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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 marzo 1947

Cassazione n. 45975/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/03/1947 avverso l'ordinanza del 15/09/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 15 settembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] ed intesa, tra l'altro, all'ammissione alla misura alternativa della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 01, legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione all'esecuzione della porzione residua della pena indicata nel provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania il 14 dicembre 2020.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza erroneamente applicato la normativa in materia di scissione del cumulo, così pervenendo a negare che egli, avendo completamente espiato le pene inflittegli per reati c.d. ostativi, possa essere ammesso alla misura alternativa alla detenzione.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato ed è, pertanto, passibile di rigetto.

2. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha presentato istanza di detenzione domiciliare, sconta la pena indicata nel provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania il 14 dicembre 2020, nel quale sono state inserite le sanzioni inflittegli con nove diverse sentenze di condanna.

Considerato che nel predetto cumulo rientrano reati — quelli indicati ai nn. 1) e 2) del provvedimento impugnato — ostativi all'ammissione alle misure alternative alla detenzione, in quanto compresi nella previsione dell'art. 4-bis della 26 luglio 1975, n. 354, è pertinente il riferimento al principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, è legittimo lo scioglimento del cumulo nel corso dell'esecuzione quando occorre procedere al giudizio sull'ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario (nel caso di specie, l'affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare), che trovi ostacolo nella presenza nel cumulo di uno o più titoli di reato inclusi nel novero di quelli elencati nell'art. 4-bis ord. pen., sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa ai delitti ostativi» (Sez. 1, n. 13041 del 11/12/2020, dep. 2021, Strano, Rv. 280982; Sez. 1, n. 2285 del 03/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258403; Sez. 1, n. 5158 del 17/01/2012, Marino, Rv. 251860).

Tanto, in ossequio all'insegnamento della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 361 del 1994, ha escluso che la disciplina dell'art. 4 -bis legge 26 luglio 1975, n. 354, abbia creato uno status di detenuto pericoloso destinato a permeare di sé l'intero rapporto esecutivo a prescindere dallo specifico titolo di condanna concretamente in esecuzione, ciò che impone di verificare se il condannato abbia già espiato la pena inflitta per il reato ostativo, al fine di stabilire se sia venuta meno la condizione impeditiva dell'accesso al beneficio penitenziario per la residua frazione di pena ancora da sconta -e.

3. Il Tribunale di sorveglianza, nell'applicare tale canone ermeneutico, ha ritenuto che Piacenti non abbia ancora scontato la porzione di pena relativa ai reati ostativi, la cui decorrenza non può essere retrodatata rispetto alla data della loro commissione, risalente al 2004.

Ha, in tal modo, fatto applicazione del principio sancito dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., che prevede che, nella determinazione della pena da espiare, «In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire».

Il riferimento, nell'ordine di esecuzione per la carcerazione, a reati commessi in tempi diversi ed anche successivamente a periodi di restrizione relativi ad alcuni di essi impone, invero, di procedere all'ideale scissione del cumulo, finalizzata a garantire il rispetto dell'ineludibile canone per cui la pena deve sempre seguire, e mai precedere, il reato.

Al cospetto, dunque, di un ordine di esecuzione che comprende reati sia ostativi che non, è necessario operare una parcellizzazione che collochi la detenzione riferita ai reati ostativi in epoca posteriore alla loro consumazione.

In questo senso si è orientato il Tribunale di sorveglianza che — preso atto della collocazione nel 2004 dei reati ostativi commessi da Piacenti ed individuata nel 22 novembre 2004 la data di inizio dell'espiazione — ha stimato che, al tempo della decisione qui impugnata, depositata il 20 settembre 2021, la pena di diciassette anni di reclusione, irrogatagli per reati tutti os:ativi con sentenza della Corte di appello di Catania dell'8 novembre 2018, dovesse intendersi integralmente scontata, avuto riguardo alla concessione di 1305 giorni (pari a tre anni e sette mesi) di liberazione anticipata, ma che lo stesso non potesse dirsi con riferimento a quella di otto anni di reclusione, inflitta a Piacenti con sentenza della Corte di appello di Catania del 20 aprile 2007, pure relativa a reati ostativi all'ammissione all'invocata misura alternativa alla detenzione.

Il percorso argomentativo sotteso alla decisione impugnata appare ineccepibile perché frutto, in fatto, di un computo corretto (ed invero, calcolata in venticinque anni e quattro mesi di reclusione la pena detentiva che Piacenti deve scontare, per reati ostativi, a far data dal 22 novembre 2004, e detratto il menzionato periodo di liberazione anticipata, egli risulta avere espiato, al 20 settembre 2021, venti anni, quattro mesi e ventotto giorni di reclusione) e rispettoso, in diritto, dei principi sopra richiamati.

Né, va aggiunto, a conclusioni difformi può pervenirsi in base alle censure del ricorrente, che deduce l'intervenuta espiazione della pena applicatagli per i reati ostativi in esito ad un percorso argomentativo che considera unitariamente tutte le pene alle quali egli è stato condannato — siano essere conseguenti alla commissione di reati precedenti o successivi al 2004 — senza tener conto della necessaria scissione del cumulo che, imputando, prioritariamente, ai reati ostativi la sola carcerazione patita successivamente alla loro consumazione, fa sì che, al tempo della decisione impugnata, non fossero ancora maturate le condizioni per l'ammissione alla misura alternativa alla detenzione.

4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di Piac:enti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/03/1947 avverso l'ordinanza del 15/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 settembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] ed intesa, tra l'altro, all'ammissione alla misura alternativa della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 01, legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione all'esecuzione della porzione residua della pena indicata nel provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania il 14 dicembre 2020. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza erroneamente applicato la normativa in materia di scissione del cumulo, così pervenendo a negare che egli, avendo completamente espiato le pene inflittegli per reati c.d. ostativi, possa essere ammesso alla misura alternativa alla detenzione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato ed è, pertanto, passibile di rigetto. 2. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha presentato istanza di detenzione domiciliare, sconta la pena indicata nel provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania il 14 dicembre 2020, nel quale sono state inserite le sanzioni inflittegli con nove diverse sentenze di condanna. Considerato che nel predetto cumulo rientrano reati — quelli indicati ai nn. 1) e 2) del provvedimento impugnato — ostativi all'ammissione alle misure alternative alla detenzione, in quanto compresi nella previsione dell'art. 4-bis della 26 luglio 1975, n. 354, è pertinente il riferimento al principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, è legittimo lo scioglimento del cumulo nel corso dell'esecuzione quando occorre procedere al giudizio sull'ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario (nel caso di specie, l'affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare), che trovi ostacolo nella presenza nel cumulo di uno o più titoli di reato inclusi nel novero di quelli elencati nell'art. 4-bis ord. pen., sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa ai delitti ostativi» (Sez. 1, n. 13041 del 11/12/2020, dep. 2021, Strano, Rv. 280982; Sez. 1, n. 2285 del 03/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258403; Sez. 1, n. 5158 del 17/01/2012, Marino, Rv. 251860). Tanto, in ossequio all'insegnamento della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 361 del 1994, ha escluso che la disciplina dell'art. 4 -bis legge 26 luglio 1975, n. 354, abbia creato uno status di detenuto pericoloso destinato a permeare di sé l'intero rapporto esecutivo a prescindere dallo specifico titolo di condanna concretamente in esecuzione, ciò che impone di verificare se il condannato abbia già espiato la pena inflitta per il reato ostativo, al fine di stabilire se sia venuta meno la condizione impeditiva dell'accesso al beneficio penitenziario per la residua frazione di pena ancora da sconta -e. 3. Il Tribunale di sorveglianza, nell'applicare tale canone ermeneutico, ha ritenuto che Piacenti non abbia ancora scontato la porzione di pena relativa ai reati ostativi, la cui decorrenza non può essere retrodatata rispetto alla data della loro commissione, risalente al 2004. Ha, in tal modo, fatto applicazione del principio sancito dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., che prevede che, nella determinazione della pena da espiare, «In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire». Il riferimento, nell'ordine di esecuzione per la carcerazione, a reati commessi in tempi diversi ed anche successivamente a periodi di restrizione relativi ad alcuni di essi impone, invero, di procedere all'ideale scissione del cumulo, finalizzata a garantire il rispetto dell'ineludibile canone per cui la pena deve sempre seguire, e mai precedere, il reato. Al cospetto, dunque, di un ordine di esecuzione che comprende reati sia ostativi che non, è necessario operare una parcellizzazione che collochi la detenzione riferita ai reati ostativi in epoca posteriore alla loro consumazione. In questo senso si è orientato il Tribunale di sorveglianza che — preso atto della collocazione nel 2004 dei reati ostativi commessi da Piacenti ed individuata nel 22 novembre 2004 la data di inizio dell'espiazione — ha stimato che, al tempo della decisione qui impugnata, depositata il 20 settembre 2021, la pena di diciassette anni di reclusione, irrogatagli per reati tutti os:ativi con sentenza della Corte di appello di Catania dell'8 novembre 2018, dovesse intendersi integralmente scontata, avuto riguardo alla concessione di 1305 giorni (pari a tre anni e sette mesi) di liberazione anticipata, ma che lo stesso non potesse dirsi con riferimento a quella di otto anni di reclusione, inflitta a Piacenti con sentenza della Corte di appello di Catania del 20 aprile 2007, pure relativa a reati ostativi all'ammissione all'invocata misura alternativa alla detenzione. Il percorso argomentativo sotteso alla decisione impugnata appare ineccepibile perché frutto, in fatto, di un computo corretto (ed invero, calcolata in venticinque anni e quattro mesi di reclusione la pena detentiva che Piacenti deve scontare, per reati ostativi, a far data dal 22 novembre 2004, e detratto il menzionato periodo di liberazione anticipata, egli risulta avere espiato, al 20 settembre 2021, venti anni, quattro mesi e ventotto giorni di reclusione) e rispettoso, in diritto, dei principi sopra richiamati. Né, va aggiunto, a conclusioni difformi può pervenirsi in base alle censure del ricorrente, che deduce l'intervenuta espiazione della pena applicatagli per i reati ostativi in esito ad un percorso argomentativo che considera unitariamente tutte le pene alle quali egli è stato condannato — siano essere conseguenti alla commissione di reati precedenti o successivi al 2004 — senza tener conto della necessaria scissione del cumulo che, imputando, prioritariamente, ai reati ostativi la sola carcerazione patita successivamente alla loro consumazione, fa sì che, al tempo della decisione impugnata, non fossero ancora maturate le condizioni per l'ammissione alla misura alternativa alla detenzione. 4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di Piac:enti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condan
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