 cod. proc. civ. poichéimpinge in un costrutto motivazionale di evidente apparenza, attraverso il quale il giudice si è illegittimamente sottratto al dovere di spiegare le ragioni della propria decisione, avendo il giudice il dovere di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento.

Il provvedimento va quindi cassato.

3. Con il secondo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivoper il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.).

La compensazione integrale delle spese qui impugnata appare immotivata, soprattutto considerato il tenore integrale della sentenza e delle indicate ragioni di rigetto dell'istanza di revocazione del ministero rispetto alla quale l'odierno ricorrente è risultato integralmente vittorioso.

Ric. 2021 n. 27018 sez.

S2 -ud. 19-06-2023 - 5 -

4. Avendo il Collegio accolto il primo motivo, il secondo resta assorbito.

Il giudice di rinvio ( stessa Corte d’Appello in diversa composizione)provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M. accoglie ilprimo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione, an che per il regolamento delle spese del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 27018-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 80184430587, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 489/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 26/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Ministero della Giustizia proponeva domanda di revocazione ex art. 395, comma 1, nn. 1), 3) e 4) cod. proc. civ. avverso il decreto n. 2665/2017 emesso dalla Corte d'appello di Perugia, con il quale la Corte territoriale - riconosciuta la non Ric. 2021 n. 27018 sez. S2 -ud. 19-06-2023 - 2 - ragionevole durata del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Roma - lo aveva condannato, ai sensi della legge n. 89 del 2001, al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], di un equo indennizzo. A sostegno dell'azione di revocazione il Ministero della Giustizia deduceva che in data 08.09.2017 era pervenuto all'[OSCURATO:PERSONA] di Perugia avviso di fissazione di udienza preliminare davanti al GUP del Tribunale di Perugia nei confronti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 348 cod. pen., in quanto questi - pur essendo stato sospeso dall'albo degli avvocati di Roma e, quindi, in esercizio abusivo della professione -aveva predisposto atto giudiziario sottoposto alla firma di [OSCURATO:PERSONA], al fine di riassumere il ricorso di equa riparazione interrotto; riassunzione a seguito della quale veniva emesso il decreto n. 2665/2017 in oggetto, con la liquidazione dell'indennizzo e delle spese a favore dei procuratori dichiarati antistatari. 2. La Corte d'Appello di Perugia adìta, con sentenza n. 489/2021, rigettava la domanda di revocazione proposta dal Ministero della Giustizia, ritenendo insussistenti tutte le ipotesi di revocazione segnalate dal Ministero. Stante la particolarità della materia trattata, riteneva, invece, sussistentigiusti motivi per l’integrale compensazione delle spese tra le parti. 3. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], condue motivi. Resiste il Ministero della Giustizia depositando controricorso. In prossimità dell'adunanza il ricorrente ha deposiatomemoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.). Violazione e falsa applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.). Il ricorrente censura la sentenza Ric. 2021 n. 27018 sez. S2 -ud. 19-06-2023 - 3 - impugnata per avere erroneamente interpretato la normativa applicabile in materia di liquidazione delle spese di lite, e per l'assoluta carenza di ratio decidendi. A mente del nuovo testo dell'art. 92 cod. proc. civ. vigente ratione temporis, deduce il ricorrente, il giudice può compensare le spese di lite solo «se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione»; motivazione, peraltro, nel caso di specie non sussistente, trattandosi piuttosto di una motivazione meramente apparente. 2. Il motivo è fondato,per le ragioni già espresse da questa Corte con ordinanzan. 20299 del 23.06.2022, che ha definito uno dei quattro ricorsi «gemelli» interposti dal medesimo difensore avverso quattro sentenze «gemelle» con le quali la Corte d’Appello di Perugia aveva respinto le domande ex art. 395 cod. proc. civ. azionate dal Ministero della Giustizia. 2.1. Deve innanzitutto precisarsi che trova applicazione al caso di specie il testo vigente dell’art. 92 cod. proc. civ., che così recita al comma 2: «Se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero». La vigente formulazione dell’art.92 cod. proc. civ. esclude il riferimento ai «giusti motivi»evocati dalla sentenza impugnata, al fine di procedere alla compensazione –parziale o integrale –delle spese al di fuori della soccombenza. Tuttavia, la sentenza della Corte Cost. 7 marzo -19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato l'illegittimitàcostituzionale dell'art. 92, comma 2 , del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui Ric. 2021 n. 27018 sez. S2 -ud. 19-06-2023 - 4 - non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. A séguito dell’intervento della Consulta risulta, di fatto, ripristinata la precedente formulazione dell'art. 92 c.p.c. nella versione anteriore alla novella del 2014, in relazione alla quale può osservarsi che (rispetto alla ancora più risalente formulazione dell'art. 92 c.p.c.), il testo della norma è più rigoroso, e consente la compensazione solo in presenza di soccombenza o nel concorso di altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione. 2.2.Orbene, nel caso che ci occupa la motivazione resa dalla Corte d’Appello di Perugia non soddisfa il precetto di legge, siccome interpretato dalla Corte costituzionale, proprio perché da esso non è dato coglierein cosa sia consistita, in concreto, “la particolarità ” della materia trattata. La sentenza impugnata applica falsamente l’art. 92 cod. proc. civ. poichéimpinge in un costrutto motivazionale di evidente apparenza, attraverso il quale il giudice si è illegittimamente sottratto al dovere di spiegare le ragioni della propria decisione, avendo il giudice il dovere di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento. Il provvedimento va quindi cassato. 3. Con il secondo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivoper il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.). La compensazione integrale delle spese qui impugnata appare immotivata, soprattutto considerato il tenore integrale della sentenza e delle indicate ragioni di rigetto dell'istanza di revocazione del ministero rispetto alla quale l'odierno ricorrente è risultato integralmente vittorioso. Ric. 2021 n. 27018 sez. S2 -ud. 19-06-2023 - 5 - 4. Avendo il Collegio accolto il primo motivo, il secondo resta assorbito. Il giudice di rinvio ( stessa Corte d’Appello in diversa composizione)provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie ilprimo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione, an che per il regolamento delle spese del
Decreto Cassazione n. 22372/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris