CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 34959/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha conclus9 chiedendo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 22 dicembre 2021, la Corte d'appello di Napoli ha ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Ischia, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato p. e p. dall'art. 187, commi 1 e 1-quater, d.lgs 285/92, commesso in Forio il 31/3/2017 Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Maltese, per il tramite del suo difensore di fiducia, che ha articolato i seguenti motivi di doglianza. I) Violazione dell'art. 187 cod. strada; illogicità della motivazione. La Corte di merito ha aderito alla ricostruzione del giudice di primo grado senza confrontarsi con i motivi di appello. Si addiviene ad un'erronea applicazione della norma incriminatrice nella parte in cui si sostiene che sia sufficiente l'accertamento in ordine all'assunzione di sostanze stupefacenti da parte del conducente per ritenere integrata la fattispecie in parola. La giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che, ai fini della ricorrenza del reato, occorre accertare lo stato di alterazione conseguente all'assunzione di stupefacenti. La pronuncia, contravvenendo a tale orientamento, evidenzia semplicemente come il Maltese fosse risultato positivo al test sui cannabinoidi, ritenendolo responsabile del reato a lui ascritto. II) Erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. Mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 2. Il termine di prescrizione del reato contestato risulta spirato alla data del 31/3/2022; i rinvii accordati dal giudice alle udienze del 9/5/2018 e 12/7/18 non valgono ai fini della sospensione del decorso della prescrizione, essendo stati determinati da motivi istruttori (cfr. Sez. 3, n. 26429 del 01/03/2016, Bellia, Rv. 267101:"In tema di prescrizione del reato, il rinvio del dibattimento riferibile ad esigenze di acquisizione della prova non determina la sospensione nel corso della prescrizione"). Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, non presentando l'impugnazione profili di inammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione (Il primo motivo di doglianza non è manifestamente infondato. La sentenza, sul punto, argomenta prospettando un'interpretazione non in linea con la giurisprudenza prevalente di questa Corte, che richiede la dimostrazione dello stato di alterazione nel conducente). Di contro, non si individuano cause che possano condurre all'immediato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen. In proposito, l'orientamento della Corte di Cassazione è univoco. In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art.129, comma 2, cod.proc.pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartiene più al concetto di constatazione, ossia di percezioni ictu °cui', che a quello di apprezzamento (Sez. U, n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). 3. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il