CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 30634/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 novembre 1991 avverso la sentenza resa il 4 luglio 2022 dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di foggia il 13 gennaio 2016, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni in quanto estinti per intervenuta prescrizione, avendo il primo giudice escluso la contestata recidiva, e ha confermato il giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dell'imputato in relazione al solo reato di rapina aggravata, rideterminando la pena inflitta. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 violazione dell'art. 526 comma 1 bis cod. proc.pen. e dell'art. 6 della Cedu poiché l'imputato è stato ammesso al giudizio abbreviato subordinato alla escussione della persona offesa, ma poiché le ricerche della stessa non hanno consentito di reperirla il tribunale ha comunque ritenuto utilizzabili le dichiarazioni dalla stessa resa nel corso delle indagini preliminari in forza dell'ammissione al rito a prova contratta. Ritiene la difesa che la corte a fronte della specifica doglianza della difesa non avrebbe dovuto - confermare la sentenza di primo grado, in quanto le dichiarazioni della persona offesa erano di fatto inutilizzabili, considerate le ricerche incomplete svolte dalla Polizia municipale. Inoltre, poiché le ricerche non hanno dato esito, in quanto l'indirizzo fornito dalla stessa risultava incompleto e privo del numero civico, è possibile che la persona abbia indicato un falso indirizzo, così mostrando di non volere partecipare al procedimento penale. La valutazione della impossibilità di assumere la prova a cui era stato subordinata la richiesta di rito abbreviato deve essere particolarmente rigorosa, mentre la noncuranza della persona offesa e la mancata costituzione di parte civile non possono ritenersi conferme dell'attendibilità e credibilità della persona offesa, come sostenuto dalla corte di merito. Il ricorrente richiama anche il dettato dell'art.6 della Cedu in forza del quale un imputato può essere dichiarato colpevole soltanto se gli elementi sono stati acquisiti nel contraddittorio delle parti. 2.2 Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti. La corte di appello ha affermato che, pur essendo stata contestata la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, la stessa deve ritenersi implicitamente esclusa dal giudice che non ha formulato alcuna motivazione al riguardo. Ha poi comunque respinto il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, sostenendo che all'imputato è stata riconosciuta con giudizio di equivalenza alle contestate aggravanti l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e così facendo ha emesso una motivazione contraddittoria e illogica. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo di ricorso è reiterativo del motivo di appello e manifestamente infondato. Il tribunale ha affermato che stante la impossibilità sopravvenuta di escussione della teste Dobrescu, alla cui audizione era stato condizionato il rito alternativo, ha invitato le parti a concludere e ha pronunziato sentenza. Correttamente in sentenza ha osservato che, a dispetto di quanto sostenuto dalla difesa, trattandosi di giudizio abbreviato non può trovare applicazione quella giurisprudenza secondo cui non può essere fondata la colpevolezza dell'imputato sulla base di prove non assunte nel contraddittorio delle parti, in quanto l'imputato ha volontariamente optato per un giudizio allo stato degli atti, rinunziando alla escussione dibattimentale dei testi. È vero che nel caso di specie il difensore aveva subordinato il giudizio abbreviato alla escussione della persona offesa, ma tale audizione è stata resa impossibile dall'irreperibilità sopravvenuta della teste e quindi risultano pienamente utilizzabili le dichiarazioni dalla stessa rese.La corte di appello nel respingere l'eccezione di inutilizzabilità, a pagina quattro della Sentenza, ha correttamente fatto applicaziòne della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria non è revocabile nel caso in cui l'acquisizione della prova dedotta in condizione divenga impossibile per circostanze imprevedibili e sopraggiunte, atteso che il vincolo di subordinazione insito nella richiesta condizionata è utilmente assolto con l'instaurazione del rito e con l'ammissione della prova sollecitata dall'imputato. (Sez. U, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012 Ud. (dep. 24/10/2012 ) Rv. 253211 - 01) Né può sostenersi che dall'avere fornito un indirizzo senza numero civico deve desumersi la volontà della teste di sottrarsi al dibattimento e quindi la inutilizzabilità delle sue dichiarazioni, sia perché è un'inferenza indebita,sia perché le dichiarazioni sono state utilizzate in forza dell'ammissione del rito abbreviato e l'imputato ha scelto di essere giudicato in base al materiale probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari. 1.2 In secondo motivo è generico in quanto il tribunale ha correttamente negato le circostanze attenuanti generiche in ragione dei numerosi precedenti penali per reati gravi riportati dal ricorrente, tra cui anche una rapina, mentre ha riconosciuto l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, ritenendola equivalente alle aggravanti contestate. La Corte ha ribadito che non vi sono elementi per giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche anche in ragione dei plurimi precedenti penali dell'imputato anche per reati specifici. Trattasi di motivazione immune dalle censure difensive con cui il ricorrente non si confronta 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Roma 8 GIUGNO 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]