CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 giugno 2024
Cassazione n. 39246/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' RICCARDO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata nel preambolo la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Foggia aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73 d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159. L'imputato, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, applicatagli con decreto del 23 marzo 2015, notificato in data 8 maggio 2015, è stato sorpreso mentre conduceva un'autovettura sprovvisto di titolo abilitativo. La patente di guida gli era stata, infatti, revocata 9-4 z con provvedimento del predetto di Foggia notificato all'interessato il 10 novembre 2010. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011. Lamenta che la Corte distrettuale, in continuità con il Tribunale, ha considerato irrilevante la detenzione sofferta da Masciavè dal 31 marzo 2015 al 17 agosto 2017 in applicazione di misura cautelare. Trattandosi, comunque, di una sospensione dell'esecuzione della misura di prevenzione per effetto della detenzione dell'imputato avente durata superiore a due anni, la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare la disciplina in tema di rivalutazione della pericolosità sociale prevista dagli art. 14, commi 2-bis e 2-ter, d.lgs. n. 159 de 2011 e tenere conto dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n 291 del 2013 e dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 51407 del 21 giucit 2018. Non è rilevante che l'imputato, nel lasso temporale di interesse, non si trovava ristretto in carcere in regime di esecuzione della pena ma in applicazione di misura cautelare coercitiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha correttamente considerato irrilevante ai fini della configurabilità del reato di violazione degli obblighi di sorveglianza speciale l'omessa rivalutazione della attualità e persistenza della pericolosità sociale da parte del giudice della prevenzione, a seguito del lungo periodo trascorso dal ricorrente in custodia cautelare. La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che il principio di diritto secondo cui la concomitante sottoposizione del proposto a misura cautelare personale, detentiva o non detentiva, incompatibile con la misura di prevenzione, non consente, all'atto dell'esecuzione di quest'ultima, di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale (Sez. 1, n. 27970 2 del 09/03/2017, Greco, Rv. 270655) continua a rimanere valido anche dopo le modifiche apportate all'art. 14, comma 2-ter, del d.lgs. n. 159 del 2011 dall'art. 4, comma 1, della legge n. 161 del 2017, che, nel dare attuazione al contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013, ha imposto la verifica della pericolosità ad opera del tribunale, anche d'ufficio, dopo la cessazione della detenzione per espiazione di pena che si sia protratta per almeno due anni (Sez. 1, n. 29475 del 01/03/2019, Papaluca, Rv. 276806 - 01). La riforma ora citata, nel recepire l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, secondo cui la sorveglianza speciale può essere deliberata anche nei confronti di soggetto ristretto in carcere, ha avallato l'interpretazione del succitato quadro normativo secondo cui la detenzione di lunga durata - che sia, però, determinata da espiazione di pena - determina una sospensione dell'esecuzione della misura che non cessa con la fine della detenzione, ma permane fino a quando il tribunale competente non accerti la persistenza delle- pericolosità dell'interessato (Sez. U n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952)Q D'altra parte, è lo stesso comma 2-bis dell'art. 14 cit. a prevedere che l'esecuzione della sorveglianza speciale resti sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare e che in questo caso, però, il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere senz'altro dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi. Conclusivamente va dato continuità all'opzione ermeneutica secondo cui l'attuale assetto normativo differenzia la detenzione determinata da custodia cautelare, in sé implicante la persistenza della pericolosità del soggetto, dalla detenzione patita per espiazione di pena, quest'ultima soltanto, ove durata per il lasso minimo suindicato, comportando l'esigenza della verifica dell'attualità della pericolosità sociale del prevenuto. 5i è osservato che la concomitante sottoposizione del proposto a misura cautelare personale, detentiva o non detentiva, incompatibile con la misura di prevenzione, non consente, all'esecuzione di quest'ultima, di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale (Sez. 1, n. 29475 del 01/03/2019, Papaluca, Rv. 276806): ciò in quanto, la detenzione determinata da custodia cautelare implica, in sé, la persistenza della pericolosità del soggetto. 2. La sentenza impugnata deve essere annullata per ragioni diverse da quelle dedotte dal ricorrente, ma comunque rilevabili di ufficio in sede di legittimità, trattandosi della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale della norma incriminatrice. 2.1. Con la" sentenza n. 116 del 5 giugno 2024 - dep. 2 luglio 2024 - la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che - sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida - si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada. [OSCURATO:PERSONA] in motivazione ha, in premessa, ricordato che non è riconducibile a una responsabilità "per il modo di essere dell'autore" l'incriminazione, prevista dall'art. 73 cod. antimafia, della condotta di guida in mancanza del titolo abilitativo, allorquando il prevenuto non abbia la patente per non averla mai richiesta o, pur avendola richiesta, gli sia stata negata, oppure gli sia stata revocata in ragione della applicazione della misura di prevenzione. In tale eventualità la mancanza del titolo abilitativo è conseguenza - in via generale e automatica (art. 120, comma 1, cod. strada) oppure per effetto della valutazione prefettizia del caso concreto (art. 120, comma 2, cod. strada) - della applicazione di misure di prevenzione, cui il legislatore, per finalità di tutela dell'ordine pubblico, riconnette limitazioni al conseguimento della patente di guida. Ha aggiunto che è, invece, diverso il caso in cui il prevenuto è stato colto alla guida dell'autovettura senza patente, per essere stata la stessa sospesa o revocata per cause ricollegabili non già alla misura di prevenzione, ma alla violazione di norme del codice della strada. Ricorrendo tale peculiare ipotesi - che ricade testualmente nell'area di applicazione del reato contravvenzionale di cui all'art. 73 cod. antimafia - è solo la qualità di sottoposto alla misura di prevenzione, non connessa alla sospensione o revoca della patente, che comporta la qualificazione della condotta come reato, piuttosto che come illecito amministrativo sanzionato dall'art. 116, comma 15, cod. strada. Ne segue che la persistente rilevanza penale, collegata in via esclusiva ad una qualità personale dell'agente, configura una inammissibile responsabilità d'autore, oltre che una violazione del principio di offensività e del principio di uguaglianza. [OSCURATO:PERSONA] ha, infine, precisato che per effetto di tale riduzione dell'ambito applicativo della fattispecie penale, prevista dalla disposizione censurata, si riespande quella dell'art. 116, comma 15, cod. strada, non più derogato dalla prima in parte qua, e, quindi, trova applicazione l'ordinaria sanzione amministrativa, salva l'ipotesi della recidiva nel biennio, che importa l'applicazione della sanzione penale. 2.2. Nel caso in esame non può dubitarsi che la patente di guida sia stata revocata a Masciavè per ragioni diverse della applicazione della misura di prevenzione. Basta considerare che la revoca della patente è stata disposta nell'anno 2010, quindi in epoca molto precedente a quella in cui è intervenuto il decreto di sottoposizione del ricorrente alla misura di prevenzione, anno 2015.3. Avendo la declaratoria di incostituzionalità determinato una vera e propria aboliti° criminis per le condotte di guida senza patente commesse dal sorvegliato speciale cui la patente è stata revocata non in ragione della applicazione della misura di prevenzione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620, lett. d), cod. proc. pen., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impu