CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00291/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 14 luglio 2025 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 luglio 2025 il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice di appello avverso i provvedimenti de libertate, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di cessione di sostanze stupefacenti e estorsione consumata (rispettivamente capi 17 a, 20, 23 a, 23 b e 17 b dell'imputazione cautelare), in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero contro l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale, che, pur ritenuta, eccetto il capo gravità indiziaria in relazione ai predetti reati (diversamente dal delitto di cui all'articolo 74 dpr 309 del 1990, capo 28, per il quale era stata scartata anche la sussistenza dei gravi indizi), aveva escluso l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari. 1.1. Ad avviso del Tribunale, seppur era infondato il primo motivo d'appello, nella parte inerente la contestata esclusione della gravità indiziaria in ordine al delitto di cui all'articolo 74 del DPR 309 del 1990, giacché, nonostante la capacità criminale del [OSCURATO:PERSONA] e dei coindagati, manifestata anche durante la detenzione, difettava un rassicurante quadro indiziario dell'operatività di un sodalizio avente caratteri di stabilità dedito alla commissione di una serie indeterminata di reati in materia di sostanze stupefacenti, a diverse conclusioni doveva giungersi con riferimento all'addebito di cui al capo 20, in quanto le dichiarazioni etero accusatorie del detenuto Caporrimo, da cui si era appreso che il detenuto Mendolia, anche per conto del [OSCURATO:PERSONA], aveva occultato all'interno dell'ano 50 grammi di hashish, sostanza destinata allo spaccio all'interno della casa circondariale, risultavano pienamente attendibili e sufficientemente dettagliate e puntuali, adeguate, quantomeno in termini di probatio minor, per ritenere dimostrata la gravità indiziaria, anche secondo una lettura coerente con le ulteriori emergenze indiziarie concernenti gli altri episodi di cessione allo stesso dichiarante (capi 17 a, 22 a e 22 b). 1.2. Era certamente meritevole di accoglimento anche la seconda censura, concernente l'asserito difetto di esigenze cautelari in relazione agli ulteriori delitti, di estorsione e cessione di sostanze stupefacenti (capi 17 a, 23 a, 23 b e 17 b dell'imputazione cautelare), per i quali, come già ritenuto dal Gip, il quadro indiziario, tenuto conto dell'esistenza di un fascio multilaterale di rapporti criminali coinvolgenti di volta in volta soggetti diversi (detenuti e non) e pubblici ufficiali corrotti, tutti i volti all'abusiva introduzione nella casa circondariale di sostanze stupefacenti e telefoni cellulari e al loro successivo smercio, risultava indubbiamente solido. Era infatti concreto e attuale il pericolo di reiterazione criminosa, reso evidente: dalle stesse modalità della vicenda delittuosa, connotata da una seppur minima organizzazione di mezzi e persone volta all'abusiva introduzione in carcere di beni vietati, come le sostanze stupefacenti (capi 17 a, 20, 23 a, 23 b), anche con il ricorso, per il tramite del pericoloso detenuto Cintura, all'intimidazione e alla violenza nei confronti di altri detenuti (Caporrimo) per la riscossione dei crediti relativi al traffico di stupefacenti (capo 17 b); dai numerosi precedenti penali, anche specifici e infra quinquennali, oltre che per reati predatori con violenza alla persona, del ricorrente, il quale aveva manifestato una variegata propensione a delinquere non limitata ed invece implementata dalla restrizione intramuraria. Elementi tutti che portavano a escludere una prognosi di segno positivo in ordine alla ricaduta nei reati di analogo tenore, conclusione non intaccata dalla considerazione dello stato detentivo per altra causa, erroneamente valorizzato dal Gip in aperto contrasto col consolidato insegnamento del giudice di legittimità (Cass. sez. 4, n. 484 del 2021). 1.3. Quanto alla scelta della misura doveva concludersi che il pericolo di reiterazione criminosa, non potesse, nel caso di specie, essere contenuto mediante l'applicazione di misure meno afflittive della custodia cautelare in carcere, sia in quanto occorreva recidere gli ulteriori contatti con numerosi altri soggetti coinvolti nella vicenda e con gli ambienti dediti al traffico di stupefacenti, sia in quanto doveva formularsi una prognosi radicalmente negativa in ordine le capacità di autocontrollo dell'indagato, anche eventualmente con ricorso alla procedura di controllo di cui all'articolo 275 bis c.p.p., presidio elettronico esclusivamente in grado di segnalare la violazione del divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione ma non anche di localizzare gli spostamenti, men che meno di impedire la trasgressione del divieto di comunicazione. 