CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 38093/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del locale Tribunale con la quale l'imputato era stato condannato, alla pena di anni uno di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per l'omesso versamento di Iva per C 600.022,00, per l'anno di imposta 2013 e C 685.575,00 per l'anno di imposta 2014. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e 43 cod.pen. e vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo del reato in presenza di una crisi di liquidità. La sentenza impugnata avrebbe omesso di valutare, in conformità con i principi giurisprudenziali, la rilevanza della crisi economica che aveva colpito la società cooperativa di cui l'imputato era legale rappresentante, e l'esigenza di rispettare improcrastinabilmente il pagamento dei crediti dei lavoratori e, dunque, delle retribuzioni a costoro. Sul punto la più recente giurisprudenza di legittimità avrebbe escluso il dolo del reato nei confronti dell'imprenditore che aveva preferito pagare le retribuzioni anziché versare le ritenute a fronte di una crisi di liquidità. Il fatto sarebbe privo di offensività ai sensi dell'art. 45 cod.pen. e, comunque, scriminato dall'art. 54 cod.pen. ovvero dalla necessità di evitare gravi danni derivanti dalla cessazione dell'attività. 2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. e il vizio di motivazione in relazione al rigetto di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. 2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 165 comma 1 e 2 cod.pen. Nel diniego di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena a persona che l'ha già ottenuta e che è subordinata agli obblighi di cui al comma 2 dell'art. 165 cod.pen., non avrebbe considerato che la non opposizione dell'imputato agli obblighi di cui all'art. 165 comma 2 cod.pen. è implicita nella richiesta medesima, sicchè era possibile il riconoscimento del menzionato beneficio. [OSCURATO:PERSONA] I 4. Il primo motivOricorso è meramente ripetitivo delle stesse questioni già devolute in appello, con riguardo alla rilevanza della situazione di crisi economica e finanziaria ai fini di esclusione dell'elemento soggettivo del reato, puntualmente esaminate e disattese dal giudice dell'impugnazione con motivazione del tutto coerente e adeguata nonché conforme all'orientamento consolidato espresso dalla giurisprudenza di legittimità. La sentenza impugnata, in risposta alle censure difensive con le quali l'imputato allegava l'assenza di dolo stante la necessaria e improcrastinabile scelta di corrispondere le retribuzioni ai dipendenti della società cooperativa, di cui l'imputato era legale rappresentante, a fronte del pagamento dei debiti fiscali, ha dapprima enunciato i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'imputato ben può invocare la situazione di crisi economica che determina l'impossibilità di adempimento dell'obbligazione, quale causa di esclusione della responsabilità penale, purché assolva agli oneri di allegazione riguardanti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica, sia l'aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto (Sez. 3, n. 20266 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Zanchi, Rv. 259190), ed ha poi escluso che l'imputato avesse assolto all'onere di allegazione delle concrete azioni poste in essere, anche con misure sfavorevoli al proprio patrimonio, per reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie (cfr. 6), in un contesto nel quale, sottolineano i giudici del merito, l'elevato importo (C 1.285.597,00) era dimostrativo del consapevole mancato accantonamento del tributo da versare. Pertanto, appare inconferente il richiamo, operato dal ricorrente, alla giurisprudenza di Questa Terza Sezione (n. 6737 del 2018) che ha riconosciuto l'esclusione del dolo in presenza di crisi di liquidità in relazione al diverso reato di cui all'art. 10 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 stante la diversità dell'imposta. All'imputato è contestato l'omesso versamento dell'iva; il tributo da versare (l'iva) è costituito da una somma che il contribuente ha comunque ricevuto dalla controparte dell'operazione commerciale, e che avrebbe dovuto accantonare in vista della scadenza del debito erariale. E' ben vero che non vi è norma giuridica che imponga di accantonare la somma ricevuta e da versare, e che il reato sussiste allorchè, entro il termine per il pagamento dell'acconto per l'anno di imposta successivo, non vengono versate le somme dovute in base alla dichiarazione Iva per l'anno di imposta di riferimento. Ma certamente la scelta di accantonare la somma, che il contribuente ha ricevuto in controparte dell'operazione commerciale, costituisce scelta prudenziale, nel senso chegonera il contribuente dekl rischio del mancato versamento alla scadenza del termine per l'adempimento dell'obbligazione tributaria, termine che, riferito all'anno di imposta successivo, costituisce il momento consumativo del reato, rispetto al quale sussistono gli elementi soggettivi e oggettivi. 5. Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di censura nel secondo motivo, è stato argomentato in ragione del precedente penale specifico (commesso, peraltro, in seno alla medesima società). In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01). 6. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché privo di specificità estrinseca. E' ben vero, come ricorda il ricorrente, che la più recente giurisprudenza, risolvendo un contrasto interpretativo, ha affermato il principio secondo cui la richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata dall'imputato, che ne abbia già usufruito in relazione a precedente condanna, implica il consenso alla subordinazione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo qualora intenda riconoscere nuovamente detto beneficio (Sez. 6, n. 8535 del 02/02/2021, S., Rv. 280712 - 01), non di meno, la corte territoriale ha respinto gta, concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, per la secondo volta, in ragione della prognosi negativa di astensione dalla commissione di altri reati in ragione della deliberata e sistematica violazione degli obblighi tributari, prognosi che in ogni caso deve essere compiuta dal giudice del merito anche cioè allorchè disponga una seconda sospensione condizionale subordinata agli obblighi di cui all'art. 165 comma 2 cod.pen., motivazione non espressamente oggetto di censura, sicchè il motivo connotato da genericità estrinseca è inammissibile. 7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe