CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12849/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 1/12/2020 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. M. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di contraffazione di una patente di guida straniera (artt. 477 e 482 c.p.), di formazione e detenzione di un documento d'identità valido per l'espatrio (art. 497-bis comma 2 c.p.), nonché di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti (art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990). 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando sette motivi. Con i primi due deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla sussistenza del reato di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti, lamentando che la Corte territoriale avrebbe ingiustificatamente svalutato la documentazione relativa alla dedizione dell'imputato al consumo di cocaina, non provando comunque la destinazione dello stupefacente sequestrato alla cessione piuttosto che al consumo personale, circostanza illogicamente desunta dalla presenza del Ndilo in un bar sito nei pressi della sua abitazione e senza tenere conto della compatibilità del quantitativo di cocaina rinvenuto con l'uso personale. Con il terzo e quarto motivo vengono dedotti violazione di legge e vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità per i falsi documentali contestati. In proposito la Corte avrebbe erroneamente escluso l'eccepita carenza di giurisdizione del giudice italiano nonostante pacificamente le contestazioni riguardino documenti emessi in un paese estero e il difetto delle condizioni di procedibilità di cui agli artt. 7 e 9 c.p., giustificando in maniera illogica tale decisione facendo esclusivo riferimento all'utilizzazione dei due documenti in territorio italiano, circostanza all'evidenza inconferente ai fini dell'accertamento del luogo in cui è avvenuta la contraffazione. Analoghi vizi vengono dedotti con i motivi dal quinto al settimo con riguardo al reato di cui all'art. 497-bis c.p., con riguardo al quale il ricorrente eccepisce la violazione del principio di correlazione, atteso che l'imputato è stato condannato per aver utilizzato il documento d'identità falso mentre nell'editto imputativo gli era stata contestata la contraffazione del medesimo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. I primi due motivi sono invero infondati ed in parte inammissibili. Seppure con motivazione stringata, ma non per questo incompleta, la Corte ha inferito la destinazione allo spaccio dello stupefacente sequestrato soprattutto dalla circostanza che lo stesso sia stato rinvenuto in parte sulla persona dello Ndilo, mentre si trovava in un bar, ed in parte suddiviso in più confezioni (sedici, per come risulta dal capo d'imputazione riportato in sentenza) all'interno della sua abitazione, nonché dal fatto che egli sia stato trovato in possesso di una cospicua somma di danaro nonostante l'assenza di fonti reddituali lecite. Lo sviluppo logico del ragionamento probatorio articolato dal giudice del merito appare esente dai vizi denunziati, atteso che il confezionamento in dosi autonome di quantitativi anche non rilevanti di droga ed il compossesso di somme danaro in assenza di fonti reddituali lecite è compendio fattuale idoneo a giustificare la conclusione trattane in sentenza. Peraltro il ricorrente non si è nemmeno confrontato con tale ragionamento nel suo complessivo sviluppo, preferendo inutilmente concentrarsi su di una circostanza - la presenza dell'imputato nel bar sotto casa - che nell'economia del medesimo risulta non aver avuto alcuna effettiva valenza. Quanto invece alla documentazione asseritamente attestante l'uso di cocaina da parte dell'imputato, nuovamente il ricorso non si è curato di confutare la motivazione con la quale la Corte ha ritenuto la stessa ininfluente in ragione della sua risalenza e del fatto che la stessa si limita a registrare una dichiarazione proveniente dallo stesso imputato. 3. I motivi di ricorso dal terzo al settimo sono nel loro complesso infondati per quanto riguarda il reato di cui all'art. 497-bis c.p., che la Corte territoriale ha correttamente ritenuto configurabile nei fatti esposti e non contestati nella loro oggettività. Infatti il giudice dell'appello ha fatto applicazione degli oramai consolidati principi affermati da questa Corte per cui integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo, c.p., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303). Ed in proposito questa Corte ha altresì precisato che integrano la medesima fattispecie non solo le condotte di fabbricazione e formazione di un documento falso, ma altresì di detenzione, per uso non personale, o anche personale se l'agente è concorso nella contraffazione del documento, rimanendo così irrilevante l'eventuale consumazione all'estero dell'alternativa condotta di formazione del documento falso (Sez. 5, Sentenza n. 48241 del 04/11/2019, Kanthasamay, Rv. 277427). In altri termini proprio dalla lettura sistematica dei due commi dell'art. 497-bis c.p. si evince come il possesso per uso personale rientri nella previsione meno grave di cui al primo comma solo se il possessore non sia concorso nella contraffazione (Sez. 5, Sentenza n. 5355 del 10/12/2014, dep. 2015, Amir, Rv. 262221; Sez. 5, Sentenza n. 17673 del 24/03/2011, Batereanu, Rv. 250188). Conseguentemente la detenzione e l'utilizzo nel territorio nazionale da parte dell'imputato del documento d'identità falso alla cui formazione ha contribuito - circostanza questa nemmeno contestata dal ricorrente - correttamente è stata ritenuta integrare il reato di cui si tratta a prescindere dall'accertamento del luogo in cui la contraffazione è stata eseguita, mentre inesistente è l'eccepita violazione del principio di correlazione atteso che nel capo d'imputazione sono esattamente descritte le condotte ritenute dai giudici del merito. 4. Colgono invece nel segno le doglianze formulate con il terzo e quarto motivo con riguardo alla configurabilità del reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p. ad oggetto la contraffazione della patente di guida straniera. La struttura della fattispecie incriminatrice, infatti, non consente di pervenire alle medesime conclusioni assunte dalla giurisprudenza con riguardo a quella di cui all'art. 497-bis c.p. in relazione alla contraffazione all'estero del documento. In tal senso dunque illogica e comunque carente è la motivazione resa dalla Corte a giustificazione della ritenuta configurabilità del reato. Ed infatti che la patente straniera oggetto di contraffazione sia stata utilizzata in Italia non implica necessariamente che la stessa sia stata contraffatta sul territorio nazionale, come invece afferma la sentenza impugnata ricorrendo ad una presunzione priva di qualsiasi base fattuale certa ed operando, in definitiva, una illegittima inversione dell'onere probatorio. Conseguentemente in relazione al capo relativo al reato menzionato la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo esame sul punto, spettando al giudice del rinvio anche l'eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio laddove non dovesse ribadire la condanna dell'imputato anche in riferimento allo :stesso reato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'imputazione di cui agli artt. 477-482 c.p., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo esame sul punto. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 21/2/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] orio r