CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 aprile 2025
Cassazione n. 29716/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 20 marzo 2025 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti il provvedimento impugnato e il ricorso udita la reazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina con la quale è stato rigettato l'appello proposto avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di sostituzione della misura custodiale con gli arresti donniciliari in comunità terapeutica; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta tardivamente; rilevato, infatti, che l'avviso di deposito dell'ordinanza impugnata è stato notificato sia ai difensori del ricorrente che a quest'ultimo in data 11 aprile 2025, mentre il ricorso per cassazione è stato depositato telematicamente il 26 aprile 2025; ritenuto, dunque, che detto deposito è avvenuto dopo la scadenza del termine di dieci giorni previsto dall'art. 311 cod. proc. pen. ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]