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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 ottobre 2024

Cassazione n. 32205/2024

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 8209 / 20 1 8 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOr.g. n. 8209/2018a.c.16/ 10 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

GRGMSM 64E04F839M ) , rappresentat o e difeso, in virtù di procura allegata al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] via Spallanzani n. 22; –controricorrente – Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] - NAPOLI n. 8032 / 3/ 20 1 7 , depositat a in data 3/10/2017; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 16 ottobre 2024 ; Fatti di causa L’Agenzia delle Entrate verificò che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale non provvide a presentare la dichiarazione fiscale ai fini delle imposte dirette e iva, né effettuò versamenti d’imposta sin dal 2008.

L’ufficio rideterminò il reddito ai sensi dell’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 55, comma 1, del d.P.R. n. 63 del 1972ai fini Ires e Iva, notificando un avviso di accertamento a [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “il contribuente”) quale autore della violazione.

Impugnato l’atto impositivo dinanzi alla C.T.P. di Napoli, quest’ultima accolse il ricorso “nei limiti del bilancio di liquidazione”.

Su appello dell’ufficio, la C.T.R. rigettò il gravame, sostenendo la inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, essendogià stata alla data di entrata in vigore del detto d.lgs. cancellata la società dal registro delle imprese.

Averso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato adue motiv i . r.g. n. 8209/2018a.c.16/ 10 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il contribuente con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Il contribuente ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sulla rilevanza giuridica delle circostanze di fatto dedotte dall’Ufficio sia in primo che in secondo grado.

In particolare, con l’atto di appello, l’Ufficio aveva dedotto che la tutela dell’ente impositore si estende al contribuente socio unico della società, oltre che legale rappresentante.

La responsabilità personale del socio, dunque, sarebbe, in campo tributario, ben più ampia di quella prevista in sede civilistica dall’art.2495 c.c., ed i suoi confini sono definiti dall’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973.

La C.T.R. avrebbe del tutto omesso di affrontare tale thema decidendum, affrontando solo la questione della applicabilità alla fattispecie di causa dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014.

1.1. Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata ha completamente omesso di decidere sulla questione della rilevanza, nel caso di specie, della responsabilità tributaria dell’odierno contribuente in base al disposto dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973. r.g. n. 8209/2018a.c.16/ 10 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2.Il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione o falsa applicazione dell’art. 2495 c.c. e art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, è assorbito dall’accoglimento del primo.

3. La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo giudizio esaminando, sulla base dei motivi di appello, la legittimità dell’avvisodi accertamento in base all’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973.

La Corte tributaria regolerà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 8209 / 20 1 8 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOr.g. n. 8209/2018a.c.16/ 10 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. GRGMSM 64E04F839M ) , rappresentat o e difeso, in virtù di procura allegata al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] via Spallanzani n. 22; –controricorrente – Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] - NAPOLI n. 8032 / 3/ 20 1 7 , depositat a in data 3/10/2017; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 16 ottobre 2024 ; Fatti di causa L’Agenzia delle Entrate verificò che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale non provvide a presentare la dichiarazione fiscale ai fini delle imposte dirette e iva, né effettuò versamenti d’imposta sin dal 2008. L’ufficio rideterminò il reddito ai sensi dell’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 55, comma 1, del d.P.R. n. 63 del 1972ai fini Ires e Iva, notificando un avviso di accertamento a [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “il contribuente”) quale autore della violazione. Impugnato l’atto impositivo dinanzi alla C.T.P. di Napoli, quest’ultima accolse il ricorso “nei limiti del bilancio di liquidazione”. Su appello dell’ufficio, la C.T.R. rigettò il gravame, sostenendo la inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, essendogià stata alla data di entrata in vigore del detto d.lgs. cancellata la società dal registro delle imprese. Averso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato adue motiv i . r.g. n. 8209/2018a.c.16/ 10 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il contribuente con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del ricorso. Il contribuente ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sulla rilevanza giuridica delle circostanze di fatto dedotte dall’Ufficio sia in primo che in secondo grado. In particolare, con l’atto di appello, l’Ufficio aveva dedotto che la tutela dell’ente impositore si estende al contribuente socio unico della società, oltre che legale rappresentante. La responsabilità personale del socio, dunque, sarebbe, in campo tributario, ben più ampia di quella prevista in sede civilistica dall’art.2495 c.c., ed i suoi confini sono definiti dall’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973. La C.T.R. avrebbe del tutto omesso di affrontare tale thema decidendum, affrontando solo la questione della applicabilità alla fattispecie di causa dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014. 1.1. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata ha completamente omesso di decidere sulla questione della rilevanza, nel caso di specie, della responsabilità tributaria dell’odierno contribuente in base al disposto dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973. r.g. n. 8209/2018a.c.16/ 10 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2.Il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione o falsa applicazione dell’art. 2495 c.c. e art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, è assorbito dall’accoglimento del primo. 3. La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo giudizio esaminando, sulla base dei motivi di appello, la legittimità dell’avvisodi accertamento in base all’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973. La Corte tributaria regolerà anche le spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa com
Sentenza Cassazione n. 32205/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris