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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 gennaio 2024

Cassazione n. 05163/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2023 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni rassegnate nell'interesse dell'imputato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 aprile 2023, la Corte d'appello di Roma, decidendo sul gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna del medesimo alle pene di legge per il reato di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019, per aver omesso di dichiarare i beni immobili di cui era titolare nella domanda inoltrata per usufruire del c.d. reddito di cittadinanza.

2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con il primo motivo, la violazione della legge penale sostanziale ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato contestato seppur in presenza di un contrasto giurisprudenziale - in alcun modo considerato dalla Corte territoriale - sulla natura di pericolo concreto piuttosto che di pericolo astratto della fattispecie incriminatrice.

Dovendosi preferire la prima tesi, il ricorrente osserva come la condotta da lui tenuta sia priva di concreta offensività, non avendo la contestata falsità inciso sul suo diritto ad ottenere il beneficio.

Al proposito si allega che, come documentato in giudizio, l'imputato era contitolare - con la moglie - soltanto della casa di abitazione, il cui valore non rileva ai fini della concessione del reddito di cittadinanza.

Con riguardo a detto immobile era stata infatti effettuata, successivamente alla proposizione della domanda fatta oggetto di contestazione, una rettifica meramente ricognitiva della situazione di fatto per unificare catastalmente i subalterni 502 e 503, che in origine risultavano distinti ma che in realtà si riferivano all'unica abitazione dislocata nel medesimo edificio su piani diversi collegati da una scala interna.

3. Con il secondo motivo di ricorso si lamentano l'inosservanza della legge penale ed il vizio di motivazione per non aver la sentenza considerato - senza nulla al proposito argomentare - che la legge di Bilancio 2023 ha abrogato la fattispecie penale contestata unitamente alla disciplina concernente il reddito di cittadinanza.

Pur essendo stata l'abrogazione differita al 10 gennaio 2024, trattandosi di legge penale più favorevole se ne sarebbero dovuti sin d'ora valutare gli effetti.

Si lamenta, inoltre, l'omessa considerazione del giudizio di legittimità costituzionale pendente in relazione all'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2 d.l. 4/2019 e della procedura d'infrazione avviata dalla Commissione UE nei confronti dell'Italia per la violazione del diritto dell'Unione connesso alla disciplina sul reddito di cittadinanza.4.

Il Procuratore generale ha richiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ritenendo fondati entrambi i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Reputa il Collegio che il primo motivo di ricorso sia inammissibile per genericità, manifesta infondatezza e perché proposto per ragioni non consentite.

1.1. Va premesso che, risolvendo il contrasto di giurisprudenza accennato in ricorso, le Sezioni Unite di questa Corte, hanno affermato che integrano il delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv., con modiff., in legge 28 marzo 2019, n. 26, le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza solo se funzionali ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge (Sez.

U, n. n. 49686 del 13/07/2023, Giudice, Rv. 285435).

1.2. Ciò nondimeno, osserva il Collegio che il generico ricorso non consente di comprendere se - e in che modo - detto principio rilevi nel caso di specie, non avendo il ricorrente adempiuto all'onere impostogli dall'art. 581 cod. proc. pen. ed esposto i dati di fatto che consentano di ritenerne la rilevanza.

Ancor prima, la doglianza è inammissibile alla luce della preclusione di cui all'art. 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen. 1.3.

Ed invero, stando al non contestato riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, la doglianza in questa sede svolta circa l'omessa considerazione da parte della Corte territoriale del contrasto giurisprudenziale devoluto alle Sezioni unite e circa l'omessa valutazione della natura di reato di pericolo concreto della fattispecie incriminatrice non era stata prospettata con l'appello e non può dunque essere in questa sede per la prima volta sollevata, né ci si può dolere di alcuna omessa motivazione sul punto.

Dallo stesso tenore dell'atto di appello, anzi, si ricava come la questione non rilevi nel caso di specie.

Difatti, lo stesso appellante ammette - e la sentenza impugnata ne dà correttamente atto a pag. 2, richiamando il dato ostativo di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), punto 2), d.l. 4/2019, con riferimento al valore del patrimonio immobiliare del nucleo familiare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, superiore alla soglia di euro 30.000 - che, ove fosse fondata la contestazione a lui ascritta circa l'omessa indicazione degli immobili oggetto di addebito, il patrimonio immobiliare familiare avrebbe superato il limite fissato dalla legge per poter fruire del reddito di cittadinanza (cfr. atto di appello, pag. 2).

