CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 19297/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30417/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 135/2020 depositata il 17/04/2020. F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 30417/2020 Numero sezionale 1882/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 19297/202210/05/2022Data pubblicazione 15/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Treviso, con ordinanza del 10 aprile 2020, ha respinto l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], cittadino marocchino, avverso il decreto prefettizio di espulsione nr. 199/2019 del 06/08/2019, emesso ai sensi dell’art 13 comma 2, lettera c) del d.lvo 286/1998, rientrando lo straniero nella categoria dei soggetti pericolosi per la presenza a suo carico di un precedente penale ed una segnalazione di polizia. 1.1 Il giudice ha rilevato che il provvedimento di allontanamento del cittadino extracomunitario dal territorio nazionale trovava giustificazione nella pericolosità dello straniero desumibile dalla condanna per un grave reato, nonché dalla circostanza che l’immigrato era sprovvisto di documento di identità oltre che di passaporto. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per Cassazione affidandosi a quattro motivi. Il Ministero e la Prefettura non hanno svolto attività difensive. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo mezzo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 13 comma 2 lett. c d.lvo 286/1998, 1, e 4 d.lvo 159/2011, 134 cpc e 111 Cost., in relazione all’art. 360 1 comma nr 3 cpc, per non avere il Giudice di Pace accertato la pericolosità in concreto traendola dall’unico precedente penale peraltro risalente. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art 360 1 comma nr 5 cpc avendo il Giudice di Pace omesso di valutare un F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 30417/2020 Numero sezionale 1882/2022 fatto decisivo costituito dall’inserimento sociale del ricorrente, dai Numero di raccolta generale 19297/2022Data pubblicazione 15/06/2022 legami familiari all’attività lavorativa e dalla dichiarazione di disponibilità del datore di lavoro. 1.2 Con il terzo motivo lamenta il ricorrente la violazione dell’art. 8 CEDU in relazione all’art 360 1 comma nr 3 cpc per non avere l’ordinanza impugnata operato il bilanciamento tra la pericolosità sociale e la situazione di inserimento lavorativo e familiare dello straniero. 1.3 Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 comma 7 d.lvo 286/1998, 134 cpc e 111 cost. per avere il Giudice di Pace erroneamente ritenuto provata la conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero dalla risposta data dallo stesso ad un questionario redatto in lingua italiana. 2 Il primo motivo è inammissibile. 2.1 Il giudizio di pericolosità sociale, presupposto del provvedimento di espulsione ex art 13 comma 2 lett c d.lvo 286/98, è stato desunto, con apprezzamento in fatto incensurabile in Cassazione, da oggettivi e concreti indici costituiti dalla condanna con sentenza passata in giudicato alla pena di anni uno mesi quattro e giorni dieci di reclusione per i reati di cui agli artt.485, 625 e 648 cp, dalla segnalazione di polizia per i reati di cui all’art. 189 comma 6 e 7 del codice della strada e dalla circostanza che lo straniero è sprovvisto di documento di identità e di passaporto. Tale valutazione e’ giudizio non irragionevole poiche’ basato su plurimi accertamenti di fatto, tra loro posti in collegamento e valutati come indici di una concreta pericolosita’ sociale, dimostrativa di un mancato distacco della persona dalle anteatte modalita’ di condotta. 3. Il secondo e il terzo motivo, da valutarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 30417/2020 3.1 Il vizio prospettato di violazione dell’art 360 com Numero sezionale 1882/2022Numero di raccolta generale 19297/2022ma nr. 5 attiene a fatti che non si appalesano decisivi ai fini del giudizio.Data pubblicazione 15/06/2022 3.2 Le circostanze dedotte dal ricorrente- disponibilità di un datore di lavoro ad assumerlo e presenza in Italia di due sorelle – nella loro genericità non consentono di ipotizzare una condizione ostativa all’espulsione per motivi umanitari o per ricongiungimento familiare. 3.3 In tema di diritto al ricongiungimento familiare ed espulsione, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 2013, questa Corte (Cass. 781/2019; conf. Cass. 1665/2019; Cass.11955/2020;Cass. 24908/2020) ha, infatti, statuito che «il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis, secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il paese d'origine, si applica - con valutazione caso per caso ed in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE - anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Cost. Tuttavia il giudice del merito è tenuto, onde pervenire all'applicazione della tutela rafforzata di cui al citato art. 13, comma 2 bis, a dare conto di tutti gli elementi qualificanti l'effettività di detti legami (rapporto di coniugio, durata del matrimonio, nascita di figli e loro età, convivenza, dipendenza economica dei figli maggiorenni etc.), oltre che delle difficoltà conseguenti all'espulsione, senza che sia possibile, fuori dalla valorizzazione in concreto di questi elementi, fare riferimento ai criteri suppletivi relativi alla durata del soggiorno, all'integrazione sociale nel territorio nazionale, ovvero ai F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 30417/2020 Numero sezionale 1882/2022 legami culturali o sociali con il Paese di origine". In motivazione, si Numero di raccolta generale 19297/2022Data pubblicazione 15/06/2022 è chiarito che il giudice è tenuto a valutare "la effettiva consistenza di quei legami, che devono essere particolarmente stretti e che possono essere desunti da vari elementi oggettivi, quali l'esistenza di un rapporto di coniugio e la durata del matrimonio, la nascita di figli e la loro età, la convivenza, altri fattori che testimonino l'effettività di una vita familiare, la dipendenza economica dei figli maggiorenni e dei genitori, le difficoltà che il coniuge o i figli rischiano di trovarsi ad affrontare in caso di espulsione", atteso che "il fine da perseguire è quello di interpretare la clausola della coesione familiare, in funzione ostativa dell'espulsione, in modo sistematicamente coerente con il vigente sistema normativo", il quale non esclude l'espellibilità (pur prevedendone l'attuazione con modalità compatibili con le singole situazioni personali) neppure nei casi in cui siano in gioco altri diritti fondamentali della persona di pari, se non superiore, rango (art. 19, comma 2 bis), oltre a riconoscere il diritto all'unità familiare "alle condizioni previste dal presente testo unico" (art. 28, comma 1, e cfr. art. 29, comma 3)». 4. Il quarto motivo è inammissibile. 4.1 Va ribadito il principio secondo cui la nullità del decreto di espulsione - ravvisabile, in linea di principio, per l'omessa traduzione nella lingua conosciuta dall'interessato o in quella veicolare - non sussiste quando lo straniero conosca la lingua italiana o quella in cui il decreto è stato tradotto, circostanza accertabile anche in via presuntiva e costituente accertamento di fatto censurabile nei ristretti limiti dell’attuale disposto dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 31224/2018, Cass.25414/2018, Cass. 17851/2018 e Cass. 11887/2018). 4.2 [OSCURATO:PERSONA] di Pace, con accertamento in punto di fatto congruamente motivato e non contestato dal ricorrente, ha ritenuto dimostrato la conoscenza della lingua da parte dello straniero dalla F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 30417/2020 Numero sezionale 1882/2022 sottoscrizione da parte dello stesso di dichiarazione scritta di Numero di raccolta generale 19297/2022Data pubblicazione 15/06/2022 comprendere la lingua italiana. 5. Ne consegue il rigetto del ricorso. 6. Nulla sulle spese non avendo l’intimata amministrazione svolto attività difensive. PQM La Corte, rigetta il ricorso. Così deciso nella Camera di Consiglio del 10 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E