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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30914/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Torino in data 18/07/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 18 luglio 2019 il Magistrato di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile il ricorso in ottemperanza promosso, ai sensi dell'art.35- bis Ord. pen., da [OSCURATO:PERSONA] (ristretto in regime ex art. 41-bis Ord. pen. presso la Casa di reclusione di [OSCURATO:PERSONA]) con riferimento alla ordinanza in data 29 gennaio 2015 del medesimo Magistrato di sorveglianza, il quale aveva dichiarato il diritto del medesimo detenuto a fruire (ancorché sottoposto allo speciale regime sopra indicato), in alternativa al colloquio mensile di un'ora con i famigliari, del prolungamento del colloquio successivo per due ore alle condizioni previste dall'art.37, comma 10, d.P.R. n.230/2000. 1.1.In particolare il Magistrato di sorveglianza ha notato che il provvedimento del 29 gennaio 2015 era stato emesso allorquando il Guarino si trovava ristretto presso la casa circondariale di Cuneo e che, pertanto, non poteva procedersi a valutare l'ottemperanza della Casa di reclusione di [OSCURATO:PERSONA] rispetto al reclamo giurisdizionale perché deciso nei confronti del primo istituto di detenzione.

2. Avverso il predetto provvedimento [OSCURATO:PERSONA] propone, mediante il difensore di fiducia, tempestivo ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. pro:. pen. 2.1.

Con il primo censura l'ordinanza, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per violazione di legge con riferimento agli artt,. 35-bis Ord. pen., comma 5, e 12 delle preleggi. 2.2.Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, a norma dell'art.606, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la violazione di legge con riferimento agli artt. 37, comma 10, d.P.R. n.230/2000 e 12 delle preleggi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte osserva che il ricorso è infondato e che, pertanto, deve essere respinto come già avvenuto in fattispecie analoga riguardante, tra l'altro, il medesimo detenuto (Cass. Sez.1, Sentenza n.26071/2018).

2. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, dopo il suo trasferimento nella Casa di reclusione di [OSCURATO:PERSONA], non è stata data esecuzione alla sopra indicata ordinanza del 29 gennaio 2015 e pertanto ha agito per l'ottemperanza allo stesso, ex art. 35-bis, commi 5 e ss., Ord. pen.2.1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha osservato che non sussiste la possibilità per il detenuto di chiedere (e per il giudice di disporre) l'ottemperanza del succitato provvedimento del 29 gennaio 2015 riguardante un diverso istituto penitenziario (la Casa circondariale di Cuneo, ove all'epoca si trovava ristretto il Guarino) e dunque rivolto al personale ivi operante, mentre la situazione attualmente dedotta riguarda il personale della Casa di reclusione di [OSCURATO:PERSONA].

Elemento imprescindibile per attivare l'ottemperanza è infatti costituito dall'identità del magistrato di sorveglianza e dell'istituto penitenziario in cui il detenuto è ristretto, in quanto gli effetti della pronuncia emessa ex art. 35-bis Ord. pen. sono limitati alle parti di quel procedimento e non possono essere estensibili alla situazione determinatasi per il detenuto in altra sede detentiva.

Il ragionamento svolto dal Magistrato di sorveglianza di Torino per addivenire all'immediata rilevazione dell'inammissibilità dell'azione in ottemperanza ad una sua ordinanza esperita dal Guarino, ma con riferimento a situazione di fatto relativa (non più alla Casa circondariale di Cuneo, bensì alla Casa di reclusione di [OSCURATO:PERSONA]) è corretto e sfugge pertanto alle censure sollevate dal ricorrente.

2.2. Questa Corte ha più volte condivisibilnnente affermato che il procedimento di ottemperanza regolato dall'art. 35-bis, commi 5 e ss., Ord. pen. (facente parte delle innovazioni introdotte con il d.l. n. 146 del 2013, conv. dalla legge n. 10 del 2014,) presuppone la mancata esecuzione, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, del provvedimento del magistrato di sorveglianza di accoglimento del reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto e costituisce una prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione, rispetto al quale non possono trovare ingresso domande aventi carattere di novità e non può essere rivalutato il contenuto delle statuizioni emesse (Sez. 1, n. 55040 del 23/5/2017, Attanasio, n. m.; Sez. 1, n. 39142 del 13/4/2017, Basco, Rv. 270996). 2.3.Con riferimento al caso in esame si osserva che non è ammissibile la generalizzata ottemperanza, con effetti di natura "obliqua", del provvedimento reso per situazioni territoriali e sostanziali oggettivamente distinte da quella delibata, come d'altronde conferma il rilievo che il giudice funzionalmente competente (ex art. 35-bis, comma 5, cit.) a disporre l'ottemperanza è quello che ha emesso il provvedimento ineseguito.

Pertanto il Magistrato di sorveglianza adito ha fondatamente rilevato l'inammissibilità dell'istanza del Guarino.

3. Il ricorso deve quindi essere respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Torino in data 18/07/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 18 luglio 2019 il Magistrato di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile il ricorso in ottemperanza promosso, ai sensi dell'art.35- bis Ord. pen., da [OSCURATO:PERSONA] (ristretto in regime ex art. 41-bis Ord. pen. presso la Casa di reclusione di [OSCURATO:PERSONA]) con riferimento alla ordinanza in data 29 gennaio 2015 del medesimo Magistrato di sorveglianza, il quale aveva dichiarato il diritto del medesimo detenuto a fruire (ancorché sottoposto allo speciale regime sopra indicato), in alternativa al colloquio mensile di un'ora con i famigliari, del prolungamento del colloquio successivo per due ore alle condizioni previste dall'art.37, comma 10, d.P.R. n.230/2000. 1.1.In particolare il Magistrato di sorveglianza ha notato che il provvedimento del 29 gennaio 2015 era stato emesso allorquando il Guarino si trovava ristretto presso la casa circondariale di Cuneo e che, pertanto, non poteva procedersi a valutare l'ottemperanza della Casa di reclusione di [OSCURATO:PERSONA] rispetto al reclamo giurisdizionale perché deciso nei confronti del primo istituto di detenzione. 2. Avverso il predetto provvedimento [OSCURATO:PERSONA] propone, mediante il difensore di fiducia, tempestivo ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. pro:. pen. 2.1. Con il primo censura l'ordinanza, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per violazione di legge con riferimento agli artt,. 35-bis Ord. pen., comma 5, e 12 delle preleggi. 2.2.Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, a norma dell'art.606, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la violazione di legge con riferimento agli artt. 37, comma 10, d.P.R. n.230/2000 e 12 delle preleggi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte osserva che il ricorso è infondato e che, pertanto, deve essere respinto come già avvenuto in fattispecie analoga riguardante, tra l'altro, il medesimo detenuto (Cass. Sez.1, Sentenza n.26071/2018). 2. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, dopo il suo trasferimento nella Casa di reclusione di [OSCURATO:PERSONA], non è stata data esecuzione alla sopra indicata ordinanza del 29 gennaio 2015 e pertanto ha agito per l'ottemperanza allo stesso, ex art. 35-bis, commi 5 e ss., Ord. pen.2.1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha osservato che non sussiste la possibilità per il detenuto di chiedere (e per il giudice di disporre) l'ottemperanza del succitato provvedimento del 29 gennaio 2015 riguardante un diverso istituto penitenziario (la Casa circondariale di Cuneo, ove all'epoca si trovava ristretto il Guarino) e dunque rivolto al personale ivi operante, mentre la situazione attualmente dedotta riguarda il personale della Casa di reclusione di [OSCURATO:PERSONA]. Elemento imprescindibile per attivare l'ottemperanza è infatti costituito dall'identità del magistrato di sorveglianza e dell'istituto penitenziario in cui il detenuto è ristretto, in quanto gli effetti della pronuncia emessa ex art. 35-bis Ord. pen. sono limitati alle parti di quel procedimento e non possono essere estensibili alla situazione determinatasi per il detenuto in altra sede detentiva. Il ragionamento svolto dal Magistrato di sorveglianza di Torino per addivenire all'immediata rilevazione dell'inammissibilità dell'azione in ottemperanza ad una sua ordinanza esperita dal Guarino, ma con riferimento a situazione di fatto relativa (non più alla Casa circondariale di Cuneo, bensì alla Casa di reclusione di [OSCURATO:PERSONA]) è corretto e sfugge pertanto alle censure sollevate dal ricorrente. 2.2. Questa Corte ha più volte condivisibilnnente affermato che il procedimento di ottemperanza regolato dall'art. 35-bis, commi 5 e ss., Ord. pen. (facente parte delle innovazioni introdotte con il d.l. n. 146 del 2013, conv. dalla legge n. 10 del 2014,) presuppone la mancata esecuzione, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, del provvedimento del magistrato di sorveglianza di accoglimento del reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto e costituisce una prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione, rispetto al quale non possono trovare ingresso domande aventi carattere di novità e non può essere rivalutato il contenuto delle statuizioni emesse (Sez. 1, n. 55040 del 23/5/2017, Attanasio, n. m.; Sez. 1, n. 39142 del 13/4/2017, Basco, Rv. 270996). 2.3.Con riferimento al caso in esame si osserva che non è ammissibile la generalizzata ottemperanza, con effetti di natura "obliqua", del provvedimento reso per situazioni territoriali e sostanziali oggettivamente distinte da quella delibata, come d'altronde conferma il rilievo che il giudice funzionalmente competente (ex art. 35-bis, comma 5, cit.) a disporre l'ottemperanza è quello che ha emesso il provvedimento ineseguito. Pertanto il Magistrato di sorveglianza adito ha fondatamente rilevato l'inammissibilità dell'istanza del Guarino. 3. Il ricorso deve quindi essere respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
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