CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 luglio 2023
Cassazione n. 34810/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 09/11/2022 del GIP del TRIBUNALE di RIMINI, visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con rito de plano; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIR:IETTO Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Rimini emessa il 09/11/2022, applicativa della pena richiesta dalle parti in relazione ai reati di associazione a delinquere e di truffa aggravata, di cui ai capii, 19, 21, 24 e 26 della rubrica. Ha eccepito il ricorrente l'omesso accertamento dell'esclusione di ipotesi di non punibilità o estinzione del reato ex art. 129 cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 448 — bis cod. proc. pen. (introdotto con 1.103/2007, entrato in vigore a decorrere dal 03/08/2007, e, quindi, applicabile alla fattispecie in esame), le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative e dal novero dei casi è escluso il difetto di motivazione del giudice in ordine all'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (motivazione peraltro presente, sia pure in termini sintetici, nel provvedimento impugnato); per tale profilo il ricorso è dunque inammissibile (Cass. sez. 2, sent. n. 4727 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - dep. 01/02/2018 - Rv. 272014). Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non ernergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 13 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]