CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 aprile 2026
Cassazione n. 08443/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
quale dichiara di voler ricevere le notifiche e lecomunicazioni relative al presente procedimento all’indirizzo di postaelettronica certificata indicato, elettivamente domiciliati in Roma, viaGiulio Cesare, n. 59, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].1 RG n.763/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 763/2020Numero sezionale 4393/2025Numero di raccolta generale 8443/2026Data pubblicazione 03/04/2026-ricorrenti-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Angiolella, giusta mandato in calceal controricorso, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni dellenotificazioni relative al presente procedimento all’indirizzo di postaelettronica certificata indicato, elettivamente domiciliato in Roma, viaSistina, n. 121, [OSCURATO:PERSONA], presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Regione [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Gennaro e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Carbone, le quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e lenotificazioni relative al presente procedimento agli indirizzi di postaelettronica certificata indicati, elettivamente domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 29, presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione [OSCURATO:SOCIETA]-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 21/8/2019udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del16/12/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazioudito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;Udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti, che ha chiesto l’accoglimentodel ricorso.2 RG n.763/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 763/2020Numero sezionale 4393/2025Numero di raccolta generale 8443/2026Data pubblicazione 03/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 6888/2002, confermata poidal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1487/2008, annullava ildecreto del presidente della giunta regionale della [OSCURATO:SOCIETA] n. 212,del 13/3/2002, relativo all’occupazione di urgenza dei terreni deiricorrenti.Il ricorso, infatti, era presentato da [OSCURATO:PERSONA], ArturoMastroianni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AntonioMoretti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MariaVerde, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] rilevava l’inesistenza di una valida dichiarazione dipubblica utilità.In particolare, forniva una restrittiva interpretazione delcombinato disposto dell’art. 10, comma 9, della legge regionaleCampania n. 16 del 1998 e dell’art. 77, comma 2, della leggeregionale [OSCURATO:SOCIETA] n. 10 del 2001, recante un’interpretazioneautentica della prima disposizione, reputando che la proroga dellavalidità dei piani esistenti riguardava i piani dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al25/8/1998, mentre, nella specie, il piano regolatore approvato il16/1/1968, integrato il 28/7/1970, era scaduto dopo 10 anni, quindiil 28/7/1980.Il Consiglio di Stato sollevava questione di legittimitàcostituzionale dei due articoli delle leggi regionali [OSCURATO:SOCIETA] n. 16del 1998 e n. 10 del 2001.La Corte costituzionale, con sentenza n. 314 del 2007 dichiaraval’illegittimità costituzionale del combinato disposto dei due articolicitati.3 RG n.763/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 763/2020Numero sezionale 4393/2025Numero di raccolta generale 8443/2026Data pubblicazione 03/04/2026Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1487 del 2008, confermavala sentenza del Tar, che aveva annullato il decreto di autorizzazioneall’occupazione di urgenza.2. Venivano emessi i decreti di espropriazione n. 89 e 90 del12/3/2007, con i quali si disponeva l’acquisizione dei terreni in favoredel [OSCURATO:PERSONA] ASI.[OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 8904 del 22/5/2008, annullavail decreto di esproprio n. 90 del 12/3/2007.Il ricorso veniva proposto da [OSCURATO:PERSONA], Maria DelloMargio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (poi deceduta), [OSCURATO:PERSONA](poi deceduto), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FrancescoPicone, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (eredi diMichele Picone), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Veniva invece dichiarato improcedibile il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AntonioMoretti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MariaVerde, in quanto essi avevano sottoscritto l’accordo bonario per lacessione dei terreni.Quanto agli altri ricorrenti si faceva riferimento alla sentenzadella Corte costituzionale n. 314 del 2007 che aveva reputatoillegittime le proroghe del piano regolatore, nonché alla sentenzadella Corte costituzionale n. 349 del 24/10/2007 che imponeva ilristoro integrale del danno, in ragione dell’occupazione acquisitiva.La sentenza chiariva che il terreno doveva essere restituito, manon era stata presentata domanda di restituzione.Spettava ai ricorrenti il risarcimento del danno anche perl’utilizzazione illegittima del suolo, da calcolare in misura pari agliinteressi legali annualmente calcolati in relazione al valore venale delbene.4 RG n.763/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 763/2020Numero sezionale 4393/2025Numero di raccolta generale 8443/2026Data pubblicazione 03/04/2026Il Tar enunciava «i seguenti principi cui la Regione ed il ConsorzioASI […] si dovra[nno] attenere nel prosieguo: a) entro il termine di60 giorni […] La Regione ed il [OSCURATO:PERSONA] ASI ed i ricorrenti potrannoaddivenire ad un accordo, in base al quale la proprietà passa i primied ai ricorrenti è corrisposta la somma specificamente individuatadell’accordo stesso, la quale dovrà essere determinata in base alledisposizioni del [OSCURATO:PERSONA] sugli espropri (in specie, ai sensi dell’art.43, comma 6 del d.P.R. n. 327/2001) e comunque nel rispetto delprincipio del ristoro integrale del danno subito […] la somma daliquidare ai ricorrenti, ai sensi dell’art. 40 legge n. 2359/1865, dovràricomprendere, altresì, il danno per il periodo di utilizzazione senzatitolo del bene».Ove detto accordo non fosse stato raggiunto, i resistenti [OSCURATO:PERSONA] avrebbero potuto emettere un formale motivatodecreto, con cui disporre l’acquisizione coattiva dell’immobile.2.2. La sentenza del Tar n. 8904 del 2008 veniva confermatadalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2958 del 16/5/2011 (benchésuccessivamente in altra pronuncia del giudice amministrativo – TARn. 4730 del 2014 - si farà riferimento, erroneamente, al 16/5/2010).2.3. Inoltre, la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 8904 del 2008veniva in parte modificata, in accoglimento del ricorso perrevocazione presentato dai ricorrenti che avevano visto dichiararsiimprocedibile il proprio ricorso, con la sentenza del Consiglio di Staton. 3765 del 2013.3. Taluni dei ricorrenti, poi, propongono giudizio diottemperanza, per l’esecuzione della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n.8904 del 2008.Ed in particolare si trattava di [OSCURATO:PERSONA], AntonioMastroianni (non Arturo), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DomenicoDi Foggia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],5 RG n.763/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 763/2020Numero sezionale 4393/2025Numero di raccolta generale 8443/2026Data pubblicazione 03/04/2026Andrea Picone (eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] (eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], AntimoVerde, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e RosaVerde (eredi di [OSCURATO:PERSONA]).3.1. Restavano fuori dal giudizio i Mastroianni, gli Aquilante e iMoretti.3.2. Il giudizio di ottemperanza era definito con sentenza del TarCampania n. 5357 del 15/11/2011.In particolare, si sottolineava che i suoli occupati nel 2002avevano subito una irreversibile trasformazione.I beni ricadevano, all’epoca della occupazione, come puresuccessivamente, in base alla variante generale del piano regolatoreapprovata nell’ottobre 1996, ed in vigore dall’ aprile 1998, in zonaASI-area di sviluppo industriale, soggetta alle norme del pianoregolatore agglomerato nord vigente dal 1969.Chiariva il [OSCURATO:PERSONA] n. 5357 del 2011 che «per i proprietaridei suoli non era e non è possibile l’intervento diretto: infatti laNormativa di attuazione del Piano ASI, al comma D “NormeSpecifiche per l’Insediamento industriale” prevede la preventivalottizzazione delle zone di intervento e la successiva assegnazionedei lotti al Imprese che ne abbiano fatto preventiva richiesta alConsorzio ASI Provinciale».I terreni erano suoli edificatori, «ma soggetti ad una disciplinaspeciale che ne sottrae la loro disponibilità, a differenza dei suolidelle normali zone a destinazione Industriale di [OSCURATO:PERSONA],nell’ambito delle libero mercato dei suoli edificatori».Quanto all’esatta quantificazione delle somme da corrispondere,a titolo di risarcimento danni da occupazione illegittima, il CTU6 RG n.763/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 763/2020Numero sezionale 4393/2025Numero di raccolta generale 8443/2026Data pubblicazione 03/04/2026rilevava un danno per la perdita del possesso ed un danno perindisponibilità della proprietà.Venivano quindi determinate le somme da corrispondere aisingoli ricorrenti «quali risultano dagli importi a ristoro per la perditadella proprietà più gli importi per l’indennità di occupazionelegittima; importi quantificati sulla base dell’attuale valore venale deisuoli ed ammontanti come da schema riepilogativo».Il CTU, poi, con i chiarimenti in data 15/9/2011, si riferiva ai suolisiti in Gricignano di Aversa, per i quali veniva accertata «latrasformazione non irreversibile di natura fisica a seguitodell’occupazione (in seguito dichiarata illegittima) nel 2002».Per essi veniva accertata la destinazione urbanistica come areadi natura edificatoria.Ciò in quanto il Comune di Gricignano non era più aderente alConsorzio ASI [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] condannava la Regione [OSCURATO:SOCIETA] e il [OSCURATO:PERSONA] ASI alpagamento, in favore dei ricorrenti, delle somme determinate comeda CTU.4. Con successiva pronuncia n. 2115 del 2013 veniva nominatoil commissario ad acta.Il commissario ad acta emetteva il provvedimento n. 1 del18/12/2013, ma non adottava il decreto di acquisizione sanante exart. 43 del d.P.R. n. 327 del 2001, reputando che il passaggio dellaproprietà dei terreni era avvenuto a seguito della sentenza del TarCampania n. 5357 del 2011, che aveva definito il giudizio diottemperanza.Successivamente veniva emesso il decreto di acquisizionesanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 n. 64 del12/2/2014, per la realizzazione della filiera del sistema moda e deiservizi collegati, con quantificazione di euro 22,48 al metro quadrato,7 RG n.763/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 763/2020Numero sezionale 4393/2025Numero di raccolta generale 8443/2026Data pubblicazione 03/04/2026per l’indennità di esproprio, oltre che euro 17,92 m² perl’occupazione illegittima dal 27/5/2002 al 12/2/2014.5. Solo alcuni degli originari ricorrenti impugnavano – con ilreclamo ex art. 114 c.p.a. - sia il provvedimento del commissario adacta del 18/12/2013, nella parte in cui non aveva emesso il decretodi acquisizione sanante, sia il successivo provvedimento diacquisizione sanante ex art. 42-bis n. 64 del 12/2/2014.Si trattava di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AntoniettaBuonanno, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Picone), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (eredidi [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SalvatoreSchiavone (eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](eredi di [OSCURATO:PERSONA]).Restavano fuori dal giudizio i Mastroianni, gli Aquilante e iMoretti.5.1. [OSCURATO:PERSONA], con la ordinanza n. 4730 del 5/9/2014(trattandosi di reclamo proposto dalla Regione contro provvedimentidel commissario ad acta ex art. 114 c.p.a.), poi confermata dallasentenza del Consiglio di Stato n. n. 1497 del 2015 (per tardivitàdell’appello; con rigetto della richiesta di revocazione, con sentenzadel Consiglio di Stato n. 1340 del 2019), riteneva che il commissarioad acta, erroneamente, non aveva emesso il provvedimento diacquisizione sanante ex art. 43 d.P.R. n. 327 del 2001.Il successivo provvedimento ex art. 42-bis del 12/2/2014 (art.42-bis introdotto con l’art. 34 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 98, convertito inlegge n. 111 del 15/7/2011) emesso dalla Regione [OSCURATO:SOCIETA] eravalido in linea generale, ma era nullo con riferimento allaquantificazione degli indennizzi, perché la Corte costituzionale con la8 RG n.763/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 763/2020Numero sezionale 4393/2025Numero di raccolta generale 8443/2026Data pubblicazione 03/04/2026sentenza del 13/10/2010 (n. 293 del 2010, che dichiara l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 43 per ecesso di delega) non potevainterferire con il giudicato già formatosi in ordine alla sentenza delTar [OSCURATO:SOCIETA] n. 8904 del 2008, che si era formato il 16/5/2010, aseguito della pronuncia del Consiglio di Stato n. 2958 del 16/5/2010(in realtà il giudicato si era formato il 16/5/2011).Dovevano quindi applicarsi, quanto al ristoro dei danni, i criteridiversi di cui alla sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 8904 del 2008.Per il Tar n. 4730 del 2014, quindi, «i provvedimenti diacquisizione coattiva in funzione sanante […] devono ritenersilegittimi in quanto la loro emissione non interferisce con il giudicatoin parola atteso che l’emissione in quanto tale è stata prevista anchenel giudicato formatosi sulla sentenza n. 8904/2008, in conformitàall’art. 43 del d.P.R. n. 327 del 2001 all’epoca vigente».Per il principio di economia dei mezzi giuridici e dellaconservazione degli atti e dei valori giuridici, i decreti regionalirestavano fermi per quanto riguardava il dispositivo di acquisizionecoattiva delle aree in funzione sanante.Per il Tar, dunque, «in definitiva l’attività di esecuzione posta inessere dal commissario ad acta interferisce prevalendo sulprocedimento amministrativo attivato e concluso dalla RegioneCampania, nella parte in cui quantifica le somme da corrispondere aiproprietari espropriati in maniera diversa e più onerosa per laRegione, mentre non interferisce per quanto riguarda la definizionedel procedimento (ai sensi dell’art. 43 o, in alternativa-come nellaspecie-dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001)».6. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 3814 del 2017,provvedendo anche quanto alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che avevano presentatoautonomi ricorsi, chiedendo il risarcimento del danno per9 RG n.763/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 763/2020Numero sezionale 4393/2025Numero di raccolta generale 8443/2026Data pubblicazione 03/04/2026occupazione illegittima e la restituzione del bene previa rimessa inpristino dello stato dei luoghi, dichiarava il proprio difetto digiurisdizione.Ciò in quanto i ricorrenti si dolevano, oltre che di profili diillegittimità del decreto di acquisizione sanante n. 64 del 12/2/2014,anche dell’errata quantificazione degli indennizzi relativiall’occupazione e all’acquisizione del bene, nonché al pregiudizio nonpatrimoniale subito, «lamentando in particolare, quanto all’irrisorietàdella somma liquidata, che l’ammontare della somma indicatasarebbe di gran lunga inferiore al valore determinato dalla CTUespletata nel giudizio di ottemperanza connesso, non essendositenuto conto, tra l’altro, nemmeno della voce relativa lucrocessante».7. Il ricorso per opposizione alla stima veniva, quindi, presentatoda tre gruppi di ricorrenti.Da un lato, coloro che avevano partecipato ai giudiziamministrativi, per i quali si era svolto anche il giudizio diottemperanza della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 8904 del 2008,definito con la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 5357 del 2011, oltreche il giudizio di cui alla sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 4730 del[OSCURATO:DATA_NASCITA], con riferimento al decreto di acquisizione sanante ex art.42-bis d.P.R. n. 327 del 2001, n. 64 del 12/2/2014.Un secondo gruppo di ricorrenti era quello che non avevapartecipato al giudizio di ottemperanza della sentenza n. 8904 del2008 definitivo con sentenza del TAR n. 4730 del 2014 (AndreaAquilante, vittoria Aquilante, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]).Un terzo gruppo che, poi, aveva agito con ricorsi separati avversoil decreto di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del2001, per il quale il [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 3814 del 2017,10 RG n.763/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 763/2020Numero sezionale 4393/2025Numero di raccolta generale 8443/2026Data pubblicazione 03/04/2026aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, in relazione allaquantificazione dell’indennizzo.8. La Corte d’appello di Napoli, con ordinanza del 21/8/2019,distingueva i tre gruppi di ricorrenti.8.1. Con riferimento ai ricorrenti che erano stati parti delprocedimento definito con ordinanza n. 4730 del 2014, in sede diottemperanza, passata in giudicato, la Corte di merito rilevavaproprio che la fattispecie non poteva essere interessata dallasentenza della Corte costituzionale del 2010 (dell’ottobre), in quantoa quella data era già passata in giudicato la sentenza n. 8904 del17/7/2008, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2958del 2011.Si trattava di rapporto ormai esaurito.Era dunque legittimo il provvedimento di acquisizione sanantesolo limitatamente alla definizione del procedimento ablatorio,mentre era stato dichiarato nullo in relazione alla determinazionedegli importi risarcitori, essendo stati gli stessi definiti con autoritàdi giudicato (sentenza Tar n. 5357 del 2011, in sede diottemperanza).Era dunque inammissibile l’opposizione dinanzi alla Corted’appello per la quantificazione degli importi portati dalprovvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n.327 del 2001 emesso il 12/2/2014; tale quantificazione era statadichiarata nulla per contrasto con il precedente giudicato di cui allasentenza del Tar n. 5357 del 2011 (giudizio in ottemperanza).8.2. Per la Corte d’appello, poi, in relazione ai ricorrenti che nonavevano partecipato al giudizio di ottemperanza, definito con lasentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 5357 del 2011, ad essi il Consiglio diStato, con la sentenza n. 3765 del 2013, che aveva accolto l’istanzadi revocazione della sentenza n. 8904 del 22/5/2008, aveva esteso11 RG n.763/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 763/2020Numero sezionale 4393/2025Numero di raccolta generale 8443/2026Data pubblicazione 03/04/2026gli effetti dell’annullamento del decreto di esproprio n. 90 del12/3/2007.Era, dunque, «passata in giudicato» la sentenza n. 3765 del 2013del Consiglio di Stato, «statuente in ordine al diritto ad ottenere ilrisarcimento dei danni in relazione alla vicenda ablativa, conindicazione dei criteri per determinare», sicché tale gruppo diricorrenti poteva promuovere un giudizio di ottemperanza perottenerne la quantificazione.Era inammissibile l’opposizione alla stima, dovendosidisapplicare il provvedimento dirigenziale, già dichiarato nullo inrelazione al primo gruppo di ricorrenti, inerente alla determinazionedegli importi risarcitori dovuti per l’acquisizione.8.3. Quanto alla posizione dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il giudizio da loro promosso perottenere l’annullamento del decreto di acquisizione sanante n. 64 del2014, definito con sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 3814 del 2017, erastato dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda dideterminazione della giusta indennità dovute.Le domande proposte nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ASI eranoinfondate, in quanto il convenuto era carente di legittimazionepassiva.La legittimazione passiva spettava unicamente alla RegioneCampania, quale soggetto che aveva emesso il provvedimentoablatorio e al cui patrimonio indisponibile i beni erano stati trasferiti.Con riferimento alle domande proposte nei confronti dellaRegione [OSCURATO:SOCIETA], la Corte d’appello con ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]aveva disposto la sospensione del procedimento in attesa delladefinizione di quello pendente davanti al Tar.L’intervenuta impugnazione della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n.3814 del 2017, con la possibilità di una sua eventuale riforma, con12 RG n.763/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 763/2020Numero sezionale 4393/2025Numero di raccolta generale 8443/2026Data pubblicazione 03/04/2026l’annullamento del decreto di acquisizione sanante, aveva influenzasul giudizio di determinazione dell’indennità; sicché dovevaconfermarsi la sospensione del giudizio.Pertanto, la Corte d’appello rigettava le domande proposte datutti i ricorrenti nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ASI, condannandoli allespese del giudizio d’appello.Dichiarava inammissibili le domande proposte dai ricorrenti neiconfronti della Regione [OSCURATO:SOCIETA], con relativa condanna alle spese.9. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazioneMaria Dello Margio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AntonioMastroianni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (eredi di MariaMoretti), [OSCURATO:PERSONA] (erede di [OSCURATO:PERSONA] e Giovannina DiLorenzo), [OSCURATO:PERSONA] (erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA](erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (erede di GiovanniBonanno), [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria scritta.10. Hanno resistito con controricorso sia la Regione Campaniasia il [OSCURATO:PERSONA] ASI.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazionedell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per omesso esame di unfatto storico principale di carattere decisivo: mancato passaggio ingiudicato sentenza Tar n. 8904/2008».La Corte territoriale, dopo aver diviso ricorrenti in due distintigruppi, ha dichiarato inammissibile il ricorso relativo alla richiesta dideterminazione delle indennità di esproprio di cui al decreto diacquisizione sanante n. 64 del 2014, proposto dal primo gruppo:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].13 RG n.763/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 763/2020Numero sezionale 4393/2025Numero di raccolta generale 8443/2026Data pubblicazione 03/04/2026Per la Corte d’appello l’inammissibilità si fondava sul seguentesillogismo.Da un lato, tali ricorrenti sono stati parti nel procedimentodefinito con ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] n. 4730 del [OSCURATO:DATA_NASCITA],passata in giudicato, con cui si era deciso il reclamo proposto dallaRegione [OSCURATO:SOCIETA], ex art. 114 cpa, avverso il provvedimentoemesso dal commissario ad acta n. 1 del 18/12/2013, con cui si eradata attuazione alla decisione resa dal [OSCURATO:PERSONA] n. 5357 del2011, di ottemperanza alla sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 8904 del2008.Dall’altro, proprio nell’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] n. 4730 del2014, era stata dichiarata la nullità del decreto di acquisizionesanante n. 64 del 2014, ma esclusivamente nella parte in cuideterminava la quantificazione delle somme da corrispondere airicorrenti, a titolo risarcitorio, in misura diversa da quella previstadalla sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 8904 del 2008 e successivamentedeterminata dall’ordinanza sempre del [OSCURATO:PERSONA] n. 5357 del2011, resa in sede di giudizio di ottemperanza.[OSCURATO:PERSONA], dunque, con l’ordinanza n. 4730 del 2014 hafatto riferimento ad un giudicato, formatosi in data 16 maggio 2010,con riguardo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2958 del 2011,che aveva confermato la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 8904 del[OSCURATO:DATA_NASCITA].Una volta ritenuto che la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 8904 del2008 era passata in giudicato il 16/5/2010, sulla stessa non potevacerto influire la sentenza della Corte costituzionale che avevadichiarato l’illegittimità dell’art. 43 del d.P.R. n. 327 del 2001,nell’ottobre del 2010.Proprio questa è la censura fatta dai ricorrenti, in quanto la Corted’appello avrebbe omesso di esaminare il fatto storico principale14 RG n.763/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 763/2020Numero sezionale 4393/2025Numero di raccolta generale 8443/2026Data pubblicazione 03/04/2026decisivo, ossia che «la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 8904/2008,depositata a mezzo pec nel PCT (all. 9), è passata in giudicato indata 16 maggio 2011 (più rettamente il 16 luglio 2011 ai sensidell’art. 324 c.p.c.), a seguito della sentenza del Cons. Stato n.2958/2011 di rigetto dell’appello (All. 10) e non il 16 maggio 2010erroneamente indicato; che, conseguentemente, il passaggio ingiudicato della sentenza n. 8904/2008 è successivo alla declaratoriadi incostituzionalità dell’art. 43 del T.U. n. 327/2001 (Cortecostituzionale n. 293 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), che il rapporto attinentel’occupazione in questione non era affatto esaurito al momento delladichiarazione di incostituzionalità dell’art. 43 del predetto T.U., ma siè concluso a seguito di sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 3814 del 17luglio 2017 con la quale è stata dichiarata la legittimità delprovvedimento di acquisizione sanante».Ciò in quanto la Corte d’appello ha acriticamente recepitol’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] n. 4730 del 2014 che, erroneamente,ha dichiarato che la sentenza del Tar n. 8904/2008 era passata ingiudicato «in data 16 maggio 2010, ancor prima della declaratoria diincostituzionalità dell’art. 43 del d.P.R. n. 327/2001 e che il rapportorelativo all’occupazione de qua doveva ritenersi esaurito conconseguente inapplicabilità dell’art. 42-bis del predetto T.U.,introdotto dall’art. 34 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98».Se invece la Corte territoriale avesse tenuto conto, comedimostrato dal deposito delle sentenze in atti, che il passaggio ingiudicato della sentenza del Tar n. 8904 2008 era posticipato «dicirca un anno rispetto alla dichiarazione di incostituzionalità dell’art.43» del d.P.R. n. 327 del 2001 e che il decreto acquisitivo n. 64 del2014 era stato adottato nella vigenza dell’art. 42-bis n. 327 del2001, la controversia avrebbe avuto un differente esito.15 RG n.763/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 763/2020Numero sezionale 4393/2025Numero di raccolta generale 8443/2026Data pubblicazione 03/04/2026La Corte territoriale avrebbe dovuto applicare l’art. 42-bis deld.P.R. n. 327 2001, in quanto l’art. 43 era stato dichiaratoincostituzionale da oltre un anno rispetto al deposito della sentenzadel Consiglio di Stato n. 2958 del 2011, di conferma della sentenzadel [OSCURATO:PERSONA] n. 8904/2008.L’oggetto del giudizio, infatti, è la contestazione della misuradell’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimonialedovuto è sensi dell’art. 42-bis, che ha natura indennitaria e nonrisarcitoria.Il risarcimento del danno quantificato dalla sentenza del TarCampania n. 53 5/7/2011 era limitato, invece «al solo pregiudiziopatrimoniale e non anche a quello non patrimoniale».2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la«violazione di legge (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazioneall’art. 97 della Costituzione ed art. 42-bis del T.U. n. 327/2001)».La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’opposizioneavverso l’indennizzo determinato con il decreto di acquisizionesanante n. 64 del 2014, in quanto tale quantificazione degli «importirisarcitori» era stata già dichiarata nulla dall’ordinanza del TarCampania n. 4730 del 2014, «per contrasto con gli importi risarcitorigià definiti con sentenza dello stesso Tar n. 5357/2011, passata ingiudicato».Il provvedimento di acquisizione sanante è il frutto di unprocedimento espropriativo semplificato, assorbendo in sé sia ladichiarazione di pubblica utilità, sia il decreto di esproprio,sintetizzando in un unico atto lo svolgimento dell’interoprocedimento, con carattere eccezionale, perché volta ripristinare,con efficacia ex nunc, la legalità violata.Per i ricorrenti, dunque, l’ordinanza della Corte d’appello sarebbeillegittima per violazione dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001,16 RG n.763/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 763/2020Numero sezionale 4393/2025Numero di raccolta generale 8443/2026Data pubblicazione 03/04/2026non sussistendo impedimenti «per far ricorso alla previsione recatadall’art. 42-bis».Tale disposizione trova applicazione anche «ai fatti anteriori allasua data di entrata in vigore per i quali siano pendenti processi» nonoperando l’istituto se «vi è un giudicato che abbia già disposto larestituzione del bene».Tuttavia, nella specie, non è stato mai adottato unprovvedimento giudiziale restitutorio.L’unico giudicato tra le parti è «quello relativo alla quantificazionedel risarcimento del danno per abusiva occupazione».Tuttavia, tale giudicato non ha statuito sull’intero rapportocontroverso relativo all’occupazione, «tant’è che non ha impedito allap.a. di adottare il decreto n. 64 del 12/2/2014 di acquisizionesanante, dichiarato legittimo dal G.A., né impedisce che il pregiudiziopatrimoniale e non patrimoniale sia regolato dalle sopravvenutedisposizioni previste dall’art. 42-bis, previa integrazione del quantumrisarcitorio con l’indennizzo riconosciuto in sede provvedimentale».Ad avviso dei ricorrenti, dunque, il punto centrale della vicendaè costituito proprio «dal sopravvenire del provvedimento diacquisizione sanante ex art. 42-bis T.U.E., nel quale la RegioneCampania ha stabilito come indennizzo una somma inferiore a quelladesumibile dalla sentenza del Tar n. 5357/2011 […] passata ingiudicato».Le due somme, quella riconosciuta in sede giudiziaria consentenza e quella in sede di provvedimento ex art. 42-bis, hannoquale comune ratio quella di compensare integralmente i proprietarisoggette ad un’occupazione sine titulo, dovendosi escludereduplicazioni.Per i ricorrenti, allora, il quantum stabilito dal giudice ed ormaicosa giudicata, dovrebbe intendersi integrato nella somma17 RG n.763/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 763/2020Numero sezionale 4393/2025Numero di raccolta generale 8443/2026Data pubblicazione 03/04/2026riconosciuta, in sede provvedimentale, «come statuito dal TarCampania con sentenza n. 3814 del 17 luglio 2017».Inoltre, l’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e nonpatrimoniale previsto dall’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, hanatura non già risarcitoria ma indennitaria; la misura del pregiudiziopatrimoniale va poi determinata in base al valore venale del bene sullibero mercato al momento dell’acquisizione sanante, come previstodalla norma, e non definitivamente fissato nella quantificazionerisarcitoria operata con sentenza del Tar n. 5357 del 2011.La quantificazione degli importi risarcitori prevista nella sentenzadel [OSCURATO:PERSONA] n. 5357 del 2011, erroneamente considerato dallaCorte territoriale come definitiva ai fini del pregiudizio patrimoniale,risulta cristallizzata alla data del 13/7/2010.La Corte d’appello avrebbe dovuto procedere ad unarivalutazione delle somme alla data della acquisizione sanante.Gli importi risarcitori definiti con la sentenza del Tar n. 5357 del2011 non contemplano il danno non patrimoniale.3. I motivo primo e secondo, che vanno affrontaticongiuntamente per stretti motivi di connessione, sono fondati, neitermini di cui in motivazione.3.1. Deve premettersi che, nella specie, deve tenersi conto delgiudicato progressivo formatosi a seguito delle sentenze del TARCampania n. 8904 del 22/5/2008 (cui hanno partecipato tutti iricorrenti), del TAR [OSCURATO:SOCIETA] n. 5357/2011 in sede di ottemperanza,del TAR [OSCURATO:SOCIETA] n. 4730 del 5/9/2014, in sede di reclamo dellaRegione [OSCURATO:SOCIETA], ex art. 114 c.p.a., avverso il provvedimento delcommissario ad acta n. 1 del 18/12/2013 (che, pur avendo avutoad oggetto anche il provvedimento di acquisizione sanante ex art.42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, n. 64 del 12/2/2014, si basa suicriteri di cui all’art. 43, comma 6, del d.P.R. n. 327 del 2001,18 RG n.763/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 763/2020Numero sezionale 4393/2025Numero di raccolta generale 8443/2026Data pubblicazione 03/04/2026dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionalecon la sentenza n. 293 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], pubblicata sulla G.U. del13/10/2010).3.2. Deve, però, sottolinearsi che il giudicato amministrativo«progressivo» formatosi nell’ambito della giurisdizioneamministrativa «prosegue» - per le ragioni che saranno poi esposte- anche nel frammento di giurisdizione ordinaria, individuato dall’art.133 c.p.a, che si snoda nel giudizio di opposizione alla stima avversoil provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n.327 del 2001.Ed infatti, non si è tenuto conto nel giudizio amministrativo, insede di ottemperanza, del provvedimento di acquisizione sanante n.64 del 12/2/2014, emesso dalla Regione [OSCURATO:SOCIETA], e soprattutto deisuoi peculiari criteri (comprensivi anche del pregiudizio nonpatrimoniale e del pregiudizio patrimoniale, in determinatepercentuali rispetto al valore venale del bene, pur sempre in formaindennitaria e non risarcitoria), che attengono alla determinazionedell’indennizzo, con effetti ex tunc, e con una nuova e completarivalutazione del fatto.Ciò a prescindere dall’errore commesso in ordine alla data dipassaggio in giudicato della sentenza del TAR [OSCURATO:SOCIETA] n. 8904 del2008, che è avvenuto a partire dalla sentenza del Consiglio di Staton. 2958 del 16/5/2011 e non del 16/5/2010.Infatti, deve considerarsi che l’applicazione dei criteri di cuiall’art. 43 del d.P.R. n. 327 del 2001 da parte del TAR [OSCURATO:SOCIETA] n.4730 del 2014 (in sede di reclamo al provvedimento del commissarioad acta ex art. 114 c.p.a.) comporta il ristoro del risarcimento deldanno che deriva da fatto illecito – come una sorta di sanatoria subase normativa -, quindi ancora in rotta con la giurisprudenza CEDU,che ha censurato più volte l’istituto della occupazione usurpativa e19 RG n.763/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 763/2020Numero sezionale 4393/2025Numero di raccolta generale 8443/2026Data pubblicazione 03/04/2026dell’occupazione acquisitiva, mentre solo con il provvedimento diacquisizione sanante ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001 si èproceduto, con effetti ex nunc, e con nuova rivalutazione degliinteressi in gioco, alla liquidazione dell’indennizzo unitario,ricomprendente anche il pregiudizio non patrimoniale, stavolta inbase ad un provvedimento legittimo della PA (Corte cost. n. 71 del2015; Cass., Sez.U., n. 20691 del 2021; Cass., Sez.U., 29/10/2015,n. 22096; Cass., Sez.U., 25/3/2016, n. 6017; Cons. Stato, Ad. Plen.,n. 2 del 2016).Senza contare che l’indennizzo va valutato all’epocadell’adozione del provvedimento di acquisizione sanante (Cass.,12/3/2025, n. 6622).3.3. Deve ora affrontarsi la questione relativa al giudicatoamministrativo formatosi in relazione al primo gruppo di ricorrenti(che hanno partecipato sia al giudizio di merito amministrativo sia al«doppio» giudizio di ottemperanza).Per essi non si è formato il giudicato «definitivo» sulladeterminazione dell’indennizzo ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del2001, nel senso che il giudicato amministrativo sull’ottemperanzadeve «completarsi» ed «integrarsi» con il successivo giudicatodinanzi al giudice ordinario, l’unico chiamato a decidere sulladeterminazione dell’indennizzo ex art. 133 c.p.c.4. Occorre osservare, in estrema sintesi, che il [OSCURATO:PERSONA] consentenza n. 6888 del 2002, confermata dal Consiglio di Stato consentenza n. 1487 2008, ha annullato il decreto di autorizzazioneall’occupazione di urgenza del 13/3/2002.4.1. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 8904 del 22/5/2008, haannullato il decreto di esproprio n. 90 del 12/3/2007.Tale pronuncia, di fondamentale rilievo nella controversia inesame, ha anche fornito – sia pure in mera prospettiva futura e20 RG n.763/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 763/2020Numero sezionale 4393/2025Numero di raccolta generale 8443/2026Data pubblicazione 03/04/2026senza formazione del giudicato sul punto - i criteri per la liquidazionedel danno patito dai ricorrenti, sia nell’ipotesi di un futuro accordocon l’amministrazione, sia nell’ipotesi in cui l’amministrazione avesseprovveduto in assenza di accordo, con l’emissione di unprovvedimento di acquisizione sanante ex art. 43 del d.P.R. n. 327del 2001, prima della pronuncia della Corte costituzionale n. 293dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].In particolare, il [OSCURATO:PERSONA], con detta sentenza, ha enunciatoi principi cui la Regione ed il [OSCURATO:PERSONA] ASI dovevano conformarsinell’ipotesi di mancata restituzione dell’area, per il risarcimento deldanno da occupazione illegittima.Si prevede che le parti «potranno addivenire ad un accordo, inbase al quale la proprietà passa ai primi [Regione e [OSCURATO:PERSONA] ASI]ed ai ricorrenti è corrisposta la somma specificamente individuatanell’accordo stesso, la quale dovrà essere determinata in base alledisposizioni del testo unico sugli espropri (in specie, ai sensi dell’art.43, comma 6, del d.P.R. n. 327/2001) e comunque nel rispetto delprincipio del ristoro integrale del danno subito (Corte costituzionale,n. 949/2007cit.); la somma da liquidare ai ricorrenti, ai sensi dell’art.40 della legge n. 2359/1865, dovrà [avere] ricomprendere, altresì,il danno per il periodo di utilizzazione senza titolo del bene».Si chiariva, che ove tale accordo non fosse stato raggiunto neltermine previsto, la Regione e il [OSCURATO:PERSONA] ASI «ove ritengano chericorrano le condizioni di cui all’art. 43, primo e terzo comma, T.U.n. 327 del 2001 […] potranno emettere un formale e motivatodecreto, con cui potrà disporre l’acquisizione coattiva dell’immobileal suo patrimonio indisponibile; in tal caso, la Regione ed il ConsorzioASI suddetti saranno tenuti a risarcire il danno per equivalente,determinando l’importo da erogare con le modalità indicate alprecedente punto a)».21 RG n.763/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 763/2020Numero sezionale 4393/2025Numero di raccolta generale 8443/2026Data pubblicazione 03/04/2026In caso, poi, in cui non fosse stato raggiunto l’accordo e neppurela PA avesse emesso il provvedimento di acquisizione, i ricorrentiavrebbero potuto chiedere al Tar l’esecuzione della sentenza.4.2. Tale sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 8904 del 2008, venivaconfermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2958 del16/5/2011.Qui si annida l’errore (che però diventa irrilevante in questa sedein virtù dell’adesione da parte di questa Corte alla tesi del giudicato«progressivo» «integrato») che sarà poi commesso dal [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 5357 del 2011, in sede di ottemperanza per lasentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 8904 del 2008, laddove si reputapassata in giudicato la sentenza da ultimo richiamata in data16/5/2010, e non in data 16/5/2011, ossia nella data della pronunciadella sentenza del Consiglio di Stato n. 5357 del 2011.5. Mentre tutti i ricorrenti hanno partecipato al giudizio dinanzial Tar, conclusosi con la sentenza n. 8904 del 2008, e con lasuccessiva sentenza del Consiglio di Stato, a conferma (con il rigettodi appello principale ed incidentale), n. 2958 del 16/5/2011, larichiesta dell’ottemperanza è stata presentata solo da alcuni deiricorrenti, restando esclusi i Mastroianni, gli Aquilante e i Moretti.6. Con sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 5357 del 2011, inottemperanza alla sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 8904 del 2008, si èchiarito che l’irreversibile trasformazione dei beni si era verificata nel2002.Si è anche accertato che il Comune di Gricignano di Aversa eradotato di variante generale al piano regolatore approvata nell’ottobredel 1996.I terreni ricadevano all’epoca dell’occupazione ed ancoraall’attualità in zona ASI, area di sviluppo industriale, soggetta allenorme del piano regolatore agglomerato nord vigente dal 1969.22 RG n.763/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 763/2020Numero sezionale 4393/2025Numero di raccolta generale 8443/2026Data pubblicazione 03/04/2026Tuttavia, «per i proprietari dei suoli non era e non è possibilel’intervento diretto: infatti la Normativa di attuazione del Piano ASI,al comma D, “[OSCURATO:PERSONA] per l’Insediamento industriale”,prevede la preventiva lottizzazione delle zone di intervento e lasuccessiva assegnazione dei lotti alle Imprese che ne abbiano fattopreventiva richiesta all’[OSCURATO:PERSONA] ASI Provinciale».Pertanto, i suoli erano soggetti ad una disciplina speciale che nesottraeva la loro disponibilità, nell’ambito del libero mercato dei suoliedificatori.[OSCURATO:PERSONA] procedeva poi alla determinazione esatta degli importispettanti ai ricorrenti, con alcuni chiarimenti forniti dal CTU.Si è chiarito, infatti, che i terreni «risultano avere destinazioneindustriale in quanto ricadenti, a rettifica della relazione di CTU delnovembre 2010 per le motivazioni esposte ed essendo il Comune diGricignano non più aderente al [OSCURATO:PERSONA] ASI [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] ASI della vigente variante 1988 al PianoRegolatore, senza possibilità di intervento diretto dei proprietari deisingoli suoli ma non più destinata ad esproprio».Pertanto per tali suoli era stata accertata «anche unatrasformazione non irreversibile di natura legale».7. Tuttavia, con la successiva ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] n.4730 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non può dirsi formato un giudicato «definitivo»in ordine alla quantificazione degli indennizzi spettanti ai ricorrenti.Deve, infatti, considerarsi lo stretto rapporto tra il giudicatoamministrativo, il giudicato formatosi sull’ottemperanza (malimitatamente ai criteri dell’art. 43 del d.P.R. n. 327 del 2001, ancoraincentrato sul ristoro del danno derivante da fatto illecito, seppurecon copertura normativa e non attraverso l’istituto dell’occupazioneusurpativa o acquisitiva), sopravvenienze e giudicato «progressivo».23 RG n.763/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 763/2020Numero sezionale 4393/2025Numero di raccolta generale 8443/2026Data pubblicazione 03/04/2026Infatti, il commissario ad acta con provvedimento n. 1 del18/12/2013, a seguito di nomina con provvedimento del TarCampania n. 2115 del 2013, ha provveduto a liquidare gli importi,ma ha ritenuto, erroneamente, che il passaggio della proprietà infavore della pubblica amministrazione fosse avvenuto a seguito dellasentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 5357 del 2011, in sede di ottemperanzadella sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 8904 del 2008.È vero, dunque, che il [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 4730 del2014, ha ritenuto, seppure erroneamente (ma in modo ininfluentecome già chiarito), formatosi il giudicato sulla sentenza del [OSCURATO:PERSONA]. 8904 del 2008, in quanto la sentenza del Consiglio di Stato n.2958 del 2011, aveva consentito il passaggio in giudicato dellasentenza di prime cure il 16/5/2010, sicché la sentenza della Cortecostituzionale n. 293 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non poteva avere effetti conriferimento a rapporti ormai esauriti.La Corte d’appello ha, dunque, recepito in toto, quale giudicatoesterno, quanto affermato dal [OSCURATO:PERSONA] con l’ordinanza n. 4730del 2014.Si legge nella sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 4730 del 2014 che«tuttavia, pur con tali premesse, i parametri di quantificazione deldanno da risarcire (non possono essere quelli previsti dall’art. 42-bisdel d.P.R. n. 327 2001, ma) devono essere quelli stabiliti nellasentenza n. 8904 del 17 luglio 2008 del [OSCURATO:PERSONA], Sez.V,passata in giudicato, atteso che, nel momento in cui, alla data del16 maggio 2010 - a seguito della sentenza n. 8904 del 17/7/2008 diquesta Sezione, accertativa del diritto al risarcimento in base all’art.43 del d.P.R. n. 327 del 2001, passata in giudicato - lo stesso articolonon era stato ancora dichiarato incostituzionale, il che è avvenutocon la sentenza della Corte costituzionale pubblicata sulla GazzettaUfficiale del 13 ottobre 2010. Ne consegue che l’art. 42-bis del d.P.R.24 RG n.763/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 763/2020Numero sezionale 4393/2025Numero di raccolta generale 8443/2026Data pubblicazione 03/04/2026n. 327 del 2001, introdotto dall’art. 34 del decreto-legge 6 luglio2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 non èapplicabile alla fattispecie in esame dovendo ritenere rapportoesaurito quello attinente alla occupazione in questione».Tuttavia, ciò nonostante, l’oggetto della ordinanza del TarCampania n. 4730 2014 verteva, in via principale, sulla legittimità omeno della deliberazione n. 1 del 18/12/2013 del commissario adacta, nominata con ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] n. 2115 del 2013,per l’esecuzione del giudicato sulla sentenza n. 5357 del 2011, conla quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva accolto il ricorso per l’esecuzione dellasentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 8904 del 2008.7.1. Tale sentenza inizia a fare i conti con le «sopravvenienze» algiudicato amministrativo di cui alla sentenza TAR n. 8904/2008.Nelle more, infatti, da un lato la Corte costituzionale, consentenza n., 293 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dichiarato la illegittimitàcostituzionale dell’art. 43 TUE per eccesso di delega, pursoffermandosi in motivazione sulla persistenza delle frizioni con lagiurisprudenza CEDU, trattandosi di trasferimento della proprietà dafatto illecito, sia pure con copertura legale e non più solo pretoria, edall’altro, era stato adottato il provvedimento di acquisizione sananteex art. 42-bis del d..R. n. 327 del 2001, ossia la delibera n. 64 del12/2/2014, tanto che la valutazione dei nuovi parametri è stata inqualche modo esaminata dal TAR n. 4730 del 2014, sia pure solo perescluderli per ragioni intertemporali (erroneamente valutate).7.2. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha impugnato ex art. 114 cpail provvedimento del commissario ad acta.Il commissario ad acta ha deliberato che la Regione Campaniadovesse procedere alla liquidazione delle somme per l’importo dieuro 1.669.700,00, come da sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 5357 del2011.25 RG n.763/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 763/2020Numero sezionale 4393/2025Numero di raccolta generale 8443/2026Data pubblicazione 03/04/2026Tuttavia, il provvedimento del commissario ad acta era correttoladdove aveva ritenuto la natura dei suoli, quale industriale, perchétale qualificata dal PRG, anche se il Comune di Gricignano non erapiù aderente al [OSCURATO:PERSONA] ASI di [OSCURATO:PERSONA].Il commissario ad acta non aveva «adottato il doverosoprovvedimento di acquisizione ai sensi e per gli effetti del citato art.43, a conclusione del procedimento».L’accertata trasformazione irreversibile del bene era circostanzache non poteva avere alcuna conseguenza sugli aspetti dominicalidei terreni, essendo necessario, in alternativa alla restituzione delbene, «un provvedimento di acquisizione coattiva».Il provvedimento reso dal commissario ad acta era incompleto«perché non è stato adottato il doveroso provvedimento di definitivaacquisizione sensi dell’art. 43 del d.P.R. n. 327 del 2001, con laconseguenza che, per questa parte, la delibera commissariale, amotivo della mancata esecuzione del giudicato, è illegittima e deveessere annullata».Solo dopo questa prima parte di motivazione, il [OSCURATO:PERSONA] sisofferma sul fatto che la Regione, nelle more, essendo sopravvenutol’art. 42-bis, in sostituzione dell’art. 43, dichiarato illegittimo dallaCorte costituzionale con sentenza pubblicata il 13/10/2010, con unprimo decreto DGD n. 53 del 20/6/2013, ai sensi dell’art. 42-bis deld.P.R. n. 327 del 2001, aveva disposto l’acquisizione delle aree.La Regione con ulteriore decreto dirigenziale n. 64 del 12/2/2014aveva completato il provvedimento di acquisizione.Solo al termine della motivazione si faceva riferimento alpassaggio in giudicato dei criteri di cui alla sentenza del TarCampania n. 8904 del 2008.Di qui si ritenevano nulle le disposizioni del provvedimento n. 64del 2014, in quanto, ai sensi dell’art. 114 cpa, emesso in violazione26 RG n.763/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 763/2020Numero sezionale 4393/2025Numero di raccolta generale 8443/2026Data pubblicazione 03/04/2026del giudicato che aveva disposto parametri diversi per laquantificazione, in base alla normativa allora vigente ex art. 43 deld.P.R. n. 327 del 2001, recependo le risultanze della CTU.In dispositivo si dichiarava la nullità dei decreti dirigenziali n. 53del 2013 e n. 64 del 2014, limitatamente alla parte in cuideterminavano una quantificazione delle somme da corrispondere airicorrenti a titolo risarcitorio in misura diversa da quella previstadalla sentenza n. 5357 del 2011.7.3. I fatti sopraesposti vanno però letti con la lente delle«sopravvenienze» al giudicato di merito.Ed infatti, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, svoltosianche nella fase di reclamo, ex art. 114 c.p.a., in realtà, si può tenereconto anche delle circostanze sopravvenute (nella specie il decretodi acquisizione sanante di cui all’art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001),all’interno del giudizio definito con ordinanza del TAR n. 4730 del5/9/2014.Il Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA] n. 11 del 2016,depositata il 9/6/2016, ha tracciato i confini tra giudicato esopravvenienze.Si è detto, nella sentenza dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 11 del 2016,che nella contrapposizione fra naturale dinamicità dell’azioneamministrativa nel tempo ed effettività della tutela, un punto diequilibrio è stato tradizionalmente rinvenuto nel principio generaleper cui l’esecuzione del giudicato può trovare rimedi solo nellesopravvenienze di fatto e diritto antecedenti alla notificazione dellasentenza divenuta irrevocabile; sicché la sopravvenienza èstrutturalmente irrilevante sulle situazioni giuridiche istantanee,mentre incide su quelle durevoli nel solo tratto dell’interesse che sisvolge successivamente al giudicato, determinando non un conflitto27 RG n.763/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 763/2020Numero sezionale 4393/2025Numero di raccolta generale 8443/2026Data pubblicazione 03/04/2026ma una successione cronologica di regole che disciplinano lasituazione giuridica medesima.La sentenza dell’[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio di Stato rafforzail convincimento della formazione del giudicato amministrativo«iniziale» sulla questione dell’indennizzo, in ordine al quantum dellostesso, essendo stato valutato anche il decreto di acquisizionesanante, sia pure per respingerne gli effetti sulla determinazionedell’indennizzo, in ragione del giudicato formatosi sull’articolo 43 deld.P.R. n. 327 del 2001.Tra l’altro il giudizio di ottemperanza rientra a pieno titolo nellagiurisdizione di merito del giudice amministrativo, ex art. 134 c.p.a.7.4. Pertanto, fermo restando che il giudicato di cui alla sentenzadel TAR [OSCURATO:SOCIETA] n. 8904 del 208 è un giudicato solo sui «criteriastratti e futuribili» (quindi senza forza e valore di giudicato), nelcorso del giudizio di ottemperanza di cui alla sentenza del TAR n.5357 del 2011 e del TAR n. 4730 del 2014, il giudicato si è arricchitodei criteri, anche se meramente risarcitori di cui all’art. 43 TUE, cheera stato già colpito da dichiarazione di illegittimità costituzionale pereccesso di delega.Per tale ragione, il giudicato esterno definitivo (di valenzanegativa) non sussiste con riferimento alla liquidazione delle sommespettanti a titolo indennitario ai ricorrenti.Tanto più che solo con la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 3814 del2017, avente ad oggetto la legittimità del decreto di acquisizionesanante n. 64 del 2014, emesso ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del2001, si afferma la legittimità di tale decreto acquisitivo.Inoltre, si dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudiceordinario, proprio con riferimento alla quantificazione dell’indennizzospettante ai ricorrenti ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001.28 RG n.763/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 763/2020Numero sezionale 4393/2025Numero di raccolta generale 8443/2026Data pubblicazione 03/04/20268. Ed infatti il passaggio logico successivo, che consente diaccogliere i motivi di ricorso del primo gruppo dei ricorrenti, èrappresentato dal «giudicato progressivo» a doppia conformazione,prima in sede di giustizia amministrativa (con la crasi tra sentenzasui «criteri» e l’ottemperanza, anche in sede di reclamo) e poi insede di giurisdizione ordinaria, proprio come richiesto dall’art. 133c.p.c., in materia di indennizzo espropriativo e di opposizione allastima portata dal decreto di acquisizione sanante ex art. 42-bis TUE.9. Deve, dunque, trovare applicazione la giurisprudenzaamministrativa per cui in applicazione del concetto di giudicatoprogressivo proprio del diritto amministrativo processuale e delprincipio di economia dei mezzi giuridici, nel caso in cui alla sentenzadi condanna al risarcimento del danno per occupazione usurpativafaccia seguito l’emanazione di un provvedimento di acquisizionesanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001, ferma l’esigenza diportare ad esecuzione il quantum previsto dal giudicato, quest’ultimoandrà ad integrarsi con il provvedimento ex art. 42-bis citato, nelsenso che l’amministrazione dovrà integrare la somma riconosciutain sede provvedimentale fino a raggiungere quella portata dalgiudicato (Cons. Stato, sez. IV, 18/5/2016, n. 212; [OSCURATO:PERSONA],Napoli, sez. VII, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4684).In sostanza, quindi, l’opposizione alla stima nei confronti delprovvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n.327 del 2001, emesso il 12/2/2014, può convivere con il giudicatogià formatosi con l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] n. 4730 del [OSCURATO:DATA_NASCITA],che ha statuito, da un lato sulla legittimità del provvedimento diacquisizione sanante, ma dall’altro reputandolo parzialmente nullo inrelazione alla quantificazione dell’indennizzo, pur confermando icriteri risarcitori disposti con la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 8904del 2008, ex art. 43 del d.P.R. n. 327 del 2001.29 RG n.763/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 763/2020Numero sezionale 4393/2025Numero di raccolta generale 8443/2026Data pubblicazione 03/04/2026Si tratterebbe allora di far convergere verso l’esaustivo ristorodel danno patito dai privati proprietari, in applicazione del concettodel giudicato progressivo proprio del diritto amministrativoprocessuale (Consiglio di Stato, 27 gennaio 2015, n. 362; adunanzaplenaria n. 2 del 15/1/2013) e del principio dell’economia dei mezzigiuridici, che, ferma l’esigenza di portare ad esecuzione il quantumprevisto dal giudicato, quest’ultimo dovrà integrarsi con ilprovvedimento ex art. 42-bis, nel senso che l’amministrazione, fattasalva la verifica dei profili sostanziali e formali di quel provvedimento,dovrà integrare la somma riconosciuta in sede provvedimento talefino a raggiungere quella portata dal giudicato.Del resto, l’art. 42-bis prevede che la pubblica amministrazionesi determina al provvedimento acquisitivo, una volta valutati gliinteressi in conflitto; sicché tale espressione deve ricomprendereanche la tensione determinata dal sopraggiungere di un giudicatoche già abbia provveduto ad una parziale liquidazione del dannorisarcitorio.E non v’è dubbio che l’avere applicato i criteri di cui all’art. 43TUE significa proprio aver proceduto alla liquidazione delrisarcimento del danno.Dovendosi evitare duplicazioni ingiuste del danno, ilprovvedimento ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 deveritenersi non elusivo del giudicato (e quindi, in tesi, nullo), maispirato ad un’ottica di una formale acquisizione di un titololegittimante, sempre però che quanto dal dictum stabilito dal giudiceed oramai cosa giudicata sia completamente riconosciuto.Il giudicato civile relativo al risarcimento del danno non precludel’acquisizione sanante, pur dovendosi escludere che ai privati possaessere corrisposta una somma inferiore a quella accertata comedovuta dal titolo giudiziale definitivo.30 RG n.763/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 763/2020Numero sezionale 4393/2025Numero di raccolta generale 8443/2026Data pubblicazione 03/04/2026L’esistenza del giudicato progressivo, nella fattispecie in esame,viene menzionata proprio dalla sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 3814del 2017, avente ad oggetto l’impugnazione della acquisizionesanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2000 (paragrafoV.6.3.).9. La continuità e la prosecuzione del giudicato amministrativonel giudicato civile trova fondamento anche nella giurisprudenza diquesta Corte, per cui la domanda avente ad oggetto ladeterminazione dell'indennità ex art. 42-bis del d.lgs. n. 327 del2001 è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario anche qualoradetta indennità sia stata determinata, in sede di giudizio diottemperanza ad una sentenza del giudice amministrativo, medianteprovvedimento del commissario "ad acta", atteso che nel giudizio diottemperanza il giudice è chiamato non solo a enucleare e precisareil contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata ingiudicato, ma anche - quando sorgano problemi interpretativi la cuisoluzione costituisca l'indispensabile presupposto della verificadell'esattezza dell'esecuzione - ad adottare una statuizione analogaa quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione,restando tuttavia fermo il limite esterno della giurisdizione propriadel giudice amministrativo, con la conseguenza che, quando lacognizione della questione controversa, la cui soluzione sianecessaria ai fini della verifica dell'esatto adempimentodell'amministrazione obbligata, risulti devoluta ad altro giudice,soltanto questi può provvedere al riguardo (Cass., Sez.U., 8/11/2018,n. 28573).10. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce la «violazionedi legge (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione agli articoli2909 c.c. e 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001)».Con l’ordinanza impugnata la Corte d’appello ha dichiaratoinammissibile anche l’opposizione presentata dal secondo gruppo di31 RG n.763/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 763/2020Numero sezionale 4393/2025Numero di raccolta generale 8443/2026Data pubblicazione 03/04/2026ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].In realtà il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3765 del 2013ha esteso la decisione del giudice di prime cure ([OSCURATO:PERSONA] n.8904 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), già confermata in sede d’appello (Consiglio diStato n. 2958 del 16/5/2011), anche nei confronti degli altriricorrenti (Aquilante-Mastroianni-Moretti).Per la Corte d’appello, però, poiché i ricorrenti non hannopromosso il giudizio di ottemperanza della sentenza n. 8904 del 2008,e non sono stati parti del giudizio deciso con ordinanza del TarCampania n. 5357 del 2011, con la quale è stato riconosciuto equantificato il risarcimento del danno al primo gruppo di ricorrenti,ben avrebbero potuto promuovere un giudizio di ottemperanza perottenerne la quantificazione.Per i ricorrenti, la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 8904 del 2008,nell’annullare il decreto di espropriazione n. 90 del 12/3/2007, hapronunciato una condanna generica nei confronti della Regione e delConsorzio ASI.Trattandosi di condanna «sui criteri», se le parti non raggiungonoun accordo, possono essere chiesti la determinazione della sommadovuta ovvero l’adempimento degli obblighi ineseguiti mediante ilgiudizio di ottemperanza.L’effetto del giudicato rimane pur sempre limitato alla astrattarisarcibilità del danno ingiusto accertato, in assenza delladeterminazione dei pregiudizi.La Corte d’appello, invece, ha ritenuto che il giudicato sullaastratta risarcibilità del danno rendesse inammissibile l’oppositorealla stima, potendo i ricorrenti promuovere un giudizio diottemperanza.32 RG n.763/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 763/2020Numero sezionale 4393/2025Numero di raccolta generale 8443/2026Data pubblicazione 03/04/2026Ad avviso dei ricorrenti, l’affermazione della Corte territoriale èerronea per violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 42-bis del d.P.R.n. 327 del 2001.Ed infatti i ricorrenti non sono stati parti del procedimentopromosso dalla Regione [OSCURATO:SOCIETA] avverso l’ordinanza n. 1 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] del commissario ad acta deciso con ordinanza del TarCampania n. 4730 del 2014.Pertanto, per i ricorrenti l’indennità di esproprio rimane quelladeterminata con il provvedimento di acquisizione sanante, nonpotendo essere integrata dal quantum risarcitorio come statuito dalTar con sentenza n. 3814 del 2017 per il primo gruppo di ricorrenti.La Corte d’appello, invece, in violazione dell’art. 2909 c.c., haesteso gli effetti dell’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] n. 4730 del 2014,passata in giudicato, al secondo gruppo di ricorrenti, dichiarandoillegittimamente inammissibile l’opposizione alla stima, «nonostanteche il provvedimento di acquisizione sanante sia stato dichiaratolegittimo dal G.A. con la citata sentenza n. 3814/2017 passata ingiudicato».Ed infatti, l’esercizio da parte del giudice ordinario del potere didisapplicazione di un atto della PA è precluso qualora la legittimitàdell’atto sia stata accertata giudice amministrativo con sentenzapassata in giudicato, resa nel contraddittorio delle parti.Proseguono i ricorrenti, affermando che l’adozione da parte dellaPA del decreto di acquisizione sanante, prima che sia intervenuto ildecisum sulle richieste dell’espropriato volte al risarcimento deldanno o alla restituzione del bene, rende improcedibile la domanda.Nella specie, la sentenza n. 8904 del 2008 del [OSCURATO:PERSONA], peri ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Mastroianni e Moretti è passata in giudicato, indata 28/10/2013, a seguito della sentenza in revocazione emessadal Consiglio di Stato n. 3765 del 2013 del 12/7/2013, oltre tre anni33 RG n.763/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 763/2020Numero sezionale 4393/2025Numero di raccolta generale 8443/2026Data pubblicazione 03/04/2026dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 293 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],nonché oltre due anni dopo l’entrata in vigore dell’art. 42-bis deld.P.R. n. 327 del 2001.Inoltre, proseguono i ricorrenti, in data 20/6/2013, prima delpassaggio in giudicato della sentenza n. 8904 del 2008, con decretodirigenziale n. 53 del 20/6/2013 la giunta regionale della Campaniaha disposto l’acquisizione sanante, ai sensi e per gli effetti dell’art.42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, con riconoscimento di unindennizzo, per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, aiproprietari dei terreni già oggetto di occupazione di urgenza esuccessivamente di esproprio, dichiarati illegittimi rispettivamentecon la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 6888 del 2002 n. 8904 2008.L’occupazione sanante, già disposta con decreto n. 53 del 2013, èstata successivamente notificata con decreto dirigenziale n. 64 del2014.Se, dunque, i ricorrenti avessero chiesto il giudizio diottemperanza in base alle modalità stabilite in sentenza n. 8904 del2008, la loro domanda sarebbe stata dichiarata improcedibile peressere intervenuto, ancor prima del passaggio in giudicato dellasentenza n. 8904 del 2008, il provvedimento di acquisizione sanante,successivamente dichiarato legittimo con la sentenza del TarCampania n. 3814 del 17/7/2017.Ed infatti, l’emanazione da parte della PA di un provvedimento diacquisizione sanante determina l’improcedibilità delle domande direstituzione di risarcimento del danno proposta in relazione ad esse,salva la formazione del giudicato non solo sul diritto del privatorestituzione del bene, ma anche sul conseguente diritto del primorisarcimento del danno.11. Il motivo è fondato, nei termini di cui in motivazione.34 RG n.763/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 763/2020Numero sezionale 4393/2025Numero di raccolta generale 8443/2026Data pubblicazione 03/04/202611.1. Non può essere condiviso quanto affermato dalla ProcuraGenerale con elegante argomentazione.La Procura Generale, sul punto, ha reputato che, in realtà, lasentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 8904 del 2008 fa comunque stato,anche nei confronti degli altri comproprietari dei beni, pur nonpartecipanti al procedimento conclusosi con l’ordinanza n. 4730 del2014, relativo all’impugnazione del provvedimento liquidatorio, nonsolo in ragione dell’inscindibilità ed indivisibilità delle situazionigiuridiche oggetto di cognizione da parte del giudice amministrativo(Cass. n. 13389 del 2019), ma soprattutto perché i criteri liquidatoriin relazione all’abrogato articolo 43 del d.P.R. n. 327 del 2001trovano la loro origine nella sentenza n. 8904 del 2008, nella qualeerano interessati tutti i proprietari, compresi i restanti ricorrenti incassazione.Deve, però, osservarsi, da un lato, che la sentenza della Corte dicassazione richiamata, n. 13389 del 2019, attiene alla fattispecierelativa alle tariffe, per le quali è pacifico che il giudicato si estendeerga omnes (cass., sez. 1, 17/12/1994, n. 10863; Cass., sez. 1,13/3/1998, n. 2734); in genere, però, il giudicato si estende ergaomnes esclusivamente nelle fattispecie riguardanti l’annullamento diregolamenti o l’annullamento di atti plurimi inscindibili (decreto diesproprio di un bene in comunione).Gli effetti erga omnes dell’annullamento giurisdizionale siverificano solo nei casi in cui gli atti impugnati siano a contenutogenerale inscindibile ovvero a contenuto normativo (Cons. Stato, Ad.Plen., 20/12/2017, n. 11; Cons. Stato, sez. VI, 29/3/2013, n. 1848;Cons. Stato, se. III, 20/4/2012, n. 2350; Cass., sez. L, 6/8/2019, n.21000).Inoltre, deve considerarsi che la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n.8904 del 2008, si è limitata ad enunciare dei meri criteri di massima,35 RG n.763/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 763/2020Numero sezionale 4393/2025Numero di raccolta generale 8443/2026Data pubblicazione 03/04/2026che non possono costituire giudicato sul quantum dell’indennizzo,come affermato del resto da questa Corte con la sentenza n. 28573del 2018, in motivazione.11.2. Per la soluzione della controversia relativa al secondogruppo di ricorrenti deve, quindi, considerarsi che essi non hannopartecipato al «doppio» giudizio di ottemperanza amministrativo.11.3. Va subito sottolineato che il secondo gruppo di ricorrenti,Mastroianni, Aquilante e Moretti, non hanno partecipato né algiudizio di ottemperanza alla sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 8904 del2008, decisa con sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 5397 del 2011, eneppure al successivo giudizio, avente ad oggetto il reclamo dellaRegione [OSCURATO:SOCIETA], ex art. 114 cpa, avverso il provvedimento delcommissario ad acta n. 1 del 18/12/2013, definito con sentenza delTar [OSCURATO:SOCIETA] n. 4730 del 2014.Proprio in tale ultima pronuncia si è affermato, erroneamente,che la pronuncia della Corte costituzionale n. 293 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non potevaspiegare i suoi effetti sui rapporti esauriti e, nella specie, il rapportosi sarebbe esaurito in quanto la sentenza del Consiglio di Stato n.2958 del 2011, sarebbe passata in giudicato il 16/5/2010, e nel16/5/2011, data effettiva di deposito della sentenza del Consiglio diStato.Ciò comporta, da un lato, che, poiché il secondo gruppo diricorrenti non ha partecipato ai due giudizi sopra indicati, non puòad essi estendersi il giudicato formatosi tra altri soggetti e, dall’altro,che la sentenza della Corte costituzionale n. 293 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], puòestendere i suoi effetti anche nel rapporto con il secondo gruppo diricorrenti.36 RG n.763/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 763/2020Numero sezionale 4393/2025Numero di raccolta generale 8443/2026Data pubblicazione 03/04/2026Non si è in presenza, in questo, caso di un «rapporto esaurito»,ben potendo spiegare su di esso i suoi effetti la sentenza della Cortecostituzionale n. 293 del 2010.Inoltre, non può non dimenticarsi che il decreto di acquisizionesanante n. 64 del 12/2/2014 ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001è stato dichiarato legittimo con la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 3814del 2017.Trova dunque applicazione la giurisprudenza di questa Corte percui l’esercizio da parte del giudice ordinario del potere di disapplicareun atto della pubblica amministrazione è precluso, qualora lalegittimità dell’atto sia stata accertata dal giudice amministrativo consentenza passata in giudicato, resa nel contraddittorio delle parti(Cass., sez. 1, 8/1/2003, n. 60; Cass., Sez.U., 2/12/2008, n. 28535;Cass., 15/2/2007, n. 3390; Cass., sez. 2, 4/2/2005, n. 2213).11.4. Non può, invece, essere accolta l’argomentazione deiricorrenti per cui il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 sarebbe quello emesso dalla giuntaregionale della [OSCURATO:SOCIETA] n. 53 del 20/6/2013, in luogo del decreton. 64 del 2014.In realtà, come si ricava dalla sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 4730del 2014 il provvedimento di acquisizione sanante è quello emesso il12/2/2014, n. 64.Si chiarisce, infatti che «con decreto dirigenziale n. 64 del12/2/2014 della Direzione Generale 2 del Dipartimento 52 dellaGiunta Regionale della [OSCURATO:SOCIETA] ai sensi e per gli effetti dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, in considerazione della necessità dimantenere l’opera così come realizzata in assenza di un valido titolo[…], era stata disposta l’acquisizione anche delle aree di cui alprospetto allegato al decreto medesimo, con il riconoscimento di un37 RG n.763/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 763/2020Numero sezionale 4393/2025Numero di raccolta generale 8443/2026Data pubblicazione 03/04/2026indennizzo ai proprietari per il pregiudizio patrimoniale e nonpatrimoniale».Si spiega anche che «con un primo decreto dirigenziale n. 53 del20/6/2013 dell’AGC della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA], ai sensie per gli effetti dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 […] è statadisposta l’acquisizione delle aree di cui al prospetto allegato aldecreto medesimo, di cui alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] n. 6882/02»,con la precisazione per cui «[p]ertanto la Regione, per ovviare allamancata definizione del procedimento ed in alternativa allarestituzione delle aree (ipotesi ritenuta impraticabile), ha emanato ildecreto dirigenziale di acquisizione coattiva, ai sensi dell’art. 42-bisdel d.P.R. n. 327 del 2001, n. 53 del 20/6/2013 dell’AGC 01 dellaGiunta Regionale della [OSCURATO:SOCIETA] e, successivamente ulterioredecreto dirigenziale n. 64 del 12/2/2014, prodotto in giudizio dallareclamante».La competenza ad emettere l’ordinanza di acquisizione sanantenon spetta alla [OSCURATO:PERSONA] di Coordinamento della RegioneCampania, tant’è vero che l’impugnazione dinanzi al Tar hariguardato il decreto dirigenziale n. 64 del 12/2/2014.11.5. Effettivamente, se invece il provvedimento di acquisizionesanante fosse quello n. 53 del 20/6/2013, poiché la liquidazionedell’indennizzo è avvenuta, a seguito del giudizio di ottemperanza,con sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 4730 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’adozione ditale provvedimento avrebbe reso improcedibile la domanda diottemperanza, avendo avuto i ricorrenti piena soddisfazione.12. Con il quarto motivo di impugnazione si deduce la «violazionedi legge (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 29del decreto legislativo n. 150 del 2011, art. 3 d.P.R. n. 327/2001)».La Corte territoriale ha condannato tutti i ricorrenti in solidoanche alle spese del giudizio in favore del [OSCURATO:PERSONA] ASI della38 RG n.763/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 763/2020Numero sezionale 4393/2025Numero di raccolta generale 8443/2026Data pubblicazione 03/04/2026provincia di [OSCURATO:PERSONA], essendo il consorzio carente di legittimazionepassiva; ciò in quanto la Regione [OSCURATO:SOCIETA] era l’esclusivalegittimata passiva, quale soggetto che aveva emesso ilprovvedimento ablatorio ed al cui patrimonio indisponibile i benierano stati trasferiti.Ciò sulla scorta di altra pronuncia del [OSCURATO:PERSONA] n. 1361 del[OSCURATO:DATA_NASCITA], resa in atto procedimento, ma avente ad oggettol’impugnativa del decreto dirigenziale ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327del 2001, avanzata da altri proprietari, limitatamente al profilo dellaquantificazione dell’indennità di esproprio dovuta.In realtà, ad avviso dei ricorrenti il procedimento espropriativorisulta disciplinato dall’art. 29, comma 4, del decreto legislativo n.153 del 2011, che prevede che, nel caso di opposizione proposta dalproprietario espropriato, il ricorso deve essere notificato all’autoritàespropriante, al promotore dell’espropriazione e se caso albeneficiario, mentre, nel caso in cui sia proposta dal promotore deveessere notificato all’autorità espropriante ed al proprietario del bene.Per la Corte d’appello il soggetto passivo nel giudizio diopposizione alla stima è l’espropriante, ossia quello a cui favorepronunciato il decreto di espropriazione, salvo che dal decreto stessonon emerga che il beneficiario sia un altro soggetto o ente che, invirtù di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutiverilevanza esterna, al quale siano costati conferito il potere il compitodi procedere all’acquisizione delle aree, agendo in nome proprio.Nella specie il soggetto espropriante è la Regione [OSCURATO:SOCIETA], mal’utilizzatore dei beni non è la Regione, ma il [OSCURATO:PERSONA] ASI di [OSCURATO:PERSONA].Le aree, fine della loro occupazione, sono entrate a far parte delpiano regolatore dell’ASI che le utilizza per scopi di pubblico interesse.Nella specie, il [OSCURATO:PERSONA] ASI è stato autorizzato ad occupare invia temporanea ed urgenza le aree dei ricorrenti.39 RG n.763/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 763/2020Numero sezionale 4393/2025Numero di raccolta generale 8443/2026Data pubblicazione 03/04/2026Dal 2002 il consorzio è stato sempre nel legittimo possesso deibeni.Con provvedimenti n. 89 e 90 del 12/3/2007 è stata dispostal’acquisizione dei suoli in favore del [OSCURATO:PERSONA] ASI di [OSCURATO:PERSONA].Con nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il [OSCURATO:PERSONA] ASI ha chiesto alla Regionedi ultimare il procedimento di acquisizione sanante per tutta l’area.Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] ASI ha trasformato le aree illegittimamenteoccupate, ha provveduto alla redazione degli stati di consistenza edi presa di possesso, alla notifica del decreto di occupazione diurgenza, del decreto di esproprio e dello stesso decreto diacquisizione sanante.13. Il motivo è fondato.13.1. Va richiamata e condivisa la giurisprudenza di questa Corteper cui parte del rapporto espropriativo ed obbligato al pagamentodell’indennità verso il proprietario espropriato, e come talelegittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima che sia statoda quest’ultimo proposto, è il soggetto espropriante, vale a direquello a favore del quale è pronunciato il decreto di espropriazione,e ciò anche nell’ipotesi in cui più enti abbiano concorso allarealizzazione dell’opera pubblica, a meno che, in tal caso, dal decretodi espropriazione non emerga che il potere di procedereall’acquisizione delle aree occorrenti sia stato conferito ad un altroente, al quale sia stato attribuito, in virtù di legge o di attiamministrativi e mediante figure sostitutive di rilevanza esterna, ilcompito di promuovere e curare direttamente, agendo in nomeproprio, le necessarie procedure espropriative, con l’imposizionedell’obbligo di sopportare i relativi oneri (Cass., sez. 1, n. 25848 del2019; Cass., sez. 1, 25 2016, n. 10530; Cass., 18/1/2013, n. 1242;Cass., 19/7/2012, n. 12541; Cass. n. 25862 del 2011; Cass. Sez. U.,n. 27211 del 2009; Cass. n. 6959 del 1997; Cass., n. 6039 del 1991).40 RG n.763/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 763/2020Numero sezionale 4393/2025Numero di raccolta generale 8443/2026Data pubblicazione 03/04/2026Si è anche chiarito che quest’ultima fattispecie è stata ritenutaconfigurabile nei rapporti tra gli enti pubblici nei casi di affidamentoin proprio, sostituzione o delegazione intersoggettiva (Cass., sez. 1,9/4/2003, n. 5566; Cass., n. 28/5/1991, n. 6029) e nei rapporti consoggetti privati nel caso in cui l’esecuzione dell’opera sia stataaffidata in concessione c.d. traslativa (Cass., sez. 1, 20/3/2017, n.7104; Cass., 14/6/2016, n. 12260; Cass., 21/6/2012, n. 10390),essendosi ravvisato il fondamento dell’obbligazione indennitariaproprio nella rilevanza esterna dell’attribuzione del potereespropriativo, derivante dal conferimento dell’incarico di compiere innome proprio gli atti del procedimento ablatorio, in virtù del qualel’unico soggetto destinato ad entrare in contatto con i proprietariespropriati e con gli altri soggetti interessati alla realizzazionedell’opera pubblica è quello che ha ricevuto il relativo incarico, nonassumendo alcun rilievo, nei confronti dei terzi, la disciplina deirapporti interni con l’ente conferente o l’eventuale sussistenza dirapporti di finanziamento con altri soggetti pubblici (Cass., sez. 1, n.25848 del 2019).Tuttavia per questa Corte, a sezioni unite, in tema diespropriazione per pubblica utilità, la titolarità effettiva del rapportosostanziale - e, in particolare, l'obbligazione di pagamentodell'indennità di esproprio - spetta generalmente all'ente beneficiariodell'espropriazione risultante dal decreto ablativo, salvo che neiprocedimenti "pluripartecipati", nei quali l'esercizio del potereespropriativo di acquisizione delle aree e di cura delle procedure ècondiviso, in relazione a fasi e momenti diversi, tra più soggetti;conseguentemente, ai fini dell'accertamento della titolarità passiva,il giudice è tenuto ad analizzare il ruolo specifico assunto e i poteriesercitati in concreto da ciascun ente convenuto nel giudizio -nellaspecie, le S.U. hanno cassato la sentenza del Tribunale superiore41 RG n.763/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 763/2020Numero sezionale 4393/2025Numero di raccolta generale 8443/2026Data pubblicazione 03/04/2026delle acque pubbliche con cui si era ritenuto che nessuno dei soggettichiamati nel giudizio di determinazione dell'indennità di espropriofosse titolare passivo dell'obbligazione, erroneamente assumendotale titolarità esclusivamente in capo all'ente beneficiario dellaprocedura, come risultante dal decreto, e omettendo di considerareche, tra i convenuti, un consorzio di bonifica aveva esercitato poteriespropriativi ed era accollatario degli oneri di pagamento delleindennità e che l'impresa incaricata dei lavori aveva curato variadempimenti e assunto così il ruolo di promotrice dell'espropriazione– (Cass., Sez.U., 24/8/2022, n. 25294).Si è dunque ampliata la platea dei legittimati passivi, ossia deidebitori della medesima prestazione indennitaria, nei giudizi diopposizione alla stima e di determinazione delle indennitàespropriative, nei casi in cui si verifichi una potenziale dissociazionetra l’autorità espropriante e il beneficiario dell’espropriazione, conl’effetto di includervi i soggetti che concorrono, ciascuno nell’ambitodelle rispettive funzioni e competenze, all’espletamento dellaprocedura espropriativa per l’acquisizione delle aree occorrenti perla realizzazione dell’opera, entrando in contatto diretto con i soggettiespropriati e agendo in forma tale da suscitare nel terzo creditoredell’indennizzo la convinzione dell’assunzione diretta delcorrispondente obbligo, a prescindere dal soggetto effettivamentebeneficiario dell’esproprio (Cass. Sez.U., n. 25294 del 2022; Cass.n. 1504 del 1993).Si è anche sottolineato che tale conclusione deriva dall’esamedell’art. 54, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 327 del 2001, a mente delquale «l’opposizione alla stima è proposta con atto di citazionenotificato all’autorità espropriante, al promotore dell’espropriazionee, se del caso, al beneficiario dell’espropriazione, se attore è ilproprietario del bene, ovvero all’autorità espropriante e al42 RG n.763/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 763/2020Numero sezionale 4393/2025Numero di raccolta generale 8443/2026Data pubblicazione 03/04/2026proprietario del bene, se attore è il promotore dell’espropriazione. Ilricorso è notificato anche al concessionario dell’opera pubblica, se aquesti sia stato affidato il pagamento dell’indennità».Si è ritenuto che in tal modo «si è inteso agevolare il proprietarioespropriato nelle individuazione dei soggetti obbligati da evocare ingiudizio, individuati nell’ente espropriante e nel promotoredell’espropriazione e “se del caso” nel beneficiario dell’espropriazione,salva la facoltà dell’ente convenuto e dello stesso proprietario dichiamare in causa altri soggetti obbligati al pagamento, in quantodelegati con atti di rilevanza esterna all’esercizio di funzioni e potestàproprie dell’ente espropriante, come può accadere nei procedimentipluripartecipati» (Cass. Sez.U., n. 25294 del 2022; anche Cass., sez.1, 8/3/2023, n. 6948).Nella specie, tali specifici accertamenti non sono stati effettuatidalla Corte d’appello che, invece, si è limitata ad affermare che i benierano stati trasferiti al patrimonio indisponibile della RegioneCampania.14. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, conrinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che siadeguerà al seguente principio di diritto «In caso di occupazioneappropriativa il giudicato amministrativo «progressivo» formatosinell’ambito della giurisdizione amministrativa, attraverso il giudiziodi annullamento del decreto di espropriazione e il successivo giudiziodi ottemperanza – confinato alla determinazione del risarcimento deldanno con i criteri ormai illegittimi di cui all’art. 43 TUE, dopo lasentenza della Corte costituzionale n. 293 del 2010 – ha portatalimitata e «prosegue» anche nel frammento di giurisdizioneordinaria, individuata dall’art. 133 c.p.a., che si snoda nel giudizio diopposizione alla stima avverso il provvedimento di acquisizionesanante successivamente emesso ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del43 RG n.763/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 763/2020Numero sezionale 4393/2025Numero di raccolta generale 8443/2026Data pubblicazione 03/04/20262001, dovendosi tenere conto sia delle circostanze sopravvenute, siadella diversità tra risarcimento del danno ed indennizzo» eprovvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, in ordine motiviaccolti, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025Il Consigliere EstensoreLuigi D’OrazioIl PresidenteMarco Marulli44 RG n.763/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio