CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33340/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25.1968 avverso la sentenza in data 28.3.2023 della Corte di Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello perché presentato da [OSCURATO:PERSONA], condannata in primo grado alla pena di due anni, otto mesi e 20 giorni di reclusione per il reato di cui all'art. 73 primo comma d.P.R. 309/1990 commesso in data 3.12.2014, oltre i termini di legge, ritenendo che nei confronti dell'imputato assente non dovesse procedersi alla notifica della sentenza emessa a seguito di rito abbreviato dal Tribunale di Sassari in data 26.1.2018, ma solo dell'avviso di deposito, ritualmente eseguita presso il difensore in data 3.7.2018 essendo costei risultata irreperibile al domicilio dichiarato. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputata ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce, in relazione al vizio di violazione di legge, che gli artt. 591 comma 1 lett. c) e 585 cod. proc. pen. non avendo carattere di norme sostanziali, soggiacciono in assenza di disposizioni transitorie al principio tempus regit actum. Rileva conseguentemente di aver depositato il ricorso in appello nell'osservanza della normativa all'epoca vigente in relazione ai termini applicabili all'impugnativa in esame osservando che le riforme introdotte dalla cd Legge Cartabia incidono, stante l'introduzione di un regime più favorevole al reo, sul principio di retroattività della legge processuale sancito dall'art. 2 cod. pen. 3. Il ricorso è alla radice inammissibile non venendo neppure indicate quali siano le disposizioni asseritamente più favorevoli al condannato introdotte dalla non meglio specificata Legge Cartabia né in relazione a quali temi vengano invocate. Anche a voler superare le carenze in ordine agli elementi di fatto e di diritto che devono sorreggere a pena di inammissibilità l'impugnativa e a voler ritenere come implicita nel laconico richiamo all'art. 585 cod. proc. pen. l'indicazione del termine di ulteriori 15 giorni previsto dal vigente comma 2-bis per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza rispetto a quelli indicati dal primo comma, il ricorso è comunque manifestamente infondato. Trattandosi infatti di modifiche al codice di rito introdotte dal d. Igs. 10.10.2022 n.150 a decorrere dal 30.12.2022, così come disposto dall'art. 99 bis del medesimo decreto, le stesse non sono suscettibili di alcuna applicazione retroattiva in conformità al principio tennpus regit actum immanente all'operatività delle norme a contenuto processuale, sottratte al principio della legge più favorevole al reo. Segue all'esito del ricorso l'onere delle spese del procedimento, nonché, stanti i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 in favore della Cassa delle