CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 ottobre 2023
Cassazione n. 49760/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE di APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato con procedura de plano 21-27522/2023 IN.FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso, soggettivamente complesso, va dichiarato inammissibile per intempestività, giacché depositato presso la Cancelleria del giudice a quo solo in data 30 giugno 2023, oltre il termine perentorio di 30 giorni previsto dall'art. 585, corna 1, lett. b), cui devono aggiungersi 15 giorni (processo in absentia) indicati al comma 1 bis dello stesso art. 585 cod. proc. pen., calcolato in relazione al termine (15 giorni) indicato dal legislatore, allorquando il giudice non indichi un termine diverso (sent. del 17 aprile 2023), per il deposito della motivazione e scadente in data 17 giugno 2023 (1° giugno più 15 gg.). La declaratoria di inammissibilità va adottata con procedura de plano per l'aspetto obiettivo del vizio rilevato (manifesta intempestività), ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in eurc tremila, per ciascuno dei ricorrenti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2023 Il consigliere estensore La Presidente