CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 28403/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] letta la memoria trasmessa dal difensore del ricorrente in data 15 maggio 2026; ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso in relazione alla violazione di legge e al vizio di motivazione circa l'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata; considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato (cfr. pagg. da 4 a 6 della sentenza impugnata). ritenuto, pertanto, che il motivo dedotto avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché generico e meramente riproduttivo di argomentazioni già esaminate dai Giudici del merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q P.Q.M