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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34669/2026

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to a BARI il 17/09/1985 avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile; rilevato che il motivo relativo all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. — peraltro genericamente — è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine quattro, cinque e sei della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo, con cui il ricorrente ha censurato la mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena, nonostante il sensibile discostamento della pena base dal minimo edittale, è manifestamente infondato, atteso che la pena base è stata determinata nel minimo edittale e l'aumento per la continuazione è stato contenuto in un mese di reclusione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P. Q. M. Dic P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] apozzi (C- i L'ASSISTENTE )IZIARIO Dou.SSO Ktnii nente j 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a BARI il 17/09/1985 avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile; rilevato che il motivo relativo all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. — peraltro genericamente — è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine quattro, cinque e sei della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo, con cui il ricorrente ha censurato la mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena, nonostante il sensibile discostamento della pena base dal minimo edittale, è manifestamente infondato, atteso che la pena base è stata determinata nel minimo edittale e l'aumento per la continuazione è stato contenuto in un mese di reclusione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dic P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] apozzi (C- i L'ASSISTENTE )IZIARIO Dou.SSO Ktnii nente j 2
Sentenza Cassazione n. 34669/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris