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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 15731/2022

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ORDINANZA sul ricorso 21520/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 59 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], - intimato - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 27 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1475/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 31/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2022 da [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che 1.-I ricorrenti, nel corso degli anni passati, hanno consegnato diverse somme a tale [OSCURATO:PERSONA], che era socio accomandatario della società [OSCURATO:SOCIETA], la quale aveva mandato da parte della Italiana [OSCURATO:SOCIETA] di stipulare contratti di investimento per conto di quest'ultima. 2.-[OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia trattenuto per sé quelle somme, senza farne investimento per conto dei ricorrenti, fino a che nel giugno del 2000 la società di investimento Italiana [OSCURATO:SOCIETA], venuta a conoscenza di tali appropriazioni, ha provveduto a rescindere il rapporto. 3.-1 ricorrenti hanno duniue agito sia nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] che della società di cui era socio, sia, infine, della Italiana assicurazioni, pretendendo, dai primi due, la restituzione, in via diretta, delle somme di cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto indebita appropriazione, e, dalla Italiana assicurazioni, il risarcimento del danno quale responsabile ex articolo 2049 del codice civile.

Quest'ultima si è difesa sostenendo di non dover rispondere per il fatto doloso del preposto, che aveva agito a sua insaputa, fino a che, accortasi di quelle condotte, essa ha provveduto tempestivamente a revocare il mandato, che peraltro era stato conferito non al [OSCURATO:PERSONA] ma alla società di cui costui era membro.

Il Tribunale, ravvisata una truffa nella condotta del [OSCURATO:PERSONA], ha condannato quest'ultimo e la società di cui faceva parte, nonché la Italiana [OSCURATO:SOCIETA], c>) 2 a restituire le somme indebitamente trattenute ai danni dei ricorrenti, oltre al risarcimento del danno da reato che ne era scaturito, ed oltre, infine, alla corresponsione degli interessi e dalla rivalutazione monetaria.

Questa decisione è stata impugnata dalla sola Italiana [OSCURATO:SOCIETA], sia per quanto riguarda la propria responsabilità, che per quanto riguarda l'ammontare del danno, e l'appello è stato accolto soltanto limitatamente alla rivalutazione monetaria ed al maggior danno che la Corte di appello ha ritenuto doversi escludere dal compito della somma dovuta ai ricorrenti. 4.-Questi ultimi propongono ricorso con tre motivi articolati in diverse censure, proprio a contestare il mancato riconoscimento della rivalutazione e degli interessi, mentre la Italiana [OSCURATO:SOCIETA] ha notificato controricorso.

Considerato che 5.- Delle originarie domande rimane in piedi solo quella relativa alla rivalutazione monetaria ed al maggior danno, nei confronti della sola compagnia di assicurazione.

In sostanza, la Corte d'appello, ritenuto che le somme andassero restituite ai ricorrenti, non già a titolo di risarcimento del danno, bensì perché indebitamente percepite dall'agente, ha supposto che, a differenza di quanto accade per il risarcimento del danno, il debito restitutorio è in questo caso un debito di valuta, come tale non soggetto a rivalutazione monetaria, e che, quanto al maggior danno dovuto al mancato impiego del denaro, non vi era alcuna prova che gli investitori lo avessero sofferto. 5.1.- I ricorrenti contestano questa ratio decidendi con tre motivi. 6.- Con il primo motivo di ricorso denunciano violazione degli articoli 2043, 1219 2049, 2056 del codice civile, in relazione all'articolo 185 del codice penale.

La tesi sostenuta è che la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto che l'obbligazione cui erano stati condannati i convenuti era un'obbligazione restitutoria, mentre invece aveva fonte nel fatto illecito coincidente con il reato, e dunque doveva ritenersi una obbligazione non già di valuta ma di valore.

Questo motivo è fondato.

Va infatti considerato, innanzitutto, che, oltre alla condanna alle restituzioni, i giudici d'appello hanno altresì disposto condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti al reato: pronuncia quest'ultima che certamente implica obbligazione di valore e non già obbligazione di valuta.

Ma, oltre a ciò, vi è da considerare che la domanda era svolta non solo nei confronti del soggetto che materialmente si era appropriato delle somme, e che dunque doveva essere condannato a restituirle, ma altresì nei confronti dei suoi preponenti, ed in particolare della compagnia di assicurazioni, la quale è stata tenuta responsabile nei confronti dei ricorrenti per il fatto del preposto, e dunque ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile: in sostanza per una condotta che costituisce titolo di responsabilità extracontrattuale: la Italiana [OSCURATO:SOCIETA] è stata condannata nei confronti dei ricorrenti per una condotta che integra gli estremi del fatto illecito- conseguente alla imputazione del fatto altrui- e l'obbligazione che grava sul preponente ex articolo 2049 c.c. nei confronti del danneggiato è un'obbligazione da fatto illecito, ossia un'obbligazione di valore e non già una obbligazione di valuta.

Naturalmente, trattandosi del debito che la società ha da fatto illecito del terzo, ossia del suo preposto, la rivalutazione monetaria compete per il periodo che va fino alla sentenza, dovendosi, a seguito di quest'ultima, ritenere che quel debito di valore - da fatto illecito- è trasformato in debito di valuta: ma solo a partire ovviamente dalla sentenza. 7.- Il secondo motivo denuncia violazione degli articoli 2043, 1224, 2056 del codice civile: la tesi dei ricorrenti è che, in modo apodittico ed infondato, la Corte d'appello ha ritenuto non provato il maggior danno ex articolo 1224 c.c. del codice civile.

Ritengono i ricorrenti che invece il giudice avrebbe potuto ben ricorrere ad elementi presuntivi, che i ricorrenti avevano allegato, e dai quali poteva indursi che essi avevano subìto un danno maggiore di quello che poteva ritenersi coperto dalla corresponsione degli interessi legali: in particolare avevano allegato di aver fatto numerosi investimenti nelle mani dell'agente che li aveva truffati, e che naturalmente, ove questi investimenti fossero stati invece effettuati, avrebbero comportato un rendimento, o avrebbero potuto comportare un rendimento che, invece per contro, i ricorrenti hanno perduto.

Il motivo è infondato.Invero, come gli stessi ricorrenti hanno sostenuto con il primo motivo di ricorso, e come si è detto in precedenza, il debito della Italiana [OSCURATO:SOCIETA] ha fonte in un illecito extracontrattuale, ossia nella responsabilità di quest'ultima per il fatto illecito del preposto, e dunque, essendo debito di valore, è da escludersi che si possa riconoscere il maggior danno di cui all'articolo 1224 c.c., che invece è previsto per le obbligazioni di valuta.

Tuttavia, in caso di risarcimento da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento occorre che si consideri, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subìto a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (quale lucro cessante).

Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. (Cass. 8766/ 2018; Cass. 5054/ 2009). 8.- Il terzo motivo, che, sulle questioni poste dai primi due, denuncia una insufficiente motivazione, può considerarsi assorbito.

Il ricorso va dunque accolto in questi termini.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, dichiara assorbito il terzo.

Cassa la decisone impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda relativa al diritto alla rivalutazione monetaria, ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 21520/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 59 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], - intimato - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 27 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1475/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 31/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2022 da [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che 1.-I ricorrenti, nel corso degli anni passati, hanno consegnato diverse somme a tale [OSCURATO:PERSONA], che era socio accomandatario della società [OSCURATO:SOCIETA], la quale aveva mandato da parte della Italiana [OSCURATO:SOCIETA] di stipulare contratti di investimento per conto di quest'ultima. 2.-[OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia trattenuto per sé quelle somme, senza farne investimento per conto dei ricorrenti, fino a che nel giugno del 2000 la società di investimento Italiana [OSCURATO:SOCIETA], venuta a conoscenza di tali appropriazioni, ha provveduto a rescindere il rapporto. 3.-1 ricorrenti hanno duniue agito sia nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] che della società di cui era socio, sia, infine, della Italiana assicurazioni, pretendendo, dai primi due, la restituzione, in via diretta, delle somme di cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto indebita appropriazione, e, dalla Italiana assicurazioni, il risarcimento del danno quale responsabile ex articolo 2049 del codice civile. Quest'ultima si è difesa sostenendo di non dover rispondere per il fatto doloso del preposto, che aveva agito a sua insaputa, fino a che, accortasi di quelle condotte, essa ha provveduto tempestivamente a revocare il mandato, che peraltro era stato conferito non al [OSCURATO:PERSONA] ma alla società di cui costui era membro. Il Tribunale, ravvisata una truffa nella condotta del [OSCURATO:PERSONA], ha condannato quest'ultimo e la società di cui faceva parte, nonché la Italiana [OSCURATO:SOCIETA], c>) 2 a restituire le somme indebitamente trattenute ai danni dei ricorrenti, oltre al risarcimento del danno da reato che ne era scaturito, ed oltre, infine, alla corresponsione degli interessi e dalla rivalutazione monetaria. Questa decisione è stata impugnata dalla sola Italiana [OSCURATO:SOCIETA], sia per quanto riguarda la propria responsabilità, che per quanto riguarda l'ammontare del danno, e l'appello è stato accolto soltanto limitatamente alla rivalutazione monetaria ed al maggior danno che la Corte di appello ha ritenuto doversi escludere dal compito della somma dovuta ai ricorrenti. 4.-Questi ultimi propongono ricorso con tre motivi articolati in diverse censure, proprio a contestare il mancato riconoscimento della rivalutazione e degli interessi, mentre la Italiana [OSCURATO:SOCIETA] ha notificato controricorso. Considerato che 5.- Delle originarie domande rimane in piedi solo quella relativa alla rivalutazione monetaria ed al maggior danno, nei confronti della sola compagnia di assicurazione. In sostanza, la Corte d'appello, ritenuto che le somme andassero restituite ai ricorrenti, non già a titolo di risarcimento del danno, bensì perché indebitamente percepite dall'agente, ha supposto che, a differenza di quanto accade per il risarcimento del danno, il debito restitutorio è in questo caso un debito di valuta, come tale non soggetto a rivalutazione monetaria, e che, quanto al maggior danno dovuto al mancato impiego del denaro, non vi era alcuna prova che gli investitori lo avessero sofferto. 5.1.- I ricorrenti contestano questa ratio decidendi con tre motivi. 6.- Con il primo motivo di ricorso denunciano violazione degli articoli 2043, 1219 2049, 2056 del codice civile, in relazione all'articolo 185 del codice penale. La tesi sostenuta è che la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto che l'obbligazione cui erano stati condannati i convenuti era un'obbligazione restitutoria, mentre invece aveva fonte nel fatto illecito coincidente con il reato, e dunque doveva ritenersi una obbligazione non già di valuta ma di valore. Questo motivo è fondato. Va infatti considerato, innanzitutto, che, oltre alla condanna alle restituzioni, i giudici d'appello hanno altresì disposto condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti al reato: pronuncia quest'ultima che certamente implica obbligazione di valore e non già obbligazione di valuta. Ma, oltre a ciò, vi è da considerare che la domanda era svolta non solo nei confronti del soggetto che materialmente si era appropriato delle somme, e che dunque doveva essere condannato a restituirle, ma altresì nei confronti dei suoi preponenti, ed in particolare della compagnia di assicurazioni, la quale è stata tenuta responsabile nei confronti dei ricorrenti per il fatto del preposto, e dunque ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile: in sostanza per una condotta che costituisce titolo di responsabilità extracontrattuale: la Italiana [OSCURATO:SOCIETA] è stata condannata nei confronti dei ricorrenti per una condotta che integra gli estremi del fatto illecito- conseguente alla imputazione del fatto altrui- e l'obbligazione che grava sul preponente ex articolo 2049 c.c. nei confronti del danneggiato è un'obbligazione da fatto illecito, ossia un'obbligazione di valore e non già una obbligazione di valuta. Naturalmente, trattandosi del debito che la società ha da fatto illecito del terzo, ossia del suo preposto, la rivalutazione monetaria compete per il periodo che va fino alla sentenza, dovendosi, a seguito di quest'ultima, ritenere che quel debito di valore - da fatto illecito- è trasformato in debito di valuta: ma solo a partire ovviamente dalla sentenza. 7.- Il secondo motivo denuncia violazione degli articoli 2043, 1224, 2056 del codice civile: la tesi dei ricorrenti è che, in modo apodittico ed infondato, la Corte d'appello ha ritenuto non provato il maggior danno ex articolo 1224 c.c. del codice civile. Ritengono i ricorrenti che invece il giudice avrebbe potuto ben ricorrere ad elementi presuntivi, che i ricorrenti avevano allegato, e dai quali poteva indursi che essi avevano subìto un danno maggiore di quello che poteva ritenersi coperto dalla corresponsione degli interessi legali: in particolare avevano allegato di aver fatto numerosi investimenti nelle mani dell'agente che li aveva truffati, e che naturalmente, ove questi investimenti fossero stati invece effettuati, avrebbero comportato un rendimento, o avrebbero potuto comportare un rendimento che, invece per contro, i ricorrenti hanno perduto. Il motivo è infondato.Invero, come gli stessi ricorrenti hanno sostenuto con il primo motivo di ricorso, e come si è detto in precedenza, il debito della Italiana [OSCURATO:SOCIETA] ha fonte in un illecito extracontrattuale, ossia nella responsabilità di quest'ultima per il fatto illecito del preposto, e dunque, essendo debito di valore, è da escludersi che si possa riconoscere il maggior danno di cui all'articolo 1224 c.c., che invece è previsto per le obbligazioni di valuta. Tuttavia, in caso di risarcimento da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento occorre che si consideri, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subìto a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (quale lucro cessante). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. (Cass. 8766/ 2018; Cass. 5054/ 2009). 8.- Il terzo motivo, che, sulle questioni poste dai primi due, denuncia una insufficiente motivazione, può considerarsi assorbito. Il ricorso va dunque accolto in questi termini. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, dichiara assorbito il terzo. Cassa la decisone impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda relativa al diritto alla rivalutazione monetaria, ne
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