Ciò considerato, osserva inoltre il Collegio come l'imputato - in questa sede, come con l'appello - si limiti a sostenere che l'omessa dichiarazione degli immobili di cui egli era con la moglie contitolare non avrebbe rilevanza trattandosi della casa di abitazione.

Questa conclusione, tuttavia, è stata disattesa dalla sentenza impugnata con ricostruzione fattuale e non illogica motivazione con cui il ricorrente in alcun modo si confronta, non avendo questi preso posizione sulla circostanza - chiaramente ricostruita dai giudici di merito con doppia decisione conforme ed in questa sede non ulteriormente scrutinabile - dell'intervenuta cessione a [OSCURATO:PERSONA], successivamente alla consumazione del reato per cui si procede, del fabbricato contraddistinto dal subalterno n. 503, individuante un'unità abitativa confinante ma distinta da quella della casa di abitazione e pertanto non rientrante nell'esenzione di legge per quest'ultima prevista.

2. Quanto al secondo motivo, in disparte il rilievo che si tratta di questioni che non sono state parimenti devolute col gravame di merito, con conseguente preclusione a dedurle in questa sede ai sensi dell'art. 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., la principale doglianza svolta - che, se fondata, sarebbe comunque rilevabile d'ufficio, trattandosi dell'applicazione di una pena illegale - non è fondata.

2.1. Va infatti ribadito il corretto principio, già affermato da questa Corte e con cui il ricorrente non si confronta, giusta il quale non si può riconoscere effetti, prima del termine di efficacia indicato, all'abrogazione della fattispecie incriminatrice a far tempo dal 1° febbraio 2024 prevista dall'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Sez. 3, n. 39205 del 20/06/2023, Fasulo, Rv. 285140).

Diversamente da quanto argomentato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, reputa il Collegio che debba essere confermato il citato indirizzo interpretativo, espressione di un orientamento costantemente seguito da questa Corte con riguardo al reato in esame (cfr., ad es., in precedenza, Sez. 3, n. 37836 del 18/04/2023, ric.

Simmì, n. m. e, successivamente, Sez. 3, n. 49047 del 16/11/2023, ric.

Perillo, n.m.).

Non rileva qui il diverso problema affrontato dalla giurisprudenza, citata dal Procuratore generale, allorquando si è affermato che, in tema di aboliti° criminis, è legittima la sentenza d'appello che non confermi la condanna per un reato che, al tempo della decisione, risulti abrogato, nonostante al momento della adozione della decisione non sia ancora interamente decorso il periodo di vacatio legis ai sensi dell'art. 10 delle preleggi e dell'art. 73, comma 3, Cost., in quanto la funzione di garanzia per i consociati, che è perseguita dalla previsione del suddetto termine volto a permettere la conoscenza della nuova norma, non comporta anche il perdurante dovere del giudice di applicare una disposizione penale ormai abrogata per effetto di una successiva norma già valida (Sez. 1, n. 53602 del 18/05/2017, Carè e a., Rv. 271639; v. anche Sez. 1, n. 4 q 39977 del 14/05/2019, Addis, Rv. 276949).

La citata legge di Bilancio per il 2023 che ha disposto l'abrogazione dell'intera disciplina del c.d. reddito di cittadinanza, comprese le disposizioni penali incriminatrici, è infatti da tempo entrata in vigore e non viene quindi in rilievo il tema della vacatio legis.

Per contro, tale legge ha espressamente ed intenzionalmente disposto che l'effetto abrogativo della citata disciplina decorra soltanto dal 10 gennaio 2024, sicché, al momento della pronuncia impugnata, il reato ascritto all'imputato non poteva certamente dirsi abrogato, essendo ben possibile che, prima dell'indicata data, il legislatore potesse intervenire per modificare la previsione di cui si discute, la quale, proprio con riguardo all'abrogazione anche delle disposizioni penali, era stata in dottrina ritenuta frutto di una mera "svista".

E' quanto in effetti accaduto, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, con il d.l. 4 maggìo 2023 n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione e l'accesso al mondo de/lavoro, conv., con modiff., dalla

I. 3 luglio 2023 n. 85.

Dopo aver riproposto, all'art. 8, commi 1 e 2, previsioni incriminatrici per le false od omesse comunicazioni concernenti l'ottenimento o il mantenimento dei nuovi benefici economici previsti dagli artt. 3 e 12 della legge, previsioni sostanzialmente identiche a quelle già contenute nell'art. 7, commi 1 e 2, d.l. 4/2019 con riguardo al reddito di cittadinanza, l'art. 13, comma 3, d.l. 48/2023, collocato tra le disposizioni transitorie e finali, statuisce che «al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023».

E' evidente, pertanto, che coordinandosi con la prevista abrogazione della disciplina del reddito dì cittadinanza a far tempo dal 1° gennaio 2024, la sopravenuta disposizione - richiamata in motivazione anche dalla citata decisione delle Sezioni unite n. 49686/2023, sub §. 2, che ne ha sostanzialmente tratto analoghe conclusioni - fa salva l'applicazione delle sanzioni penali dalla stessa previste per ì fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina.

La previsione sostanzialmente deroga al principio di retroattività della lex mitior altrimenti conseguente, ex art. 2 cod. pen., alla prevista abrogazione dell'art. 7 d.l. 4/2019, ma questa deroga - che, come noto, sul piano del rispetto delle garanzie costituzionali è suscettibile d'essere valutata esclusivamente con riguardo di principi ricavabili dall'art. 3 Cost. e, ove non contrasto con questi, è altresì rispettosa della disciplina ricavabile dalle convenzioni internazionali (cfr., per tutte, Corte cost., sent. n. 236 del 22 luglio 2011) - non presta il fianco a censure, essendo indubbiamente sorretta da una del tutto ragionevole giustificazione.

Ed invero, essa semplicemente assicura tutela penale all'erogazione del reddito di cittadinanza, in conformità ai presupposti previsti dalla legge, sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di tale beneficio, così coordinandosi con la sua prevista soppressione a far tempo dal 1° gennaio 2024 e con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 48/2023, che, strutturata in termini del tutto identici e riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza, continua a prevedere il medesimo disvalore penale delle condotte di mendacio e di omessa comunicazione volte all'ottenimento o al mantenimento delle nuove provvidenze economiche.

2.2. Va da ultimo osservato che, al di là della rilevata preclusione, sono del tutto generiche ed incomprensibili le ulteriori doglianze svolte col secondo motivo di ricorso, non essendo stata in alcun modo illustrata la rilevanza del segnalato giudizio di legittimità costituzionale pendente e dell'iniziativa assunta dalla Commissione dell'Unione europea.

3. Il ricorso, complessivamente infondato, dev'essere pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2023 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni rassegnate nell'interesse dell'imputato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 aprile 2023, la Corte d'appello di Roma, decidendo sul gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna del medesimo alle pene di legge per il reato di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019, per aver omesso di dichiarare i beni immobili di cui era titolare nella domanda inoltrata per usufruire del c.d. reddito di cittadinanza. 2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con il primo motivo, la violazione della legge penale sostanziale ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato contestato seppur in presenza di un contrasto giurisprudenziale - in alcun modo considerato dalla Corte territoriale - sulla natura di pericolo concreto piuttosto che di pericolo astratto della fattispecie incriminatrice. Dovendosi preferire la prima tesi, il ricorrente osserva come la condotta da lui tenuta sia priva di concreta offensività, non avendo la contestata falsità inciso sul suo diritto ad ottenere il beneficio. Al proposito si allega che, come documentato in giudizio, l'imputato era contitolare - con la moglie - soltanto della casa di abitazione, il cui valore non rileva ai fini della concessione del reddito di cittadinanza. Con riguardo a detto immobile era stata infatti effettuata, successivamente alla proposizione della domanda fatta oggetto di contestazione, una rettifica meramente ricognitiva della situazione di fatto per unificare catastalmente i subalterni 502 e 503, che in origine risultavano distinti ma che in realtà si riferivano all'unica abitazione dislocata nel medesimo edificio su piani diversi collegati da una scala interna. 3. Con il secondo motivo di ricorso si lamentano l'inosservanza della legge penale ed il vizio di motivazione per non aver la sentenza considerato - senza nulla al proposito argomentare - che la legge di Bilancio 2023 ha abrogato la fattispecie penale contestata unitamente alla disciplina concernente il reddito di cittadinanza. Pur essendo stata l'abrogazione differita al 10 gennaio 2024, trattandosi di legge penale più favorevole se ne sarebbero dovuti sin d'ora valutare gli effetti. Si lamenta, inoltre, l'omessa considerazione del giudizio di legittimità costituzionale pendente in relazione all'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2 d.l. 4/2019 e della procedura d'infrazione avviata dalla Commissione UE nei confronti dell'Italia per la violazione del diritto dell'Unione connesso alla disciplina sul reddito di cittadinanza.4. Il Procuratore generale ha richiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ritenendo fondati entrambi i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Reputa il Collegio che il primo motivo di ricorso sia inammissibile per genericità, manifesta infondatezza e perché proposto per ragioni non consentite. 1.1. Va premesso che, risolvendo il contrasto di giurisprudenza accennato in ricorso, le Sezioni Unite di questa Corte, hanno affermato che integrano il delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv., con modiff., in legge 28 marzo 2019, n. 26, le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza solo se funzionali ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge (Sez. U, n. n. 49686 del 13/07/2023, Giudice, Rv. 285435). 1.2. Ciò nondimeno, osserva il Collegio che il generico ricorso non consente di comprendere se - e in che modo - detto principio rilevi nel caso di specie, non avendo il ricorrente adempiuto all'onere impostogli dall'art. 581 cod. proc. pen. ed esposto i dati di fatto che consentano di ritenerne la rilevanza. Ancor prima, la doglianza è inammissibile alla luce della preclusione di cui all'art. 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen. 1.3. Ed invero, stando al non contestato riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, la doglianza in questa sede svolta circa l'omessa considerazione da parte della Corte territoriale del contrasto giurisprudenziale devoluto alle Sezioni unite e circa l'omessa valutazione della natura di reato di pericolo concreto della fattispecie incriminatrice non era stata prospettata con l'appello e non può dunque essere in questa sede per la prima volta sollevata, né ci si può dolere di alcuna omessa motivazione sul punto. Dallo stesso tenore dell'atto di appello, anzi, si ricava come la questione non rilevi nel caso di specie. Difatti, lo stesso appellante ammette - e la sentenza impugnata ne dà correttamente atto a pag. 2, richiamando il dato ostativo di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), punto 2), d.l. 4/2019, con riferimento al valore del patrimonio immobiliare del nucleo familiare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, superiore alla soglia di euro 30.000 - che, ove fosse fondata la contestazione a lui ascritta circa l'omessa indicazione degli immobili oggetto di addebito, il patrimonio immobiliare familiare avrebbe superato il limite fissato dalla legge per poter fruire del reddito di cittadinanza (cfr. atto di appello, pag. 2). Ciò considerato, osserva inoltre il Collegio come l'imputato - in questa sede, come con l'appello - si limiti a sostenere che l'omessa dichiarazione degli immobili di cui egli era con la moglie contitolare non avrebbe rilevanza trattandosi della casa di abitazione. Questa conclusione, tuttavia, è stata disattesa dalla sentenza impugnata con ricostruzione fattuale e non illogica motivazione con cui il ricorrente in alcun modo si confronta, non avendo questi preso posizione sulla circostanza - chiaramente ricostruita dai giudici di merito con doppia decisione conforme ed in questa sede non ulteriormente scrutinabile - dell'intervenuta cessione a [OSCURATO:PERSONA], successivamente alla consumazione del reato per cui si procede, del fabbricato contraddistinto dal subalterno n. 503, individuante un'unità abitativa confinante ma distinta da quella della casa di abitazione e pertanto non rientrante nell'esenzione di legge per quest'ultima prevista. 2. Quanto al secondo motivo, in disparte il rilievo che si tratta di questioni che non sono state parimenti devolute col gravame di merito, con conseguente preclusione a dedurle in questa sede ai sensi dell'art. 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., la principale doglianza svolta - che, se fondata, sarebbe comunque rilevabile d'ufficio, trattandosi dell'applicazione di una pena illegale - non è fondata. 2.1. Va infatti ribadito il corretto principio, già affermato da questa Corte e con cui il ricorrente non si confronta, giusta il quale non si può riconoscere effetti, prima del termine di efficacia indicato, all'abrogazione della fattispecie incriminatrice a far tempo dal 1° febbraio 2024 prevista dall'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Sez. 3, n. 39205 del 20/06/2023, Fasulo, Rv. 285140). Diversamente da quanto argomentato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, reputa il Collegio che debba essere confermato il citato indirizzo interpretativo, espressione di un orientamento costantemente seguito da questa Corte con riguardo al reato in esame (cfr., ad es., in precedenza, Sez. 3, n. 37836 del 18/04/2023, ric. Simmì, n. m. e, successivamente, Sez. 3, n. 49047 del 16/11/2023, ric. Perillo, n.m.). Non rileva qui il diverso problema affrontato dalla giurisprudenza, citata dal Procuratore generale, allorquando si è affermato che, in tema di aboliti° criminis, è legittima la sentenza d'appello che non confermi la condanna per un reato che, al tempo della decisione, risulti abrogato, nonostante al momento della adozione della decisione non sia ancora interamente decorso il periodo di vacatio legis ai sensi dell'art. 10 delle preleggi e dell'art. 73, comma 3, Cost., in quanto la funzione di garanzia per i consociati, che è perseguita dalla previsione del suddetto termine volto a permettere la conoscenza della nuova norma, non comporta anche il perdurante dovere del giudice di applicare una disposizione penale ormai abrogata per effetto di una successiva norma già valida (Sez. 1, n. 53602 del 18/05/2017, Carè e a., Rv. 271639; v. anche Sez. 1, n. 4 q 39977 del 14/05/2019, Addis, Rv. 276949). La citata legge di Bilancio per il 2023 che ha disposto l'abrogazione dell'intera disciplina del c.d. reddito di cittadinanza, comprese le disposizioni penali incriminatrici, è infatti da tempo entrata in vigore e non viene quindi in rilievo il tema della vacatio legis. Per contro, tale legge ha espressamente ed intenzionalmente disposto che l'effetto abrogativo della citata disciplina decorra soltanto dal 10 gennaio 2024, sicché, al momento della pronuncia impugnata, il reato ascritto all'imputato non poteva certamente dirsi abrogato, essendo ben possibile che, prima dell'indicata data, il legislatore potesse intervenire per modificare la previsione di cui si discute, la quale, proprio con riguardo all'abrogazione anche delle disposizioni penali, era stata in dottrina ritenuta frutto di una mera "svista". E' quanto in effetti accaduto, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, con il d.l. 4 maggìo 2023 n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione e l'accesso al mondo de/lavoro, conv., con modiff., dalla I. 3 luglio 2023 n. 85. Dopo aver riproposto, all'art. 8, commi 1 e 2, previsioni incriminatrici per le false od omesse comunicazioni concernenti l'ottenimento o il mantenimento dei nuovi benefici economici previsti dagli artt. 3 e 12 della legge, previsioni sostanzialmente identiche a quelle già contenute nell'art. 7, commi 1 e 2, d.l. 4/2019 con riguardo al reddito di cittadinanza, l'art. 13, comma 3, d.l. 48/2023, collocato tra le disposizioni transitorie e finali, statuisce che «al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023». E' evidente, pertanto, che coordinandosi con la prevista abrogazione della disciplina del reddito dì cittadinanza a far tempo dal 1° gennaio 2024, la sopravenuta disposizione - richiamata in motivazione anche dalla citata decisione delle Sezioni unite n. 49686/2023, sub §. 2, che ne ha sostanzialmente tratto analoghe conclusioni - fa salva l'applicazione delle sanzioni penali dalla stessa previste per ì fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina. La previsione sostanzialmente deroga al principio di retroattività della lex mitior altrimenti conseguente, ex art. 2 cod. pen., alla prevista abrogazione dell'art. 7 d.l. 4/2019, ma questa deroga - che, come noto, sul piano del rispetto delle garanzie costituzionali è suscettibile d'essere valutata esclusivamente con riguardo di principi ricavabili dall'art. 3 Cost. e, ove non contrasto con questi, è altresì rispettosa della disciplina ricavabile dalle convenzioni internazionali (cfr., per tutte, Corte cost., sent. n. 236 del 22 luglio 2011) - non presta il fianco a censure, essendo indubbiamente sorretta da una del tutto ragionevole giustificazione. Ed invero, essa semplicemente assicura tutela penale all'erogazione del reddito di cittadinanza, in conformità ai presupposti previsti dalla legge, sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di tale beneficio, così coordinandosi con la sua prevista soppressione a far tempo dal 1° gennaio 2024 e con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 48/2023, che, strutturata in termini del tutto identici e riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza, continua a prevedere il medesimo disvalore penale delle condotte di mendacio e di omessa comunicazione volte all'ottenimento o al mantenimento delle nuove provvidenze economiche. 2.2. Va da ultimo osservato che, al di là della rilevata preclusione, sono del tutto generiche ed incomprensibili le ulteriori doglianze svolte col secondo motivo di ricorso, non essendo stata in alcun modo illustrata la rilevanza del segnalato giudizio di legittimità costituzionale pendente e dell'iniziativa assunta dalla Commissione dell'Unione europea. 3. Il ricorso, complessivamente infondato, dev'essere pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta
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