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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 settembre 2023

Cassazione n. 30891/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la memoria redatta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; considerato che Frizzato e Chirico con ricorsi separati hanno entrambi dedotto vizi di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità perché basata sulla ritenuta attendibilità delle persone offese e sulla consulenza tecnica di parte prodotta dalle stesse persone offese e utilizzata in sentenza senza procedere a perizia e omettendo di valutare le prove testimoniali a discarico; che con la memoria trasmessa la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito la violazione del diritto di difesa per non avere disposto la perizia invocata ex art. 603 cod.proc.pen. ; ritenuto che i ricorsi deducono formalmente vizi della motivazione ma in sostanza invocano una diversa e alternativa valutazione del compendio probatorio, introducendo censure di fatto e confrontandosi direttamente con il materiale probatorio ; che le censure inoltre sono generiche poiché non si confrontano in modo specifico con la motivazione della sentenza che ha valorizzato anche le dichiarazioni delle persone offese e le immagini delle videoriprese da cui si evincono le condotte illecite, a riscontro della prospettazione accusatoria ; che alla stregua del robusto compendio probatorio assunto la Corte ha respinto l'istanza di disporre perizia ritenendola superflua, con motivazione corretta e conforme al dettato normativo; che entrambi gli imputati nel corso del giudizio di appello all'udienza del 19 settembre 2023 hanno personalmente dichiarato di rinunziare alla prescrizione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la memoria redatta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; considerato che Frizzato e Chirico con ricorsi separati hanno entrambi dedotto vizi di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità perché basata sulla ritenuta attendibilità delle persone offese e sulla consulenza tecnica di parte prodotta dalle stesse persone offese e utilizzata in sentenza senza procedere a perizia e omettendo di valutare le prove testimoniali a discarico; che con la memoria trasmessa la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito la violazione del diritto di difesa per non avere disposto la perizia invocata ex art. 603 cod.proc.pen. ; ritenuto che i ricorsi deducono formalmente vizi della motivazione ma in sostanza invocano una diversa e alternativa valutazione del compendio probatorio, introducendo censure di fatto e confrontandosi direttamente con il materiale probatorio ; che le censure inoltre sono generiche poiché non si confrontano in modo specifico con la motivazione della sentenza che ha valorizzato anche le dichiarazioni delle persone offese e le immagini delle videoriprese da cui si evincono le condotte illecite, a riscontro della prospettazione accusatoria ; che alla stregua del robusto compendio probatorio assunto la Corte ha respinto l'istanza di disporre perizia ritenendola superflua, con motivazione corretta e conforme al dettato normativo; che entrambi gli imputati nel corso del giudizio di appello all'udienza del 19 settembre 2023 hanno personalmente dichiarato di rinunziare alla prescrizione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
Sentenza Cassazione n. 30891/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris