Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2018
ECLI:EU:C:2018:880
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017CJ0544
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
7 novembre 2018 (
*1
)
«Impugnazione – Aiuti di Stato – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Aiuto delle autorità portoghesi alla risoluzione dell’istituto finanziario [OSCURATO:PERSONA] SA – Creazione e capitalizzazione di una banca-ponte – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Interesse ad agire – Ricorso dinanzi ai giudici nazionali diretto a ottenere l’annullamento della decisione di risoluzione del [OSCURATO:PERSONA]»
Nella causa C‑544/17 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 18 settembre 2017,
BPC Lux 2 Sàrl
, con sede in Senningerberg (Lussemburgo), e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all’atto di impugnazione, rappresentati da J. Webber e M. Steenson, solicitors, nonché da B. Woolgar, barrister, e K. Bacon, QC,
ricorrenti,
procedimento in cui le altre parti sono:
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata da L. Flynn e P.‑J. Loewenthal, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
Repubblica portoghese,
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, facente funzione di presidente della Prima Sezione, J.‑C. Bonichot, E. Regan (relatore), C.G. Fernlund e S. Rodin, giudici,
avvocato generale: P. Mengozzi
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la loro impugnazione le ricorrenti chiedono l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 19 luglio 2017, BPC Lux 2 e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑812/14, non pubblicata; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»,
EU:T:2017:560
), con la quale quest’ultimo ha respinto in quanto irricevibile il loro ricorso diretto all’annullamento della decisione C(2014) 5682 final della [OSCURATO:PERSONA], del 3 agosto 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.39250 (2014/N) – Portogallo – Risoluzione del [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «decisione controversa»).
Fatti e decisione controversa
2
Le ricorrenti sono creditori subordinati del [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: il «BES»), titolari di crediti di classe 2 inferiore.
3
Nel maggio 2014 una verifica contabile effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] de Portugal (Banca del Portogallo) presso il gruppo [OSCURATO:PERSONA] SA aveva rilevato che quest’ultimo si trovava in una difficile situazione finanziaria che poteva avere un effetto negativo sulla solvibilità del BES, di cui era azionista di maggioranza.
4
Il 30 luglio 2014 il BES ha pubblicato i suoi risultati per il primo semestre del 2014, i quali indicavano un’elevata perdita finanziaria. Ne è scaturito, nel luglio 2014, un calo significativo dei suoi depositi.
5
In tale contesto, le autorità portoghesi hanno deciso di sottoporre il BES a una procedura di risoluzione, la quale comportava la creazione di un istituto di credito temporaneo, la «banca-ponte», a cui erano trasferite le attività commerciali sane del BES. Al termine di questi trasferimenti di attività e passività alla banca-ponte, le attività e passività rimanenti dovevano rimanere al BES, destinato a diventare «bad bank».
6
Il 3 agosto 2014 le autorità portoghesi hanno notificato alla [OSCURATO:PERSONA] europea un progetto di aiuto di Stato di EUR 4899 milioni concesso tramite il Fundo de Resolução (Fondo di risoluzione, Portogallo), destinato a fornire un capitale iniziale alla banca-ponte. Unitamente a tale notifica, le autorità portoghesi hanno trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] due relazioni della Banca del Portogallo, ossia, da un lato, una valutazione delle opzioni percorribili per la risoluzione del BES, da cui è emerso che la creazione di una banca-ponte era l’unica soluzione in grado di preservare la stabilità finanziaria della Repubblica portoghese, e, dall’altro, una descrizione della procedura da seguire per la risoluzione del BES. A seguito di quest’ultima relazione, le autorità portoghesi hanno presentato alla [OSCURATO:PERSONA] taluni impegni riguardanti sia la banca-ponte che la bad bank, vertenti sulla loro liquidazione disciplinata. Gli impegni comuni a questi due istituti vertevano sulla gestione delle attività esistenti, sul tetto retributivo e sul divieto di acquisizione di partecipazioni, sul pagamento di cedole o dividendi e sulla pubblicità attraverso l’aiuto di Stato.
7
Lo stesso giorno la [OSCURATO:PERSONA], al termine della fase di esame preliminare, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, ha adottato la decisione controversa, nella quale concludeva che la misura notificata, ossia il conferimento di un capitale di EUR 4899 milioni da parte delle autorità portoghesi alla banca-ponte accompagnato da impegni assunti da dette autorità, costituiva un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno in forza dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE (in prosieguo: l’«aiuto di Stato di cui trattasi»).
8
Nell’ambito degli impegni assunti dalle autorità portoghesi, era stato previsto, in particolare, che non sarebbe stato possibile trasferire alla banca-ponte nessuna delle attività degli azionisti e dei creditori subordinati e nessuno strumento ibrido. Era altresì precisato che la liquidazione del BES sarebbe dovuta avvenire entro il 31 dicembre 2016.
Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata
9
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 dicembre 2014 le ricorrenti hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa.
10
Il 7 dicembre 2016 il Tribunale ha chiesto alle ricorrenti se sussistesse, in capo alle medesime, un interesse ad agire contro la decisione controversa.
11
Il 23 gennaio 2017 le ricorrenti hanno risposto al quesito del Tribunale.
12
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto irricevibile dopo aver rilevato, d’ufficio, l’assenza di interesse delle ricorrenti ad agire contro la decisione controversa. Il Tribunale ha ritenuto che non fosse necessario pronunciarsi sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] in ordine al difetto di legittimazione ad agire delle ricorrenti contro tale medesima decisione.
Conclusioni delle parti
13
Con la loro impugnazione, le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
–
annullare l’ordinanza impugnata;
–
rinviare la causa dinanzi al Tribunale per un riesame nel merito della causa, e
–
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
14
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
–
respingere l’impugnazione e
–
condannare le ricorrenti alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
15
Le ricorrenti deducono un unico motivo vertente sul fatto che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel dichiarare che esse non avevano un interesse all’annullamento della decisione controversa.
16
Come risulta dai punti 27 e 33 dell’ordinanza impugnata, le ricorrenti avrebbero sostenuto dinanzi al Tribunale che l’annullamento della decisione controversa aumenterebbe significativamente la probabilità di accoglimento del ricorso di annullamento, da esse proposto dinanzi ai giudici nazionali contro la decisione di risoluzione del BES, e che tale accoglimento potrebbe determinare l’annullamento della risoluzione del BES o il diritto di chiedere un risarcimento. In particolare, le ricorrenti avrebbero prodotto un’attestazione rilasciata da un avvocato portoghese, in cui quest’ultimo esponeva in dettaglio i motivi per i quali l’annullamento della decisione controversa inciderebbe su detto procedimento nazionale, anche se l’oggetto di quest’ultima è diverso dall’oggetto del ricorso dinanzi al Tribunale. Inoltre, tale prova non sarebbe stata contestata in primo grado.
17
Peraltro, come ha dichiarato la Corte ai punti 68, 69 e 79 della sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑33/14 P
,
EU:C:2015:609
), il fatto che l’annullamento di una decisione da parte del giudice dell’Unione sia idoneo a procurare un vantaggio nell’ambito di un ricorso proposto dinanzi ai giudici nazionali, ivi compreso un ricorso per risarcimento danni, sarebbe sufficiente in linea di principio a fondare un siffatto interesse ad agire dinanzi ai giudici dell’Unione. L’ordinanza impugnata non sarebbe in contrasto con tale principio.
18
Tuttavia, il Tribunale ha concluso, ai punti 34 e 35 dell’ordinanza impugnata, che, poiché il procedimento pendente dinanzi ad esso e quello pendente dinanzi ai giudici portoghesi non avevano lo stesso oggetto, l’annullamento della decisione controversa non inciderebbe sull’interpretazione effettuata da questi ultimi delle norme costituzionali portoghesi. Orbene, secondo le ricorrenti, spettava ai soli giudici portoghesi, sulla base del diritto portoghese, trarre una tale conclusione, e non al giudice dell’Unione farlo sulla base del diritto dell’Unione. Pertanto, il Tribunale si sarebbe erroneamente sostituito ai giudici nazionali nel valutare la fondatezza del ricorso nazionale.
19
In subordine, le ricorrenti sostengono che, anche qualora il Tribunale avesse potuto legittimamente valutare la fondatezza in punto di diritto degli argomenti attinenti al diritto portoghese esposti nell’attestazione del loro avvocato portoghese, la sua valutazione avrebbe manifestamente snaturato gli elementi di prova prodotti dinanzi ad esso.
20
Nel suo controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, anzitutto, che, nella misura in cui le ricorrenti contestano l’interpretazione del diritto portoghese svolta dal Tribunale, una siffatta interpretazione costituisce una questione di fatto che, in linea di principio, esula dal controllo della Corte. La Corte sarebbe competente soltanto a verificare se vi sia stato uno snaturamento del diritto nazionale da parte del Tribunale. Tale snaturamento dovrebbe risultare manifestamente dagli atti di causa di cui dispone la Corte, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
21
Orbene, nella fattispecie, le ricorrenti non indicherebbero quali fatti o prove abbiano potuto essere snaturati dal Tribunale, né dimostrerebbero l’esistenza di errori nei quali sarebbe incorso il Tribunale che avrebbero potuto portarlo a snaturare i fatti o le prove. Contrariamente a quanto sosterrebbero le ricorrenti, il Tribunale non avrebbe concluso di propria iniziativa che le considerazioni svolte dal loro avvocato portoghese nella sua attestazione fossero infondate. Esso avrebbe infatti ritenuto che, poiché l’oggetto del procedimento di cui era investito risultava diverso dall’oggetto del procedimento proposto dinanzi ai giudici portoghesi, cosa che non è contestata dalle ricorrenti, l’annullamento della decisione controversa non possa incidere sull’interpretazione del diritto portoghese effettuata dal giudice nazionale. Di conseguenza, l’impugnazione delle ricorrenti sarebbe manifestamente irricevibile, poiché riguarderebbe una questione di fatto.
22
[OSCURATO:PERSONA] ricorda poi che spetta al ricorrente fornire la prova del proprio interesse ad agire. Non spetterebbe al Tribunale ricercare e individuare, negli allegati, i motivi sui quali, a suo parere, il ricorso dovrebbe essere fondato, atteso che gli allegati assolvono ad una funzione meramente probatoria e strumentale.
23
Nel caso di specie, è vero che le ricorrenti fanno valere che l’annullamento della decisione controversa avvalorerebbe la loro affermazione secondo cui la risoluzione del BES era sproporzionata sulla base del diritto portoghese; tuttavia, non sarebbe stata fornita alcuna spiegazione a sostegno di tale affermazione nella loro risposta in merito al loro interesse ad agire. In particolare, le spiegazioni che le ricorrenti avevano fornito a tal riguardo dinanzi al Tribunale si trovavano non già nel testo stesso di tale risposta, ma soltanto in un’attestazione redatta da un avvocato portoghese allegata a quest’ultima.
24
Nella risposta delle ricorrenti riguardante il loro interesse ad agire, esse avrebbero inoltre affermato che l’annullamento della decisione controversa consentirebbe loro anche di sostenere che la misura di risoluzione del BES, in assenza di capitalizzazione della banca-ponte mediante la concessione dell’aiuto di Stato di cui trattasi, non era idonea a impedire l’insolvenza del BES. Orbene, nessuna spiegazione sarebbe stata fornita in tale risposta riguardo al modo in cui l’annullamento della decisione controversa potesse causare l’annullamento della decisione di risoluzione del BES, o costituire il fondamento per un successivo ricorso per responsabilità contro lo Stato portoghese o la Banca del Portogallo.
25
Infine, e in ogni caso, affinché sussista un interesse ad agire contro una decisione della [OSCURATO:PERSONA], l’accoglimento del ricorso per responsabilità proposto nell’ambito di un procedimento giudiziario nazionale dovrebbe dipendere dall’accoglimento del ricorso di annullamento contro detta decisione, come sarebbe avvenuto nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑33/14 P
,
EU:C:2015:609
). Orbene, le ricorrenti non avrebbero dimostrato un analogo collegamento tra il procedimento di annullamento da esse proposto dinanzi al Tribunale contro la decisione controversa e l’ipotetico ricorso per responsabilità che esse sostengono di essere legittimate a proporre contro lo Stato portoghese e la Banca del Portogallo, nel caso in cui il loro ricorso nell’ambito del procedimento giudiziario nazionale contro la decisione di risoluzione fosse accolto.
26
In particolare, come ha illustrato il Tribunale ai punti da 28 a 31 dell’ordinanza impugnata, sarebbe la decisione di risoluzione del BES, e non la decisione controversa, ciò che ha potuto incidere concretamente sul valore dei crediti delle ricorrenti, di modo che un eventuale annullamento della decisione controversa non avrebbe l’effetto di imporre allo Stato portoghese di revocare questa decisione di risoluzione. Di conseguenza, le ricorrenti non sarebbero necessariamente legittimate a promuovere un ricorso per responsabilità contro lo Stato portoghese o la Banca del Portogallo dinanzi ai giudici nazionali.
27
Inoltre, anche se l’annullamento della decisione controversa potesse portare all’annullamento della decisione di risoluzione del BES, e l’annullamento di tale decisione potesse costituire il fondamento di un ricorso per responsabilità contro lo Stato portoghese e la Banca del Portogallo, un tale ricorso futuro non potrebbe costituire il fondamento su cui le ricorrenti possano invocare un interesse all’annullamento della decisione controversa. Come emerge, infatti, dai punti 56, 69 e 79 della sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑33/14 P
,
EU:C:2015:609
), un simile ricorso per risarcimento danni sarebbe meramente ipotetico, in quanto dipenderebbe dall’esito del procedimento nazionale.
Giudizio della Corte
28
La Corte ha dichiarato in più occasioni che un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo qualora quest’ultima abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato. Un tale interesse presuppone che l’annullamento di detto atto possa produrre di per sé conseguenze giuridiche e che il ricorso possa quindi, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto (sentenza del 4 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑682/13 P
, non pubblicata,
EU:C:2015:356
, punto
25
e giurisprudenza ivi citata).
29
Inoltre, l’interesse a un ricorso di annullamento deve essere esistente ed attuale e va valutato nel giorno in cui il ricorso è proposto (v., in tal senso, sentenze del 17 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Koninklijke FrieslandCampina,
C‑519/07 P
,
EU:C:2009:556
, punto
65
, e del 4 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑682/13 P
, non pubblicata,
EU:C:2015:356
, punto
26
).
30
Nel caso di specie, occorre anzitutto respingere l’argomento addotto dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui l’impugnazione è irricevibile nella parte in cui contesta la valutazione in fatto compiuta dal Tribunale in merito alle possibili conseguenze del ricorso proposto dinanzi ad esso sul ricorso di annullamento proposto dalle ricorrenti dinanzi ai giudici nazionali.
31
Sebbene il Tribunale sia certamente il solo competente ad accertare e valutare i fatti e, in linea di principio, ad esaminare gli elementi probatori presi da esso in considerazione a sostegno di tali fatti, spetta tuttavia alla Corte esercitare il suo controllo, qualora il Tribunale abbia proceduto alla qualificazione della loro natura giuridica e ne abbia fatto derivare conseguenze di diritto. Pertanto, la questione se, alla luce dei summenzionati fatti ed elementi probatori, l’annullamento della decisione controversa da parte del giudice dell’Unione sia tale da procurare alle ricorrenti un beneficio nell’ambito di un ricorso intentato dinanzi ai giudici nazionali, atto a dimostrare il loro interesse ad agire dinanzi al giudice dell’Unione, è una questione di diritto che rientra nel controllo che la Corte esercita in sede di impugnazione.(v., per analogia, sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑33/14 P
,
EU:C:2015:609
, punto
68
).
32
Si deve poi parimenti respingere l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui le ricorrenti non avevano sufficientemente provato il loro interesse ad agire, dal momento che le spiegazioni che avevano fornito a tale proposito dinanzi al Tribunale figuravano non già nel testo stesso della loro risposta relativa al loro interesse ad agire, ma soltanto in un allegato a quest’ultima.
33
È vero che, come è già stato dichiarato dalla Corte, spetta al ricorrente fornire la prova del proprio interesse ad agire, il quale costituisce il presupposto primo ed essenziale di qualsiasi azione in giudizio (sentenza del 4 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑682/13 P
, non pubblicata,
EU:C:2015:356
, punto
27
e giurisprudenza ivi citata).
34
In particolare, affinché un ricorso di annullamento di un atto, presentato da una persona fisica o giuridica, sia ricevibile, occorre che il ricorrente giustifichi in modo pertinente l’interesse che per esso riveste l’annullamento di tale atto (sentenze del 4 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑682/13 P
, non pubblicata,
EU:C:2015:356
, punto
28
, e del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑268/16 P
,
EU:C:2017:1001
, punto
45
).
35
Orbene, come risulta dai punti 27 e 33 dell’ordinanza impugnata, le ricorrenti, in risposta a un quesito formulato a tal riguardo dal Tribunale, hanno affermato che l’annullamento della decisione controversa aumenterebbe significativamente la probabilità di un accoglimento del procedimento di controllo giurisdizionale, che esse avevano proposto dinanzi ai giudici portoghesi contro la decisione di risoluzione del BES. In particolare, esse hanno precisato che un esito del genere avrebbe quale conseguenza l’annullamento di tale decisione di risoluzione del BES o il diritto, per le stesse, di chiedere una compensazione per le perdite subite a causa dell’illegittima risoluzione del BES.
36
Peraltro, dalla medesima risposta delle ricorrenti sul loro interesse ad agire emerge che le stesse hanno sviluppato, in diverse pagine, i loro argomenti a tal riguardo. In particolare, esse si sono basate su talune sentenze della Corte e del Tribunale in materia e hanno illustrato, brevemente ma in modo adeguato, le ragioni per le quali, secondo l’attestazione di un avvocato portoghese allegata a tale risposta, l’annullamento della decisione controversa aumenterebbe in maniera significativa le loro possibilità di ottenere un esito positivo nell’ambito del ricorso nazionale di annullamento della decisione di risoluzione del BES. In particolare, a loro avviso, l’annullamento della decisione controversa da parte del Tribunale consentirebbe, da un lato, di avvalorare gli argomenti già addotti nell’ambito del ricorso nazionale secondo i quali la risoluzione del BES era sproporzionata nell’ordinamento portoghese e, dall’altro, di addurre, sempre nel contesto di tale ricorso, l’argomento secondo cui, in assenza dell’aiuto di Stato in questione, la risoluzione del BES non avrebbe potuto conseguire l’obiettivo di evitare la sua insolvenza.
37
Se è pur vero, da un lato, che i dettagli degli argomenti delle ricorrenti relativi al loro interesse ad agire figuravano non già nel testo stesso della risposta che avevano inviato al Tribunale, bensì nell’allegato a quest’ultima e, dall’altro, che le ricorrenti hanno aggiunto, nella loro impugnazione, elementi che non figurano in detta risposta, resta il fatto che gli argomenti delle ricorrenti su tale punto erano presenti, per grandi linee, nella risposta stessa.
38
Inoltre, tenuto conto sia della lunghezza che della natura probatoria dell’attestazione dell’avvocato portoghese allegata alla risposta delle ricorrenti relativa al loro interesse ad agire e degli altri elementi di prova ad essa relativi, non si può muovere alle ricorrenti l’addebito di averli allegati a detta risposta, dal momento che quest’ultima è diretta, inoltre, ad approfondire i loro argomenti riguardanti la legittimazione ad agire, sempre in risposta a una richiesta del Tribunale in tal senso.
39
Per il resto, nei limiti in cui, con i suoi argomenti, la [OSCURATO:PERSONA] intende dimostrare l’insufficienza stessa degli elementi di prova addotti dalle ricorrenti in primo grado al fine di dimostrare il loro interesse ad agire contro la decisione controversa, tale argomento riguarda la conclusione alla quale è giunto il Tribunale nell’ordinanza impugnata secondo cui le ricorrenti non avevano interesse ad agire in tal senso. Tale argomento deve pertanto essere esaminato in sede di valutazione della fondatezza dell’unico motivo dedotto nell’ambito della presente impugnazione.
40
Occorre quindi esaminare se il Tribunale sia incorso in un errore di diritto ai punti da 34 a 36 dell’ordinanza impugnata dichiarando che, dal momento che la procedura dinanzi ad esso e la procedura dinanzi ai giudici nazionali non avevano lo stesso oggetto, l’eventuale annullamento della decisione controversa non avrebbe alcuna incidenza su detto procedimento nazionale e pertanto non procurerebbe alcun beneficio alle ricorrenti.
41
Risulta da tali punti dell’ordinanza impugnata che il Tribunale ha rilevato che il procedimento nazionale riguardava unicamente la questione della conformità al diritto nazionale del ricorso a una procedura di risoluzione, mentre il ricorso dinanzi ad esso riguardava solo la compatibilità con il diritto dell’Unione del finanziamento di tale procedura di risoluzione. Da ciò esso ha concluso che un’eventuale sua valutazione del rispetto del diritto dell’Unione da parte della [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe inciso sull’interpretazione effettuata dai giudici portoghesi del loro diritto nazionale, in particolare sulla questione se il principio di proporzionalità, quale tutelato dal diritto costituzionale portoghese, fosse stato violato.
42
A tale riguardo, la Corte ha dichiarato che, in linea di principio, una parte conserva il proprio interesse alla prosecuzione del giudizio avviato con un ricorso di annullamento, qualora quest’ultimo possa costituire il fondamento di un eventuale ricorso per responsabilità (sentenza del 20 giugno 2013, Cañas/[OSCURATO:PERSONA],
C‑269/12 P
, non pubblicata,
EU:C:2013:415
, punto
17
).
43
L’eventualità di un ricorso per risarcimento è sufficiente per fondare un siffatto interesse ad agire, sempreché esso non sia ipotetico (v. sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑33/14 P
,
EU:C:2015:609
, punto
79
).
44
La Corte ha inoltre dichiarato che l’interesse ad agire può derivare da qualsiasi azione intentata dinanzi ai giudici nazionali nel cui ambito l’eventuale annullamento dell’atto impugnato dinanzi al giudice dell’Unione possa procurare un vantaggio al ricorrente (sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑33/14 P
,
EU:C:2015:609
, punto
81
).
45
Infine, la persistenza di un interesse ad agire dev’essere valutata in concreto, alla luce, in particolare, delle conseguenze dell’illegittimità lamentata e della natura del pregiudizio asseritamente subito (sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑33/14 P
,
EU:C:2015:609
, punto
70
e giurisprudenza ivi citata).
46
Nel caso di specie, nella loro impugnazione le ricorrenti sostengono che il danno da esse subito consiste nel fatto che, poiché le loro obbligazioni sono rimaste nella bad bank, la procedura di risoluzione ha determinato il loro passaggio da obbligazioniste del BES a obbligazioniste di una banca priva di attività di valore, che non poteva avviare nuovi affari e la cui autorizzazione bancaria doveva essere revocata dopo un breve periodo di liquidazione. Esse avrebbero dunque subito perdite significative e la loro situazione giuridica sarebbe stata modificata. Inoltre, come risulta dalla loro risposta al Tribunale relativa al loro interesse ad agire e dagli allegati a tale risposta, le ricorrenti affermano che, in considerazione dell’ammontare delle loro perdite finanziarie, la loro situazione non sarebbe comparabile a quella esistente quando si applicano le norme generali del diritto portoghese in materia di insolvenza, in quanto queste ultime prevedono il rimborso di tutti i creditori di un’impresa, ivi compresi i creditori subordinati, sulla base delle attività dell’impresa e secondo l’ordine di rimborso. In tale risposta, le ricorrenti hanno concluso che avevano perso il diritto di proporre reclamo contro tutte le attività del BES, ivi comprese quelle sane, secondo le norme generali portoghesi in materia.
47
Per quanto riguarda le conseguenze dell’asserita illegittimità, come risulta dal punto 35 della presente sentenza, le ricorrenti hanno fatto valere dinanzi al Tribunale, così come sostengono dinanzi alla Corte, che l’esito nell’ambito del ricorso di annullamento proposto dinanzi ai giudici portoghesi contro la decisione di risoluzione del BES comporterebbe l’annullamento di tale decisione o il diritto, per le stesse, di chiedere la compensazione per le perdite subite a causa dell’illegittima risoluzione del BES.
48
Da parte sua, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea, in sostanza, che il futuro ricorso nazionale per risarcimento su cui si fondano le ricorrenti al fine di dimostrare il loro interesse ad agire contro la decisione controversa è ipotetico, dal momento che non è certo che questo ricorso nazionale sia effettivamente proposto e che le ricorrenti non hanno dimostrato un nesso sufficiente tra detto ricorso nazionale e il ricorso in primo grado dinanzi al Tribunale.
49
Tuttavia, anche se la possibilità per le ricorrenti di presentare in futuro un ricorso per risarcimento danni non può conferire loro un interesse esistente ed attuale a chiedere l’annullamento della decisione controversa, si deve ricordare che un siffatto interesse può nondimeno derivare, come risulta dal punto 44 della presente sentenza, da qualsiasi azione intentata dinanzi ai giudici nazionali nel cui ambito l’eventuale annullamento dell’atto impugnato possa procurare un vantaggio al ricorrente.
50
Orbene, è pacifico che le ricorrenti hanno già proposto un ricorso di annullamento contro la decisione di risoluzione del BES dinanzi ai giudici portoghesi. Inoltre, dagli elementi di cui dispone la Corte emerge che detto ricorso è, di per sé, idoneo a conferire un vantaggio alle ricorrenti.
51
Occorre quindi esaminare se, come affermano le ricorrenti, l’annullamento da parte del Tribunale della decisione controversa possa incidere sul ricorso di annullamento da esse proposto dinanzi ai giudici nazionali contro la decisione di risoluzione del BES.
52
È vero, e ciò non è del resto neppure contestato nell’ambito della presente impugnazione, che, come rilevato dal Tribunale al punto 34 dell’ordinanza impugnata, il ricorso proposto dinanzi a quest’ultimo non aveva lo stesso oggetto di quello proposto dinanzi ai giudici portoghesi, poiché il primo era diretto ad ottenere che venisse dichiarata l’incompatibilità dell’aiuto di Stato di cui trattasi con il diritto dell’Unione, mentre il secondo è diretto ad ottenere che sia accertata l’incompatibilità della decisione di risoluzione del BES con il diritto portoghese.
53
Emerge, tuttavia, sia dall’ordinanza impugnata che dal fascicolo presentato alla Corte che la decisione controversa e la decisione di risoluzione del BES sono indissolubilmente collegate. In particolare, risulta dai punti da 4 a 7 di tale ordinanza che la procedura di risoluzione «comportava» la creazione di un istituto di credito temporaneo, a cui sono state trasferite le attività commerciali sane del BES. Risulta, inoltre da tali punti che, secondo la valutazione presentata alla [OSCURATO:PERSONA] dalle autorità portoghesi sulle opzioni percorribili per la risoluzione, la creazione di una banca-ponte è stata considerata l’«unica soluzione» al fine di salvaguardare la stabilità finanziaria della Repubblica portoghese, e che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto compatibile con il mercato interno l’aiuto di Stato di cui trattasi tenendo conto degli impegni presentati dalle autorità portoghesi, i quali riguardavano tanto la banca-ponte quanto la bad bank e vertevano sulla loro liquidazione disciplinata. Tra gli impegni assunti è stato previsto in particolare il divieto di trasferire alla banca-ponte le partecipazioni degli azionisti e dei creditori subordinati.
54
Certamente, è pacifico, come ricordato dal Tribunale al punto 28 dell’ordinanza impugnata, che la riduzione di valore delle obbligazioni detenute dalle ricorrenti trae origine nella decisione di risoluzione del BES. Del pari, come dichiarato dal Tribunale al punto 31 dell’ordinanza impugnata, il quale non è contestato dalle ricorrenti, un eventuale annullamento della decisione controversa non avrebbe l’effetto di obbligare la Repubblica portoghese a revocare la sua decisione di creare una banca-ponte e di non includere nel suo patrimonio obbligazioni come quelle detenute dalle ricorrenti.
55
Tuttavia, alla luce dei legami inscindibili tra la decisione controversa e la decisione di risoluzione del BES, come illustrati al punto 53 della presente sentenza, da cui emerge, tra l’altro, che l’aiuto di Stato in questione è stato concesso nell’ambito della risoluzione del BES, si deve rilevare, come sostengono le ricorrenti, che non era consentito al Tribunale concludere, senza sostituirsi ai giudici portoghesi ai fini della valutazione della fondatezza del ricorso di annullamento che esse avevano proposto contro la decisione di risoluzione del BES, che, dato che l’oggetto di quest’ultimo ricorso non era lo stesso di quello del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, un eventuale annullamento della decisione controversa non potrebbe in nessun modo incidere sulla valutazione da parte dei giudici portoghesi del ricorso proposto dinanzi ad essi, in particolare nel modo delineato dalle ricorrenti sia nelle loro memorie dinanzi al Tribunale che nel loro ricorso di impugnazione dinanzi alla Corte.
56
Infatti, non spetta al giudice dell’Unione, ai fini dell’esame dell’interesse ad agire dinanzi ad esso, valutare la probabilità della fondatezza di un ricorso proposto dinanzi ai giudici nazionali in forza del diritto interno e, di conseguenza, sostituirsi ad essi ai fini di una siffatta valutazione. Per contro, è necessario, ma sufficiente, che, con il suo esito, il ricorso di annullamento proposto dinanzi al giudice dell’Unione possa procurare un beneficio alla parte che lo ha intentato (sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑33/14 P
,
EU:C:2015:609
, punto
76
). Orbene, ciò avviene nel caso di specie, come risulta dai punti da 42 a 55 della presente sentenza.
57
Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, si deve constatare che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel dichiarare, ai punti da 34 a 36 dell’ordinanza impugnata, che, dal momento che la procedura dinanzi ad esso e il procedimento nazionale non avevano lo stesso oggetto, l’eventuale annullamento della decisione controversa non avrebbe inciso su quest’ultimo procedimento e pertanto non avrebbe procurato alcun beneficio alle ricorrenti, ai sensi della giurisprudenza pertinente.
58
Di conseguenza, il Tribunale è incorso in errore anche nel concludere, al punto 37 di tale ordinanza, che il ricorso delle ricorrenti doveva essere respinto in quanto irricevibile per mancanza di interesse ad agire contro la decisione controversa.
59
Ciò premesso, si deve accogliere l’impugnazione e, di conseguenza, annullare l’ordinanza impugnata.
Sul rinvio della causa al Tribunale
60
Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale.
61
Nella fattispecie, la Corte non dispone degli elementi necessari per statuire definitivamente sull’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento di primo grado, attinente al difetto di legittimazione ad agire delle ricorrenti contro la decisione controversa. Lo stesso vale per quanto riguarda il merito del ricorso, dal momento che tale aspetto della controversia implica parimenti l’esame di elementi che non sono stati esaminati dal Tribunale nell’ordinanza impugnata né discussi dinanzi alla Corte.
62
Di conseguenza, occorre rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci sull’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] in ordine al fatto che le ricorrenti non soddisferebbero i requisiti di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE.
Sulle spese
63
Poiché la causa viene rinviata dinanzi al Tribunale, occorre riservare le spese inerenti al presente procedimento d’impugnazione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1)
L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 19 luglio 2017, BPC Lux 2 e a./[OSCURATO:PERSONA] (
T‑812/14
, non pubblicata,
EU:T:2017:560
), è annullata.
2)
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.
3)
Le spese sono riservate.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: l’inglese.