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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 maggio 2024

Cassazione n. 14430/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 9919/2022 R.G. proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), ex lege domiciliata presso la Cancelleria della Corte di cassazione -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA].DIST.SALERNO n. 7015/2021 depositata il 05/10/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2024 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la controversia ha ad oggetto l’impugnazione dall’avviso di accertamento n.

RE101T4008311/2008, emesso dall’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Avellino relativamente all’anno di imposta 2005, notificato alla signora [OSCURATO:PERSONA]Amore in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale veniva accertato il reddito d’impresa in euro 98.346,00 a fronte di quello dichiarato di euro 45.294,00 e si determinavano le conseguenti riprese dovute per IRPEF, IVA addizionali comunale e regionale, IRAP, contributi previdenziali, comminando sanzioni per complessivi euro 33.913,00; la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 7015/2021 depositata il 05/10/2021, in sede di rinvio dichiarava inammissibile il ricorso in riassunzione della ricorrente, rilevando la mancata allegazione da parte della contribuente della copia autentica della sentenza della Corte di cassazione; avverso la predetta sentenza ricorreva la contribuente con unico motivo; in data 26 aprile 2024 la predetta depositava memoria, con istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1 comma 236 della l. n. 197/2022, dando atto di quanto sopra nonché: -) che in forza della sentenza impugnata l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] notificava la cartella di pagamento n. 01220220000335700000, con la quale veniva intimato il pagamento di euro 82.920,82 in relazione al predetto accertamento n.

RE101T400831/2008; -) di avere aderito, in data 26.3.2023, alla definizione agevolata c.d.

“[OSCURATO:PERSONA]”, di cui all’ art. 1, c. 231 ss., L. 197/2022; che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha accolto l’istanza, comunicando alla contribuente il residuo debito quantificato in €107.912,86, comprensivo della cartella di cui sopra (come da prospetto prodotto sub all 2), indicando altresì le scadenze delle singole rate, l’ultima delle quali è prevista per il 30.11.2027 (cfr. all. n. 3); -) che la predetta sta provvedendo al regolare pagamento, nel rispetto delle scadenze indicate dall’ADER nella richiamata comunicazione (cfr. all. n. 4); Ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla concessione di un rinvio per verificare l’esito della procedura di cui all’art. art. 1, c. 231, L. 197/2022, legato alla prova degli eseguiti pagamenti, come previsto dall’art. 1 comma 236, l. cit.; P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 9919/2022 R.G. proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), ex lege domiciliata presso la Cancelleria della Corte di cassazione -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA].DIST.SALERNO n. 7015/2021 depositata il 05/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la controversia ha ad oggetto l’impugnazione dall’avviso di accertamento n. RE101T4008311/2008, emesso dall’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Avellino relativamente all’anno di imposta 2005, notificato alla signora [OSCURATO:PERSONA]Amore in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale veniva accertato il reddito d’impresa in euro 98.346,00 a fronte di quello dichiarato di euro 45.294,00 e si determinavano le conseguenti riprese dovute per IRPEF, IVA addizionali comunale e regionale, IRAP, contributi previdenziali, comminando sanzioni per complessivi euro 33.913,00; la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 7015/2021 depositata il 05/10/2021, in sede di rinvio dichiarava inammissibile il ricorso in riassunzione della ricorrente, rilevando la mancata allegazione da parte della contribuente della copia autentica della sentenza della Corte di cassazione; avverso la predetta sentenza ricorreva la contribuente con unico motivo; in data 26 aprile 2024 la predetta depositava memoria, con istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1 comma 236 della l. n. 197/2022, dando atto di quanto sopra nonché: -) che in forza della sentenza impugnata l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] notificava la cartella di pagamento n. 01220220000335700000, con la quale veniva intimato il pagamento di euro 82.920,82 in relazione al predetto accertamento n. RE101T400831/2008; -) di avere aderito, in data 26.3.2023, alla definizione agevolata c.d. “[OSCURATO:PERSONA]”, di cui all’ art. 1, c. 231 ss., L. 197/2022; che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha accolto l’istanza, comunicando alla contribuente il residuo debito quantificato in €107.912,86, comprensivo della cartella di cui sopra (come da prospetto prodotto sub all 2), indicando altresì le scadenze delle singole rate, l’ultima delle quali è prevista per il 30.11.2027 (cfr. all. n. 3); -) che la predetta sta provvedendo al regolare pagamento, nel rispetto delle scadenze indicate dall’ADER nella richiamata comunicazione (cfr. all. n. 4); Ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla concessione di un rinvio per verificare l’esito della procedura di cui all’art. art. 1, c. 231, L. 197/2022, legato alla prova degli eseguiti pagamenti, come previsto dall’art. 1 comma 236, l. cit.; P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per
Sentenza Cassazione n. 14430/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris