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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 2025

Cassazione n. 12197/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; $ Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la condanna dell'imputato per i reati di cui agli artt.495, 479 e 48 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato - non è consentito in sede di legittimità perché fondato su mere doglianze in punto di fatto, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, e comunque tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 del provvedimento impugnato); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata esprime una adeguata motivazione in ordine all'esclusione della particolare tenuità del fatto, sia sotto il profilo della modalità della condotta e della intensità del pericolo, che sotto il profilo della non occasionalità della condotta; Rilevato che il terzo motivo - con cui si deduce vizio di violazione di legge in relazione al giudizio di valenza delle circostanze e alla eccessività della pena irrogata- non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora - come nel caso in esame non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15 gennaio 2025 Il consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; $ Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la condanna dell'imputato per i reati di cui agli artt.495, 479 e 48 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato - non è consentito in sede di legittimità perché fondato su mere doglianze in punto di fatto, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, e comunque tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 del provvedimento impugnato); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata esprime una adeguata motivazione in ordine all'esclusione della particolare tenuità del fatto, sia sotto il profilo della modalità della condotta e della intensità del pericolo, che sotto il profilo della non occasionalità della condotta; Rilevato che il terzo motivo - con cui si deduce vizio di violazione di legge in relazione al giudizio di valenza delle circostanze e alla eccessività della pena irrogata- non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora - come nel caso in esame non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il consigliere estensor
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