2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il difensore dell'indagato ha affidato le proprie doglianze a due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen., il vizio di motivazione solo apparente in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni etero accusatorie del detenuto Caporrimo, ampiamente confutata nella memoria difensiva depositata davanti al tribunale della libertà, del cui deposito si dà atto nella ordinanza impugnata. Il tribunale, afferma, non ha argomentato minimamente in ordine ai rilievi dedotti dalla difesa con la memoria in discorso, ove si evidenziava: che il reiterato inserimento ed estrazione dall'ano della sostanza stupefacente da parte di altro detenuto, avrebbe comportato elevati rischi sanitari, oltre ad apparire di difficile esecuzione senza l'ausilio di strumenti lubrificanti o personale medicò; che compagno di cella del Mendolia era lo stesso Caporrimo e non già il [OSCURATO:PERSONA], per cui non si comprende per quale motivo la cessione della sostanza avvenisse ad opera del ricorrente e non già direttamente del compagno di cella; che ancora il Caporrimo in occasione delle dichiarazioni rese il 23 Febbraio 2024, aveva riferito delle minacce ricevute circa un mese prima, mentre aveva taciuto quelle del giorno precedente, delle quali aveva invece parlato in occasione delle Sit del 27 Marzo.Inoltre il Tribunale aveva omesso di considerare quella parte dello scritto difensivo in cui si richiamava quanto affermato dall'ex difensore del Caporrimo circa i dubbi sulla stabilità psichica del dichiarante. 2.2 Col secondo motivo ha testualmente dedotto l'inosservanza di norme processuali ai sensi dall'articolo 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., ma di fatto ha lamentato una erronea applicazione, non calibrata sul caso concreto, del consolidato insegnamento del giudice di legittimità in punto di influenza sulla attualità delle esigenze cautelari della detenzione per altra causa, unitamente alle altre carenze dell'ordinanza impugnata, non essendo stata offerta una motivazione appagante a fronte della natura episodica delle condotte ascritte quale valorizzata dal GIP nell'ordinanza genetica che aveva rigettato la richiesta cautelare. Si evidenzia: che nel caso in discorso non vi è alcuna possibilità che il ricorrente, anche avuto riguardo alla condizione di recidivo reiterato, possa nell'immediato riacquistare anche brevemente la libertà tramite la concessione di permessi premi o misure alternative, possibili non prima del 2029; che gli episodi commessi in concorso con la moglie sono esclusivamente due e nemmeno appare adeguatamente comprovato che l'introduzione della sostanza stupefacente fosse finalizzata allo spaccio invece che al consumo personale; che la condotta estorsiva nei confronti del Caporrimo, l'unica ascritta al ricorrente, non può essere reiterata in quanto questi non si trova più detenuto presso il carcere in cui si trova attualmente il [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso osservato, che alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione; con riferimento all'attendibilità del Caporrimo, che ai fini dell'adozione di misura coercitiva, la sussistenza di una prova diretta esclude la necessità di fare ricorso al concetto di "gravità" inerente alla prova logica costituente l'indizio. 4. Il ricorrente, con memoria tempestivamente depositata ha replicato che non si domanda a questa Corte una verifica dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del Caporrimo, lamentandosi invece che i giudici dell'appello, nel ribaltare il provvedimento del Gip, non hanno considerato le osservazioni dispiegate nella memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per la aspecificità e la manifesta infondatezza dei motivi. 2. Il primo motivo di ricorso, col quale si denunciano vizi della motivazione per avere omesso di vagliare adeguatamente l'attendibilità delle dichiarazioni kj detenuto Caporrimo, quale ampiamente confutata nella memoria difensiva del cui deposito davanti al tribunale del libertà si dà atto nella ordinanza impugnata, è generico e manifestamente infondato. 2.1. Va premesso che, il Tribunale essendosi pronunciato su impugnazione del pubblico ministero avverso il provvedimento di diniego di emissione dell'ordinanza cautelare, a siffatto giudice d'appello era necessariamente devoluta la verifica di tutte le condizioni richieste per l'adozione della misura (vedi da ultimo Sez. 6 - , Sentenza n. 5332 del 06/12/2023 Cc., dep. 2024, Rv. 286061 - 01), ancorché il Gip, con riguardo ai delitti di cui ai capi 17 a, 23 a, 23 b e 17 b dell'imputazione cautelare -diversamente dal capo 20 - avesse rigettato la richiesta per l'insussistenza delle esigenze cautelari. 2.2. Si rende quindi necessario evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Tale orientamento, dal quale l'odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema che hanno riaffermato il principio secondo cui il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019 Cc. Rv. 276976 - 01). Ne consegue che «l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito) (Sez. F, n. 3 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). 2.3. Nel caso in esame l'ordinanza impugnata risulta, avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Con la doglianza non risulta individuato alcun difetto di congruenza logica della motivazione, le argomentazioni trascritte nel ricorso, quali si assumono svolte nella memoria difensiva depositata davanti al tribunale della libertà, investendo squisitamente il merito e risolvendosi nella prospettazione di una diversa valutazione degli indizi non consentita in questa sede, non risultando evidenziata alcuna contraddizione con atti di indagini o documenti altrimenti versati nel procedimento. In specie la pretesa inattendibilità delle dichiarazioni etero accusatorie del Caporrimo si basa su considerazioni squisitamente valutative, quali quella che sarebbe inverosimile e comunque esclusa per .via del connesso elevato il rischio sanitario, la rappresentata modalità di custodia di un modesto quantitativo di sostanza stupefacente (non oltre 50 grammi) nell'ano di un detenuto, disancorate da specifici dati indiziari e, per quel che qui esclusivamente rileva, in alcun modo caratterizzate da auto evidenza tale da individuare un determinante difetto di logicità del complesso motivazionale. Analoghe considerazioni valgono con riferimento alle presunte contraddizioni delle propalazioni del Caporrimo in ordine al momento della rivelazione dei primi episodi estorsivi e all'affermazione difensiva di una presunta inverosimiglianza della individuazione del titolare della sostanza custodita da altro predetto detenuto, nella persona del ricorrente invece che nel compagno di cella, cioè lo stesso Caporrimo, tanto più che nessuna argomentazione, neppure di tipo paralogico, è stata accompagnata a siffatta ricostruzione alternativa. 2.4. Deve altresì evidenziarsi, sia con riferimento alle asserite contraddizioni fra le dichiarazioni rese dal Caporrimo nelle due diverse occasioni in cui vennero raccolte le sue dichiarazioni (nel ricorso si fa riferimento a presunte S.i.t. del 23 febbraio 2024 e poi del 27 marzo 2024), che relativamente alla lamentata omissione motivazionale del Tribunale in relazione alle varie argomentazioni e questioni sottoposte con la memoria difensiva depositata in quella sede (compreso il riferimento alle asserite dichiarazioni, di un ex difensore del Caporrimo in ordine alla instabilità psichica di quest'ultimo), che, in ogni caso, il ricorrente non ha prodotto copia di siffatta memoria, né degli ulteriori atti cui ha fatto riferimento (verbali di sit, eventuali dichiarazioni raccolte ai sensi degli artt. 391 bis e 391 ter cod. proc. pen.), né ha altrimenti indicato, puntualmente, gli atti dei quali riteneva necessaria l'allegazione. Ciò premesso, rileva la Corte che in base al principio di autosufficienza è onere della parte, a pena di inammissibilità, indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato come degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, cui si accompagna l'ulteriore onere di curare la produzione dell'atto e delle risultanze documentali addotte a fondamento del vizio processuale curando che l'atto sia effettivamente acquisito al fascicolo o provvedendo a produrlo in copia (Sez. 4, Sentenza n. 18335 del 28/06/2017 Ud., dep. 2018, Rv. 273261 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/2017 Ud., Rv. 270071 - 01). Con la precisazione: che, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma. 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5 - , Sentenza n. 5897 del 03/12/2020 Ud., dep. 2021, Rv. 280419 - 01); che grava, comunque, sul difensore un onere di diligenza nel verificare l'effettiva trasmissione degli atti e nel provvedere spontaneamente alle allegazioni ritenute necessarie (Sez. 3 - , Sentenza n. 32093 del 04/04/2023 Ud., Rv. 284901 - 01). Costituisce, infatti, orientamento consolidato in sede di giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è onere del ricorrente, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare l'atto asseritamene affetto dal vizio denunciato, curando che esso sia effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità o anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione, indicando la sua collocazione nel fascicolo ovvero allegandolo in copia al ricorso, onere, nel caso di specie, non adempiuto dal ricorrente. 3. È generico e manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso con cui sì lamenta la violazione di norme processuali in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari con specifico riguardo alla considerazione del concomitante stato detentivo per altra causa. Anche in tal caso il ricorrente, lungi dall'individuare delle incongruenze, delle contraddizioni, delle significative carenze motivazionali, pretende una rivalutazione in ordine alle esigenze cautelari, cui all'articolo 274, comma 1, lettera c) cod. proc. pen., senza evidenziare alcuna specifica illogicità nelle argomentazioni su cui si fonda la decisione del tribunale, che non si è affatto sottratto alla valutazione dello stato detentivo per altra causa; tra l'altro non considerando minimamente quanto già ampiamente esposto nel provvedimento impugnato in ordine alla caratura criminale del [OSCURATO:PERSONA], quale si trae dal certificato del casellario giudiziale, in particolare dai precedenti specifici e infraquinquennali, e al fatto che la pericolosità del ricorrente non è soltanto di tipo relazionale, sussistendo un concreto pericolo della commissione di reati della stessa specie, compresi quelli in materia di stupefacenti, per cui non assume alcun rilievo la circostanza che la vittima dell'estorsione sia stata trasferita in altra casa circondariale. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e co