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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 27972/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14750-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] - SIAE - 01336610587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza n. 3412/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI , depositata il 02/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 14750 sez.

ML -ud. 13-04-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Napoli, con la sent enza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato inammissibile, per intervenuta decadenzaex art. 32, comma 3, lett. b), l. n. 183 del 2010, la domanda giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] diretta alla declaratoria di “inefficacia, illegittimità, nullità, annullabilità” del recesso, comunicato il 26 ottobre 2011, dal rapporto, qualificato come rientrante tra quelli di cui all’art. 409, co. 3, c.p.c., e intercorso con la SIAE; 2.i giudici d’appello, per quanto qui ancora interessa, dopo aver premesso che, “pacificamente”, la rilevata decadenza “non è applicabile agli atti di risoluzione avvenuti oralmente”, hanno tuttavia considerato che “ dal tenore delle stesse allegazioni e produzioni di parte risulta smentito quanto genericamente invocato nel ricorso di primo grado e ripreso nell’atto di appello relativamente alla natura orale del recesso in esame”; la Corte ha, poi, precisato: “che tale evidenza processuale, che emerge cioè dagli stessi atti del giudizio, esonera la SIAE dalla produzione dell’atto scritto in esame che, altrimenti, a differenza di quanto invocato dalla stessa in entrambi i gradi di giudizio, sarebbe stato suo onere produrre, a dimostrazione della natura scritta dell’atto di risoluzione del rapporto.

Inaltri termini, la produzione dell’atto sarebbe stata necessaria dapprima per scongiurarne l’oralità, ai fini dell’applicazione dell’invocata decadenza e, poi, ai fini di verificarne la genericità, la carenza di ratifica, l’infondatezza dei motivi.

L’accertata natura scritta del recesso in esame, per le ragioni sopra dette, in ogni caso, consente l’applicazione della normativa sulla decadenza e di concordare con quanto argomentato dal primo giudice”; 3.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Magliulo, affidato a 6 motivi; ha resistito con controricorso la società;

4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; [OSCURATO:PERSONA] 1.i primi tre motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati: col primo motivo si denuncia: “Violazione dell’art. 112 cpc e dell’art 1421 c.c. con conseguente nullità della sentenza con riferimento all'art. 360 c.p.c., c. 1, n. 4.

Ovvero, violazione dell’art. 132 c.p.c., c. 2, n. 4, con conseguente nullità della sentenza impugnata con riferimento all'art. 360 c.p.c., c. 1, n. 4.”; si deduce che “il Ric. 2021 n. 14750 sez.

ML -ud. 13-04-2022 -3- ricorrente ha chiesto dichiararsi la nullità dell’atto di revoca del mandato perché orale, quindi privo della forma scritta prevista ad substantiamall’art.6.1 del contratto regolante il rapporto”, mentre “la SIAE non ha prodotto l’atto scritto di revoca, ma la Corte d’appello, nonostante ciò, accogliendo la relativa eccezione, ha dichiarato la decadenza ex art. 6.,l 604/66 e art. 32 c.3 lett. b, della l. 183/10”; si sostiene che la pronuncia avrebbe violato l’art. 112 cpc, in quanto non ha rilevato d’ufficio tale nullità ex art.1421 c.c., né pronunciato sulla relativa domanda; subordinatamente – per parte ricorrent e - sussisterebbe la nullità per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c.; “infatti, l’accoglimento dell’eccezione di decadenza può implicare che la revoca è stata comunque ritenuta valida, per cui potrebbe rinvenirsi una pronuncia implicita di rigetto della nullità”, ma tale rigetto non sarebbe stato in alcun modo motivato; il secondo motivo denuncia: “Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e dell'art.132 c.p.c. c. 2, n. 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., c.1, n. 4, comportante nullità della sentenza; omesso esame circa un fatto decisivo per la controversia, in relazione al Contratto di lavoro (art. 6.1.) tra le parti, ex art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c.”; la Corte d’appello avrebbe immotivatamente omesso ogni esame del contratto intercorso tra le parti, dove, all’art. 6.1, era stata esplicitamente prevista la forma scritta per l’atto di revoca; il terzo mezzo denuncia: “Violazione o falsa applicazione, degli artt. 1325; 1324 e 1352 ; 1362 e ss. c.c.; nonché degli artt. 2725 e 2729, 2730 c.c. e, infine, degli artt. 32 c.3 lett. b), l. 183/10 e art. 6, l. 604/66 ; in relazione all'art. 360 c, 1, n. 3, c.p.c.”; sempre con riferimento all’art. 6.1 del contratto, dove è prevista la forma scritta per l’atto di revoca, la Corte di merito avrebbe ritenuto di poter raggiungere la prova della sua effettuazione per iscritto ricorrendo alla prova presuntiva, ovvero, a supposte ammissioni/confessioni, considerando provato un atto con forma scritta a pena di nullità nonostante l’assenza agli atti di causa del documento; intal modo avrebbe applicato la decadenza ad un atto di revoca giuridicamente inesistente per difetto di forma scritta ad substantiam;

2. il Collegio giudica tali motivi, congiuntamente esaminabili per reciproca connessione, fondati nei sensi e nei limiti espressi dalla motivazione che segue; secondo la giurisprudenza di questa Corte: “poiché i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam sono nulli, e quindi giuridicamente Ric. 2021 n. 14750 sez.

ML -ud. 13-04-2022 -4- irrilevanti, se non rivestono tale forma, la provadella loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso, anche implicitamente, l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito” (Cass.n. 1249 del 1995; conf.

Cass. n. 7149 del 1995;Cass. n. 26174 del 2009; Cass. n. 1452 del 2019); il principio è applicabile anche agli atti unilaterali risolutivi del rapporto di lavoro e non vi sono ragioni per escluderlo al recesso del committente/mandante in un rapporto di lavoro parasubordinato; inoltre, l’atto di recesso, come dichiarazione di volontà unilaterale e recettizia con cui una parte recede dal contratto, è soggetto al principio della libertà diforma, a meno che le parti non abbiano espressamente previsto nel contratto, collettivo o individuale, una diversaforma convenzionale, quale la forma scritta; in tal caso, laforma convenz ionale si presume voluta per la validità dell’atto, ex art. 1352 c.c., applicabile anche agli atti unilaterali, e si estende alle modalità di comunicazione di tale volontà, quando per essa le parti abbiano previsto un mezzo particolare (cfr. Cass. 7213 del2018); quindi, se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto ovvero per l’atto unilaterale di recesso dal contratto, si deve presumere che tale forma sia stata voluta per la validità del contratto stesso (presunzione che può essere superata solo nel caso in cui si pervenga, sulla base dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., ad una interpretazione certa di segno contrario: v.

Cass. n. 10121 del 1994; Cass. n. 4347 del 1998; Cass. n. 5024 del 2004); alla stregua di tali princìpi, la Corte territoriale, nella specie, ha errato in diritto nel ritenere sufficiente ricavare la prova dell’esistenza del recesso scritto della SIAE, previsto ad substantiamin ragione della forma convenzionale pacificamente stabilita dalle parti, mediante il ricorso ad altri mezzi probatori o al comportamento processuale delle parti, senza la produzione in giudizio della relativa scrittura; 3.conclusivamente, assorbita ogni ulteriore questione, i primi tre motivi di ricorso vanno accolti per quanto di ragione, con cassazione della sentenza impugnata, in relazione alle censure ritenute fondate, e rinvio al giudice indicato in dispositivo Ric. 2021 n. 14750 sez.

