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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 luglio 2026

Cassazione n. 31582/2026

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a 08/04/2026 dalla Corte di appello di Bari;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo;OSSERVARilevato che, con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto la mancanza e lamanifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata e, con il secondomotivo, l’erronea applicazione della legge penale «in merito all’eccessivotrattamento sanzionatorio»;Rilevato che il ricorso è stato presentato personalmente dall’imputato, inviolazione del disposto degli artt. 571 e 613 cod. proc. pen.Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo diprovvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere propostodalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto,a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte dicassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010);Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conprocedura semplificata e «senza formalità di procedura», ai sensi dell’art. 610,comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma, il 17 luglio 2026.Il Consigliere estensore La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a 08/04/2026 dalla Corte di appello di Bari;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo;OSSERVARilevato che, con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto la mancanza e lamanifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata e, con il secondomotivo, l’erronea applicazione della legge penale «in merito all’eccessivotrattamento sanzionatorio»;Rilevato che il ricorso è stato presentato personalmente dall’imputato, inviolazione del disposto degli artt. 571 e 613 cod. proc. pen.Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo diprovvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere propostodalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto,a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte dicassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010);Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conprocedura semplificata e «senza formalità di procedura», ai sensi dell’art. 610,comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma, il 17 luglio 2026.Il Consigliere estensore La Presidente
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