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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00895/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBER.TA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento in data 28/12/2021 il Tribunale di Palermo, adito in sede di riesame, in parziale riforma dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui ai capi 2), 3) e 4) della incolpazione provvisoria confermava la misura limitatamente all' ultima incolpazione riguardante una ipotesi di tentata estorsione aggravata anche ai sensi dell' art. 416 bis.l. c.p. in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la suddetta ordinanza la difesa dell'indagato propone ricorso per cassazione, formulando tre motivi.2.1.

Con il primo motivo lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto al reato di tentata estorsione contestato.

Deduce che il Tribunale, incorrendo in un palese travisamento dei fatti, aveva ritenuto decisive le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] nonché dei dati probatori erroneamente ritenuti elementi di riscontro sebbene non avessero alcuna valenza inidiziaria nei confronti del ricorrente.

Assume che risultava palese che gli elementi emersi non comprovavano alcuna fattispecie estorsiva a suo carico bensì la sussistenza di un debito scaturente da un rapporto di natura lecita da parte di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti propri e dalla sua famiglia e che la prospettazione accusatoria - recepita acriticamente in seno all' ordinanza impugnata - appariva il frutto di mere congetture investigative.

Evidenzia, quindi, che la tesi dell'accusa era smentita da una serie di emergenze probatorie da cui risultava la sussistenza di un rapporto economico di natura lecita in forza del quale il Girgenti - come da lui stesso riconosciuto - era debitore di somme di denaro nei confronti dell'indagato e dei suoi familiari.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' art. 274 cod. pen.

Lamenta che la motivazione era gravemente carente in tema di concretezza ed attualità del pericolo cautelare di reiterazione del reato, specie in considerazione del fatto che le condotte contestate risalivano a circa quattro anni addietro.

Evidenzia che la distanza temporale fra i fatti contestati e la misura costituiva un dato che imponeva ai giudici di dare una adeguata motivazione in ordine alla sussistenza di una pericolosità sociale del ricorrente in termini di attualità e quanto alla necessità di dovere applicare la misura custodiale per fronteggiare adeguatamente i pericula libertatis.

Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla contestata aggravante ex 416 bis.l. cod. pen.

Rileva, ancora, che, comunque, andava esclusa tale aggravante in quanto il tribunale aveva solamente valorizzato la caratura criminale del [OSCURATO:PERSONA], già c:ondannato per mafia, ma non vi era alcuna evidenza indiziaria idonea a dimostrare una correlazione fra la asserita richiesta estorsiva - mediata a detta del Girgenti da [OSCURATO:PERSONA] - e la reale volontà del [OSCURATO:PERSONA] di ricevere somme di denaro per una "messa a posto".

Evidenzia che la vittima non aveva mai riferito di minacce provenienti direttamente dal ricorrente sicchè l'asserita richiesta da parte del Neri ben poteva essere stata effettuata all' insaputa del [OSCURATO:PERSONA] il quale, come detto, era pacificamente creditore del Girgenti. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere rigettato in ragione della complessiva infondatezza delle censure proposte.

2. Va osservato che con il primo motivo di ricorso si contesta, sostanzialmente, la valutazione di merito compiuta dai giudici con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, senza considerare che alla Corte di Cassazione è preclusa la rilettura di altri elementi di fatto rispetto a quelli posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito.

Nella specie, il ricorrente si limita a proporre una lettura riduttiva degli elementi di fatto posti a base del provvedimento di rigetto, valorizzando un generico deficit dell'apparato motivazionale, che, in realtà, appare adeguato ai motivi proposti nell'atto di impugnazione.

2.1. In punto di diritto va ricordato che ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. -che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi -giacché il comma 1-bisdell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Rv. 281019 -01).

Occorre, poi, richiamare il consolidato principio di diritto per cui il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l'assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito». (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628 -01).

2.2. Osserva la Corte che i giudici del riesame hanno esaminato la condotta delittuosa del ricorrente ricostruita attraverso un compendio indiziario, connotato della necessaria gravità, tratto dalle circostanziate dichiarazioni della persona offesa -che ha c:hiarito che il debito per il canone di affitto riguardava due canoni ma che la richiesta veicolata dal Neri riguardava ulteriori somme per "mettesi a posto" ancorché non dovute nonchè dalle conversazioni registrate e da quanto accertato dalla polizia giudiziaria intervenuta su richiesta del medesimo Girgenti.

Da tutte le circostanze di fatto indicate ed unitariamente valutate il tribunale, dando conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, ha ritenuto sussistente a carico del ricorrente una solida piattaforma indiziaria, con riferimento alle condotte contestate e ha ancorato il proprio giudizio a elementi specifici risultanti dagli atti, dalla cui valutazione globale ha tratto un giudizio in termini di qualificata probabilità circa l'attribuzione del reato in questione al predetto, restando preclusa, in questa sede, la rilettura delle circostanze di fatto poste a fondamento della ordinanza impugnata, laddove la motivazione risulti immune da evidenti illogicità ed interne contraddizioni, come nella fattispecie in esame.

Di contro, l'indagato offre una mera ricostruzione alternativa inidonea a scardinare l'impianto accusatorio.

3. In merito alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. va osservato che il Tribunale del riesame, con una motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoria, ha evidenziato come la precedente condanna per il delitto di cui all'art. 416- bis cod. pen. a carico dell'indagato, le particolari modalità ed il contesto in cui era concretizzata la richiesta estorsiva giustificavano ragionevolmente la configurabilità di detta aggravante, ragionamento questo che resiste alle censure di parte ricorrente.

4. In ordine alle esigenze cautelari va osservato che la motivazione sia appalesa adeguata e corretta in punto di diritto nell'evidenziare la pericolosità manifestata dall'indagato e la gravità del fatto, dovendosi rilevare che ci si trova in presenza di una misura cautelare applicata per delitto per il quale opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per cui la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo»(Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Rv. 282004).

Le generiche argomentazioni difensive non consentono di superare detta presunzione.

5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBER.TA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento in data 28/12/2021 il Tribunale di Palermo, adito in sede di riesame, in parziale riforma dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui ai capi 2), 3) e 4) della incolpazione provvisoria confermava la misura limitatamente all' ultima incolpazione riguardante una ipotesi di tentata estorsione aggravata anche ai sensi dell' art. 416 bis.l. c.p. in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la suddetta ordinanza la difesa dell'indagato propone ricorso per cassazione, formulando tre motivi.2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto al reato di tentata estorsione contestato. Deduce che il Tribunale, incorrendo in un palese travisamento dei fatti, aveva ritenuto decisive le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] nonché dei dati probatori erroneamente ritenuti elementi di riscontro sebbene non avessero alcuna valenza inidiziaria nei confronti del ricorrente. Assume che risultava palese che gli elementi emersi non comprovavano alcuna fattispecie estorsiva a suo carico bensì la sussistenza di un debito scaturente da un rapporto di natura lecita da parte di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti propri e dalla sua famiglia e che la prospettazione accusatoria - recepita acriticamente in seno all' ordinanza impugnata - appariva il frutto di mere congetture investigative. Evidenzia, quindi, che la tesi dell'accusa era smentita da una serie di emergenze probatorie da cui risultava la sussistenza di un rapporto economico di natura lecita in forza del quale il Girgenti - come da lui stesso riconosciuto - era debitore di somme di denaro nei confronti dell'indagato e dei suoi familiari. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' art. 274 cod. pen. Lamenta che la motivazione era gravemente carente in tema di concretezza ed attualità del pericolo cautelare di reiterazione del reato, specie in considerazione del fatto che le condotte contestate risalivano a circa quattro anni addietro. Evidenzia che la distanza temporale fra i fatti contestati e la misura costituiva un dato che imponeva ai giudici di dare una adeguata motivazione in ordine alla sussistenza di una pericolosità sociale del ricorrente in termini di attualità e quanto alla necessità di dovere applicare la misura custodiale per fronteggiare adeguatamente i pericula libertatis. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla contestata aggravante ex 416 bis.l. cod. pen. Rileva, ancora, che, comunque, andava esclusa tale aggravante in quanto il tribunale aveva solamente valorizzato la caratura criminale del [OSCURATO:PERSONA], già c:ondannato per mafia, ma non vi era alcuna evidenza indiziaria idonea a dimostrare una correlazione fra la asserita richiesta estorsiva - mediata a detta del Girgenti da [OSCURATO:PERSONA] - e la reale volontà del [OSCURATO:PERSONA] di ricevere somme di denaro per una "messa a posto". Evidenzia che la vittima non aveva mai riferito di minacce provenienti direttamente dal ricorrente sicchè l'asserita richiesta da parte del Neri ben poteva essere stata effettuata all' insaputa del [OSCURATO:PERSONA] il quale, come detto, era pacificamente creditore del Girgenti. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato in ragione della complessiva infondatezza delle censure proposte. 2. Va osservato che con il primo motivo di ricorso si contesta, sostanzialmente, la valutazione di merito compiuta dai giudici con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, senza considerare che alla Corte di Cassazione è preclusa la rilettura di altri elementi di fatto rispetto a quelli posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito. Nella specie, il ricorrente si limita a proporre una lettura riduttiva degli elementi di fatto posti a base del provvedimento di rigetto, valorizzando un generico deficit dell'apparato motivazionale, che, in realtà, appare adeguato ai motivi proposti nell'atto di impugnazione. 2.1. In punto di diritto va ricordato che ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. -che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi -giacché il comma 1-bisdell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Rv. 281019 -01). Occorre, poi, richiamare il consolidato principio di diritto per cui il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l'assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito». (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628 -01). 2.2. Osserva la Corte che i giudici del riesame hanno esaminato la condotta delittuosa del ricorrente ricostruita attraverso un compendio indiziario, connotato della necessaria gravità, tratto dalle circostanziate dichiarazioni della persona offesa -che ha c:hiarito che il debito per il canone di affitto riguardava due canoni ma che la richiesta veicolata dal Neri riguardava ulteriori somme per "mettesi a posto" ancorché non dovute nonchè dalle conversazioni registrate e da quanto accertato dalla polizia giudiziaria intervenuta su richiesta del medesimo Girgenti. Da tutte le circostanze di fatto indicate ed unitariamente valutate il tribunale, dando conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, ha ritenuto sussistente a carico del ricorrente una solida piattaforma indiziaria, con riferimento alle condotte contestate e ha ancorato il proprio giudizio a elementi specifici risultanti dagli atti, dalla cui valutazione globale ha tratto un giudizio in termini di qualificata probabilità circa l'attribuzione del reato in questione al predetto, restando preclusa, in questa sede, la rilettura delle circostanze di fatto poste a fondamento della ordinanza impugnata, laddove la motivazione risulti immune da evidenti illogicità ed interne contraddizioni, come nella fattispecie in esame. Di contro, l'indagato offre una mera ricostruzione alternativa inidonea a scardinare l'impianto accusatorio. 3. In merito alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. va osservato che il Tribunale del riesame, con una motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoria, ha evidenziato come la precedente condanna per il delitto di cui all'art. 416- bis cod. pen. a carico dell'indagato, le particolari modalità ed il contesto in cui era concretizzata la richiesta estorsiva giustificavano ragionevolmente la configurabilità di detta aggravante, ragionamento questo che resiste alle censure di parte ricorrente. 4. In ordine alle esigenze cautelari va osservato che la motivazione sia appalesa adeguata e corretta in punto di diritto nell'evidenziare la pericolosità manifestata dall'indagato e la gravità del fatto, dovendosi rilevare che ci si trova in presenza di una misura cautelare applicata per delitto per il quale opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per cui la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo»(Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Rv. 282004). Le generiche argomentazioni difensive non consentono di superare detta presunzione. 5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process