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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 giugno 2024

Cassazione n. 31976/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA Nel procedimento di correzione dell'errore materiale contenuto nel ruolo di udienza del 12 giugno 2024, relativamente al procedimento n. 8043/2024, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Macerata in data 04/01/2024.

Visti gli atti, la sentenza e il provvedimento di correzione dell'errore materiale della sentenza, operato in data 20/06/2024 ai sensi dell'articolo 625-bis, cod. proc. pen., nel senso che, nel dispositivo, ove è scritto «Questore di Macerata del 02\02\2024» deve leggersi «Questore di Macerata del 02\01\2024».

Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La sentenza, resa alla pubblica udienza del 12/06/2024 della Corte di Cassazione, Terza Sezione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], era affetta da errore materiale, corretto in data 20 giugno 2024 con provvedimento del Presidente ai sensi dell'articolo 625-bis cod. proc. pen., nel senso che, nel dispositivo, ove è scritto «Questore di Macerata del 02\02\2024» deve leggersi «Questore di Macerata del 02\01\2024».

Analoga correzione dovrà essere riportata nel ruolo di udienza a cura della Cancelleria.

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto nel ruolo di udienza id-e1 12 giugno 2e9 e sulla sentenza-documento n. 24560\2024 del 20\6\2024, sul ricorso n. 8043\2024 di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, ove è scritto «Questore di Macerata del 02\02\2024» deve leggersi «Questore di Macerata del 02\01\2024».

Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali.

Così deciso il 10/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Nel procedimento di correzione dell'errore materiale contenuto nel ruolo di udienza del 12 giugno 2024, relativamente al procedimento n. 8043/2024, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Macerata in data 04/01/2024. Visti gli atti, la sentenza e il provvedimento di correzione dell'errore materiale della sentenza, operato in data 20/06/2024 ai sensi dell'articolo 625-bis, cod. proc. pen., nel senso che, nel dispositivo, ove è scritto «Questore di Macerata del 02\02\2024» deve leggersi «Questore di Macerata del 02\01\2024». Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La sentenza, resa alla pubblica udienza del 12/06/2024 della Corte di Cassazione, Terza Sezione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], era affetta da errore materiale, corretto in data 20 giugno 2024 con provvedimento del Presidente ai sensi dell'articolo 625-bis cod. proc. pen., nel senso che, nel dispositivo, ove è scritto «Questore di Macerata del 02\02\2024» deve leggersi «Questore di Macerata del 02\01\2024». Analoga correzione dovrà essere riportata nel ruolo di udienza a cura della Cancelleria. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto nel ruolo di udienza id-e1 12 giugno 2e9 e sulla sentenza-documento n. 24560\2024 del 20\6\2024, sul ricorso n. 8043\2024 di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, ove è scritto «Questore di Macerata del 02\02\2024» deve leggersi «Questore di Macerata del 02\01\2024». Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso il 10/0
Sentenza Cassazione n. 31976/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris