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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 03316/2022

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 25595/2012 di R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], (-)/1 socio della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione. - intimata - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

TOSCANA, sezione staccata LIVORNO, n. 88/23/11, depositata il 22/09/2011.

Sul ricorso n. 25601/2012 di R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione. - intimato - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

TOSCANA, sezione staccata LIVORNO, n. 87/23/11, depositata il 22/09/2011.

Sul ricorso n. 25610/2012 di R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 7, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], socio della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione. - intimati - r.g. nn. 25595, 25601, 25610, 25641 del 2012 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della COMM.TRIB.REG.

TOSCANA, sezione staccata LIVORNO, n. 85/23/11, depositata il 22/09/2011.

Sul ricorso n. 25641/2012 di R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione. - intimato - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

TOSCANA, sezione staccata LIVORNO, n. 86/23/11, depositata il 22/09/2011.

Udita la relazione svolta nella pubblica 'udienza del 07 dicembre 2021, ex art. 23, comma 8 -bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA].

Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] ha formulato conclusioni scritte chiedendo: (i) causa iscritta al r.g. n. 25595/2012: accoglimento del ricorso; (ii) causa iscritta al r.g. n. 25601/2012: accoglimento del ricorso; (iii) causa iscritta al r.g. n. 25610/2012: dichiararsi cessata la materia del contendere, in subordine, rigetto del ricorso; (iv) causa iscritta al r.g. n. 25641/2012: accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso n. 25595/2012 proposto da:

1. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso con quattro motivo contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], rimasta intimata, avverso la sentenza della Commissione tributaria r.g. nn. 25595, 25601, 25610, 25641 del 2012 3 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] regionale della Toscana (sezione staccata di Livorno) che, in controversia concernente il recupero a tassazione, ai fini dell'Irpef, per il 2006, del reddito di partecipazione alla [OSCURATO:PERSONA], della quale [OSCURATO:PERSONA] era socio con una quota del 33,33%, ha confermato la sentenza di primo grado (che aveva annullato l'avviso) sul rilievo che, nella stessa udienza, il Collegio aveva rigettato l'appello dell'ufficio contro la sentenza di primo grado di annullamento dell'atto impositivo emanato nei confronti della società.

Ricorso n. 25601/2012

2. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso con quattro motivo contro [OSCURATO:PERSONA], rimasto intimato, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana (sezione di Livorno) che, in controversia concernente il recupero a tassazione, ai fini dell'Irpef, per il 2006, del reddito di partecipazione alla [OSCURATO:PERSONA], della quale il contribuente era socio con una quota del 33,33%, ha confermato la sentenza di primo grado (che aveva annullato l'avviso) sul rilievo che, nella stessa udienza, il Collegio aveva rigettato l'appello dell'ufficio contro la sentenza di primo grado di annullamento dell'atto impositivo emanato nei confronti della società.

Ricorso n. 25610/2012 proposto da:

3. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso con un unico motivo contro la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione, che ha resistito con controricorso, nonché nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, infine, di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede del socio [OSCURATO:PERSONA], rimasti intimati, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana (sezione staccata di Livorno) che — in controversia concernente l'impugnazione dell'avviso di accertamento per maggiore Ires, e per il disconoscimento dell'eccedenza di un r.g. nn. 25595, 25601, 25610, 25641 del 2012 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] credito IVA, per il 2006 (conseguente al rigetto dell'interpello disapplicativo della disciplina delle società non operative [c.d. società di comodo] a causa dell'assenza di situazioni oggettive ostative al raggiungimento dei ricavi minimi di legge) —, ha confermato la sentenza di primo grado (che aveva annullato l'avviso) sul rilievo che, in aderenza alla sentenza di primo grado, la disapplicazione della disciplina delle società di comodo era giustificata dalla circostanza che la società svolgeva soltanto attività di locazione dei propri beni immobili.

Ricorso n. 25641/2012 proposto da:

4. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso con quattro motivo contro [OSCURATO:PERSONA], rimasto intimato, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana (sezione staccata di Livorno) che, in controversia concernente il recupero a tassazione, ai fini dell'Irpef, per il 2006, del reddito di partecipazione alla [OSCURATO:PERSONA], della quale il contribuente era socio con una quota del 33,33°/0, ha confermato la sentenza di primo grado (che aveva annullato l'avviso) sul rilievo che, nella stessa udienza, il Collegio aveva rigettato l'appello dell'ufficio contro la sentenza di primo grado di annullamento dell'atto impositivo emanato nei confronti della società.

Riunione dei procedimenti nn. 25595, 25601, 25641 del 2012

5. Alla pubblica udienza del 04/1.2/2019, la Corte, in diversa composizione, ha disposto la riunione per ragioni di connessione dei procedimenti (nei confronti di due soci e dell'erede di altro socio) aventi r.g. nn. 25601 e 25641 del 2012, al procedimento avente r.g. n. 25595 del 2012; inoltre, ha rinviato le cause a nuovo ruolo dopo avere dato atto che la difesa dei ricorrenti aveva presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6, del d.l. n. 119 del 2018, che analoga domanda era stata depositata dal difensore della società, r.g. nn. 25595, 25601, 25610, 25641 del 2012 5 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e, infine, che la difesa dei contribuenti avanzava istanza di trattazione congiunta delle cause riguardanti la società e i soci.

Pubblica udienza del 07/12/2021

6. Preliminarmente va disposta la riunione, per connessione, della causa avente r.g. n. 25610/2012, alle cause a suo tempo riunite aventi r.g. nn. 25595, 25601 e 25641 del 2012.

Il giudizio nei confronti della società e dei soci (avente r.g. n. 25610/2012) è rimasto sospeso per effetto dell'istanza della difesa dei contribuenti, datata 25/10/2018, di sospensione ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

7. Con atto datato 22/05/2019, la difesa della società (e dei contribuenti) ha depositato le domande di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti (ex artt. 6, 7, del d.l. n. 119/2018) relative agli atti impositivi notificati rispettivamente alla società e alle tre persone fisiche, corredate delle quattro quietanze Mod.F24 di versamento degli importi dovuti a titolo di condono, ed ha chiesto la fissazione dell'udienza, successivamente al periodo di sospensione (ovverosia dopo il 31/12/2020), ai fini della declaratoria della cessazione della materia del contendere.

8. Entro il 31/12/2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13, dell'art. 6, del citato d.l. n. 119 del 2018, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; pertanto, ai sensi di tale comma 13, dell'articolo 6, il processo va dichiarato estinto; alla stregua di quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 13 (che disciplina l'analoga ipotesi in cui il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente), le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Al riguardo si precisa che il principio secondo cui le spese del giudizio estinto r.g. nn. 25595, 25601, 25610, 25641 del 2019 6 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] restano a carico della parte che le ha anticipate nasce in via generale dall'art., 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992.

9. Con riferimento alla prospettata declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. punto 7), in continuità con Cass. Sez.

L. 02/05/2019, n. 11540, si rileva che l'ufficio finanziario non ha depositato memoria per l'odierna adunanza, nulla ha osservato ed in particolare nulla ha eccepito sulla mancata notificazione dei documenti prodotti con la menzionata memoria del 22/05/2019, che, evidentemente, devono ritenersi comunque conosciuti (e, del resto, l'Agenzia non ha eccepito che non le siano stati notificati, ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.).

Il che comporta che di essi si debba tenere conto e che anzi si debba reputare che l'ufficio concordi sulla verificazione della causa estintiva documentata in atti.

Secondo i princìpi indicati da Cass. n. 24083 del 2018, si è in presenza di una fattispecie d'estinzione ex lege del processo di cassazione per il verificarsi della fattispecie legale della definizione agevolata.

10. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (negli stessi termini, Cass.08/07/2021, n. 19419, nonché: Cass. 12/10/2018, n. 25485, in tema di definizione agevolata ex art. 11, d.l. n. 50 del 2017, conv. con mod. dalla legge n. 96 del 2017; Cass. 10/10/2019, n. 25529, in tema di definizione agevolata ex art. 6, d.l. n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla legge n. 225 del 2016). r.g. nn. 25595, 25601, 25610, 25641 del 2012 7 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M.

La Corte conferma il provvedimento di riunione del 04/12/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 25595/2012 di R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], (-)/1 socio della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione. - intimata - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. TOSCANA, sezione staccata LIVORNO, n. 88/23/11, depositata il 22/09/2011. Sul ricorso n. 25601/2012 di R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione. - intimato - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. TOSCANA, sezione staccata LIVORNO, n. 87/23/11, depositata il 22/09/2011. Sul ricorso n. 25610/2012 di R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 7, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], socio della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione. - intimati - r.g. nn. 25595, 25601, 25610, 25641 del 2012 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della COMM.TRIB.REG. TOSCANA, sezione staccata LIVORNO, n. 85/23/11, depositata il 22/09/2011. Sul ricorso n. 25641/2012 di R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione. - intimato - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. TOSCANA, sezione staccata LIVORNO, n. 86/23/11, depositata il 22/09/2011. Udita la relazione svolta nella pubblica 'udienza del 07 dicembre 2021, ex art. 23, comma 8 -bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]. Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] ha formulato conclusioni scritte chiedendo: (i) causa iscritta al r.g. n. 25595/2012: accoglimento del ricorso; (ii) causa iscritta al r.g. n. 25601/2012: accoglimento del ricorso; (iii) causa iscritta al r.g. n. 25610/2012: dichiararsi cessata la materia del contendere, in subordine, rigetto del ricorso; (iv) causa iscritta al r.g. n. 25641/2012: accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso n. 25595/2012 proposto da: 1. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso con quattro motivo contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], rimasta intimata, avverso la sentenza della Commissione tributaria r.g. nn. 25595, 25601, 25610, 25641 del 2012 3 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] regionale della Toscana (sezione staccata di Livorno) che, in controversia concernente il recupero a tassazione, ai fini dell'Irpef, per il 2006, del reddito di partecipazione alla [OSCURATO:PERSONA], della quale [OSCURATO:PERSONA] era socio con una quota del 33,33%, ha confermato la sentenza di primo grado (che aveva annullato l'avviso) sul rilievo che, nella stessa udienza, il Collegio aveva rigettato l'appello dell'ufficio contro la sentenza di primo grado di annullamento dell'atto impositivo emanato nei confronti della società. Ricorso n. 25601/2012 2. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso con quattro motivo contro [OSCURATO:PERSONA], rimasto intimato, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana (sezione di Livorno) che, in controversia concernente il recupero a tassazione, ai fini dell'Irpef, per il 2006, del reddito di partecipazione alla [OSCURATO:PERSONA], della quale il contribuente era socio con una quota del 33,33%, ha confermato la sentenza di primo grado (che aveva annullato l'avviso) sul rilievo che, nella stessa udienza, il Collegio aveva rigettato l'appello dell'ufficio contro la sentenza di primo grado di annullamento dell'atto impositivo emanato nei confronti della società. Ricorso n. 25610/2012 proposto da: 3. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso con un unico motivo contro la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione, che ha resistito con controricorso, nonché nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, infine, di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede del socio [OSCURATO:PERSONA], rimasti intimati, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana (sezione staccata di Livorno) che — in controversia concernente l'impugnazione dell'avviso di accertamento per maggiore Ires, e per il disconoscimento dell'eccedenza di un r.g. nn. 25595, 25601, 25610, 25641 del 2012 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] credito IVA, per il 2006 (conseguente al rigetto dell'interpello disapplicativo della disciplina delle società non operative [c.d. società di comodo] a causa dell'assenza di situazioni oggettive ostative al raggiungimento dei ricavi minimi di legge) —, ha confermato la sentenza di primo grado (che aveva annullato l'avviso) sul rilievo che, in aderenza alla sentenza di primo grado, la disapplicazione della disciplina delle società di comodo era giustificata dalla circostanza che la società svolgeva soltanto attività di locazione dei propri beni immobili. Ricorso n. 25641/2012 proposto da: 4. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso con quattro motivo contro [OSCURATO:PERSONA], rimasto intimato, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana (sezione staccata di Livorno) che, in controversia concernente il recupero a tassazione, ai fini dell'Irpef, per il 2006, del reddito di partecipazione alla [OSCURATO:PERSONA], della quale il contribuente era socio con una quota del 33,33°/0, ha confermato la sentenza di primo grado (che aveva annullato l'avviso) sul rilievo che, nella stessa udienza, il Collegio aveva rigettato l'appello dell'ufficio contro la sentenza di primo grado di annullamento dell'atto impositivo emanato nei confronti della società. Riunione dei procedimenti nn. 25595, 25601, 25641 del 2012 5. Alla pubblica udienza del 04/1.2/2019, la Corte, in diversa composizione, ha disposto la riunione per ragioni di connessione dei procedimenti (nei confronti di due soci e dell'erede di altro socio) aventi r.g. nn. 25601 e 25641 del 2012, al procedimento avente r.g. n. 25595 del 2012; inoltre, ha rinviato le cause a nuovo ruolo dopo avere dato atto che la difesa dei ricorrenti aveva presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6, del d.l. n. 119 del 2018, che analoga domanda era stata depositata dal difensore della società, r.g. nn. 25595, 25601, 25610, 25641 del 2012 5 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e, infine, che la difesa dei contribuenti avanzava istanza di trattazione congiunta delle cause riguardanti la società e i soci. Pubblica udienza del 07/12/2021 6. Preliminarmente va disposta la riunione, per connessione, della causa avente r.g. n. 25610/2012, alle cause a suo tempo riunite aventi r.g. nn. 25595, 25601 e 25641 del 2012. Il giudizio nei confronti della società e dei soci (avente r.g. n. 25610/2012) è rimasto sospeso per effetto dell'istanza della difesa dei contribuenti, datata 25/10/2018, di sospensione ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. 7. Con atto datato 22/05/2019, la difesa della società (e dei contribuenti) ha depositato le domande di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti (ex artt. 6, 7, del d.l. n. 119/2018) relative agli atti impositivi notificati rispettivamente alla società e alle tre persone fisiche, corredate delle quattro quietanze Mod.F24 di versamento degli importi dovuti a titolo di condono, ed ha chiesto la fissazione dell'udienza, successivamente al periodo di sospensione (ovverosia dopo il 31/12/2020), ai fini della declaratoria della cessazione della materia del contendere. 8. Entro il 31/12/2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13, dell'art. 6, del citato d.l. n. 119 del 2018, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; pertanto, ai sensi di tale comma 13, dell'articolo 6, il processo va dichiarato estinto; alla stregua di quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 13 (che disciplina l'analoga ipotesi in cui il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente), le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Al riguardo si precisa che il principio secondo cui le spese del giudizio estinto r.g. nn. 25595, 25601, 25610, 25641 del 2019 6 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] restano a carico della parte che le ha anticipate nasce in via generale dall'art., 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992. 9. Con riferimento alla prospettata declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. punto 7), in continuità con Cass. Sez. L. 02/05/2019, n. 11540, si rileva che l'ufficio finanziario non ha depositato memoria per l'odierna adunanza, nulla ha osservato ed in particolare nulla ha eccepito sulla mancata notificazione dei documenti prodotti con la menzionata memoria del 22/05/2019, che, evidentemente, devono ritenersi comunque conosciuti (e, del resto, l'Agenzia non ha eccepito che non le siano stati notificati, ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.). Il che comporta che di essi si debba tenere conto e che anzi si debba reputare che l'ufficio concordi sulla verificazione della causa estintiva documentata in atti. Secondo i princìpi indicati da Cass. n. 24083 del 2018, si è in presenza di una fattispecie d'estinzione ex lege del processo di cassazione per il verificarsi della fattispecie legale della definizione agevolata. 10. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (negli stessi termini, Cass.08/07/2021, n. 19419, nonché: Cass. 12/10/2018, n. 25485, in tema di definizione agevolata ex art. 11, d.l. n. 50 del 2017, conv. con mod. dalla legge n. 96 del 2017; Cass. 10/10/2019, n. 25529, in tema di definizione agevolata ex art. 6, d.l. n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla legge n. 225 del 2016). r.g. nn. 25595, 25601, 25610, 25641 del 2012 7 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M. La Corte conferma il provvedimento di riunione del 04/12/
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