ML -ud. 13-04-2022 -5- che si uniformerà a quanto stabilito, provvedendo anche sulle spese; gli altri motivi, successivi dal punto di vista logico-giuridico, restano assorbiti; P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ad essi e rinvia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14750-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] - SIAE - 01336610587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza n. 3412/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI , depositata il 02/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 14750 sez. ML -ud. 13-04-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Napoli, con la sent enza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato inammissibile, per intervenuta decadenzaex art. 32, comma 3, lett. b), l. n. 183 del 2010, la domanda giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] diretta alla declaratoria di “inefficacia, illegittimità, nullità, annullabilità” del recesso, comunicato il 26 ottobre 2011, dal rapporto, qualificato come rientrante tra quelli di cui all’art. 409, co. 3, c.p.c., e intercorso con la SIAE; 2.i giudici d’appello, per quanto qui ancora interessa, dopo aver premesso che, “pacificamente”, la rilevata decadenza “non è applicabile agli atti di risoluzione avvenuti oralmente”, hanno tuttavia considerato che “ dal tenore delle stesse allegazioni e produzioni di parte risulta smentito quanto genericamente invocato nel ricorso di primo grado e ripreso nell’atto di appello relativamente alla natura orale del recesso in esame”; la Corte ha, poi, precisato: “che tale evidenza processuale, che emerge cioè dagli stessi atti del giudizio, esonera la SIAE dalla produzione dell’atto scritto in esame che, altrimenti, a differenza di quanto invocato dalla stessa in entrambi i gradi di giudizio, sarebbe stato suo onere produrre, a dimostrazione della natura scritta dell’atto di risoluzione del rapporto. Inaltri termini, la produzione dell’atto sarebbe stata necessaria dapprima per scongiurarne l’oralità, ai fini dell’applicazione dell’invocata decadenza e, poi, ai fini di verificarne la genericità, la carenza di ratifica, l’infondatezza dei motivi. L’accertata natura scritta del recesso in esame, per le ragioni sopra dette, in ogni caso, consente l’applicazione della normativa sulla decadenza e di concordare con quanto argomentato dal primo giudice”; 3.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Magliulo, affidato a 6 motivi; ha resistito con controricorso la società; 4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; [OSCURATO:PERSONA] 1.i primi tre motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati: col primo motivo si denuncia: “Violazione dell’art. 112 cpc e dell’art 1421 c.c. con conseguente nullità della sentenza con riferimento all'art. 360 c.p.c., c. 1, n. 4. Ovvero, violazione dell’art. 132 c.p.c., c. 2, n. 4, con conseguente nullità della sentenza impugnata con riferimento all'art. 360 c.p.c., c. 1, n. 4.”; si deduce che “il Ric. 2021 n. 14750 sez. ML -ud. 13-04-2022 -3- ricorrente ha chiesto dichiararsi la nullità dell’atto di revoca del mandato perché orale, quindi privo della forma scritta prevista ad substantiamall’art.6.1 del contratto regolante il rapporto”, mentre “la SIAE non ha prodotto l’atto scritto di revoca, ma la Corte d’appello, nonostante ciò, accogliendo la relativa eccezione, ha dichiarato la decadenza ex art. 6.,l 604/66 e art. 32 c.3 lett. b, della l. 183/10”; si sostiene che la pronuncia avrebbe violato l’art. 112 cpc, in quanto non ha rilevato d’ufficio tale nullità ex art.1421 c.c., né pronunciato sulla relativa domanda; subordinatamente – per parte ricorrent e - sussisterebbe la nullità per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c.; “infatti, l’accoglimento dell’eccezione di decadenza può implicare che la revoca è stata comunque ritenuta valida, per cui potrebbe rinvenirsi una pronuncia implicita di rigetto della nullità”, ma tale rigetto non sarebbe stato in alcun modo motivato; il secondo motivo denuncia: “Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e dell'art.132 c.p.c. c. 2, n. 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., c.1, n. 4, comportante nullità della sentenza; omesso esame circa un fatto decisivo per la controversia, in relazione al Contratto di lavoro (art. 6.1.) tra le parti, ex art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c.”; la Corte d’appello avrebbe immotivatamente omesso ogni esame del contratto intercorso tra le parti, dove, all’art. 6.1, era stata esplicitamente prevista la forma scritta per l’atto di revoca; il terzo mezzo denuncia: “Violazione o falsa applicazione, degli artt. 1325; 1324 e 1352 ; 1362 e ss. c.c.; nonché degli artt. 2725 e 2729, 2730 c.c. e, infine, degli artt. 32 c.3 lett. b), l. 183/10 e art. 6, l. 604/66 ; in relazione all'art. 360 c, 1, n. 3, c.p.c.”; sempre con riferimento all’art. 6.1 del contratto, dove è prevista la forma scritta per l’atto di revoca, la Corte di merito avrebbe ritenuto di poter raggiungere la prova della sua effettuazione per iscritto ricorrendo alla prova presuntiva, ovvero, a supposte ammissioni/confessioni, considerando provato un atto con forma scritta a pena di nullità nonostante l’assenza agli atti di causa del documento; intal modo avrebbe applicato la decadenza ad un atto di revoca giuridicamente inesistente per difetto di forma scritta ad substantiam; 2. il Collegio giudica tali motivi, congiuntamente esaminabili per reciproca connessione, fondati nei sensi e nei limiti espressi dalla motivazione che segue; secondo la giurisprudenza di questa Corte: “poiché i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam sono nulli, e quindi giuridicamente Ric. 2021 n. 14750 sez. ML -ud. 13-04-2022 -4- irrilevanti, se non rivestono tale forma, la provadella loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso, anche implicitamente, l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito” (Cass.n. 1249 del 1995; conf. Cass. n. 7149 del 1995;Cass. n. 26174 del 2009; Cass. n. 1452 del 2019); il principio è applicabile anche agli atti unilaterali risolutivi del rapporto di lavoro e non vi sono ragioni per escluderlo al recesso del committente/mandante in un rapporto di lavoro parasubordinato; inoltre, l’atto di recesso, come dichiarazione di volontà unilaterale e recettizia con cui una parte recede dal contratto, è soggetto al principio della libertà diforma, a meno che le parti non abbiano espressamente previsto nel contratto, collettivo o individuale, una diversaforma convenzionale, quale la forma scritta; in tal caso, laforma convenz ionale si presume voluta per la validità dell’atto, ex art. 1352 c.c., applicabile anche agli atti unilaterali, e si estende alle modalità di comunicazione di tale volontà, quando per essa le parti abbiano previsto un mezzo particolare (cfr. Cass. 7213 del2018); quindi, se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto ovvero per l’atto unilaterale di recesso dal contratto, si deve presumere che tale forma sia stata voluta per la validità del contratto stesso (presunzione che può essere superata solo nel caso in cui si pervenga, sulla base dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., ad una interpretazione certa di segno contrario: v. Cass. n. 10121 del 1994; Cass. n. 4347 del 1998; Cass. n. 5024 del 2004); alla stregua di tali princìpi, la Corte territoriale, nella specie, ha errato in diritto nel ritenere sufficiente ricavare la prova dell’esistenza del recesso scritto della SIAE, previsto ad substantiamin ragione della forma convenzionale pacificamente stabilita dalle parti, mediante il ricorso ad altri mezzi probatori o al comportamento processuale delle parti, senza la produzione in giudizio della relativa scrittura; 3.conclusivamente, assorbita ogni ulteriore questione, i primi tre motivi di ricorso vanno accolti per quanto di ragione, con cassazione della sentenza impugnata, in relazione alle censure ritenute fondate, e rinvio al giudice indicato in dispositivo Ric. 2021 n. 14750 sez. ML -ud. 13-04-2022 -5- che si uniformerà a quanto stabilito, provvedendo anche sulle spese; gli altri motivi, successivi dal punto di vista logico-giuridico, restano assorbiti; P.Q.M. La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ad essi e rinvia
Sentenza Cassazione n. 27972/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris