CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 maggio 1959
Cassazione n. 48766/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/05/1959 avverso l'ordinanza del 20/04/2023 del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso il difensore ha presentato rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse .77v. Motivi della decisione Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del tribunale del riesame di Caltanissetta che ha respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata con riguardo al reato di interposizione fittizia, con altre meno afflittiva. Deduce la ricorrente: 1. vizio della motivazione. Sostiene che il tribunale ha del tutto errato nella valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quelle contestate. Sostiene che il tribunale ha dato una lettura erronea della revoca della misura interdittiva. Evidenzia che i fatti di reato per i quali resiste ancora la misura cautelare sarebbero tutti successivi e correlati alla necessità di eludere gli effetti restrittivi della misura interdittiva e neutralizzare la natura di cogenti e contingenti cause di danni economici. Rileva che, se le condotte di interposizione fittizia erano finalizzate all'elusione del provvedimento in argomento la revoca della misura interdittiva sicuramente ha avuto un'incidenza sulla misura in esame 2. vizio della motivazione perché il tribunale del riesame ommette di confrontarsi con gli elementi di novità sopravvenuti nonché con la natura della misura adottata e con la tipologia dei reati ancora sussistenti. Ancora il tribunale non si confronta con il dato temporale. Il difensore della ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, perché con provvedimento del 14/9/2023 (depositato il 15/9/2023) che ha allegato, il Tribunale di Enna in composizione collegiale ha revocato la misura cautelare in esame. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Considerato che il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione è sopraggiunta alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente ne' alle spese del procedimento, ne' al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. (Conf. sez. un., N. 20 del 1996 Rv. 206168, N. 7 del 1997 Rv. 208166). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse Così deliberato in Roma il 12/10/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] VERGA An a Petruzzellis DEPOSITATO !N CANCELLARIA .