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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 10130/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30810/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale cessionaria dei crediti vantati da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della ASL quale cessionaria dei crediti vantati da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della ASL n.1 di AVEZZANO - SULMONA - L'AQUILA, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 70, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] S .

P .

A . , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende giusta procura allegata al controricorso -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] n. 1 di AVEZZANO - SULMONA - L'AQUILA, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura a margine del controricorso -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 1650/2017depositata il

14.9. 2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n.592/2013 depositata il 10.9.2013 il Tribunale di Avezzano dichiarava il difetto di legittimazione passiva sia della Regione [OSCURATO:PERSONA] che della [OSCURATO:SOCIETA], accoglieva l'opposizione promossa dalla ASL 1 Avezzano-Sulmona - L’Aquila avverso il decreto ingiuntivo n. 184/2007 con il quale il Tribunale di Avezzano le ingiungeva di pagare la somma di €1.993.021,96, oltre interessi ex D.lgs n. 231/2002, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., di seguito [OSCURATO:SOCIETA]. , ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale cessionaria dei crediti vantati da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della suddetta ASL, per una serie di prestazioni sanitarie (degenze in residenza assistenziale, ricoveri fuori regione e in “cogestione”) effettuate nel periodo da novembre 2004 a dicembre 2005.

Il Tribunale riteneva non sussistente un valido titolo su cui fondare la pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla [OSCURATO:SOCIETA], non avendo questa fornito prova dell'accreditamento né della sottoscrizione di un contratto con la Regione, come previsto dall'art. 8 quinquies d.lgs 502/92, per i ricoveri in R.A. ed in regime di cogestione, nonché per mancanza di prova delle prestazioni effettuate, quanto ai ricoveri fuori regione.

Il Tribunale revocava, pertanto, il decreto ingiuntivo e dichiarava inammissibile ladomanda ex art 2041 c od. c iv . formulata dall'opposta, in quanto estranea al tema d'indagine introdotto in giudizio dall'opponente e, pertanto, non ammissibile come reconventio reconventìonis, condannando la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle spese di lite sia in favore della ASL che delle chiamate in causa Regione [OSCURATO:SOCIETA]..

2. Con sentenza n.1650/2017 pubblicata il 14-9-2017 la Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la citata sentenza del Tribunale di Avezzano, condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di tutte le parti appellate.

La Corte territoriale, per quanto ora di interesse, nel condividere le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, ha rilevato che: a) non era stata fornita dalla soci i contratti del 28.1.2003 e del 25.9.2003, essendo entrambi scaduti, non potevano, pertanto, essere soggetti ad alcuna proroga né tacita (stante il divieto di rinnovo dei contratti pubblici ex art. 6 L.537/93), né espressa, in quantole competenze erano state demandate all'[OSCURATO:PERSONA] che solo sulla base dei passaggi istituzionali necessari avrebbe potuto stilare contratti ad hoc nel rispetto della normativa, con le strutture private accreditate; e) quanto ai ricoveri fuori regione, mancava la prova delle prestazioni rese, stante il nuovo sistema di remunerazione delle stesse a tariffa in base a un costo prestabilito, non essendo all’uopo dimostrazione sufficiente il solo contratto o le fatture, in difetto di produzione dei tabulati dei pazienti ricoverati; f) la domanda di ingiustificato arricchimento era inammissibile, come da giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.

S.U. n.26128/2010).

3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito per brevità UBI) propone ricorso, affidato a sei motivi, nei confronti della ASL 1 Avezzano-Sulmona -L’Aquila, della Regione [OSCURATO:SOCIETA]., che resistono con separati controricorsi.

4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..

Le controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

5. La ricorrente denuncia: i)con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. in relazione al D.Lgs. 502/92, alla L. 724/94 ed alla L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 146/96, così come modificata dall'art. 117 della L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 15/04, con la quale si era istituito l'[OSCURATO:PERSONA] in sostituzione del precedente organismo denominato [OSCURATO:PERSONA] per la Centralizzazione degli Acquisti, nonché dell’art. 12 preleggi, per avere la Corte di merito ritenuto necessaria la stipula di qualsivoglia contratto o rinnovo contrattuale per le prestazioni sanitarie da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] in luogo del Direttore Generale della AUSL, ovvero per aver ritenuto comunque necessaria l'avvenuta stipula degli accordi ex art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92, con ulteriore violazione di legge ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 15 delle preleggi, all'art. 21 septies L. 241/90 e del principio di gerarchia delle fonti del diritto, nonché per avere la Corte territoriale conferito validità ed efficacia ad unatto amministrativo (DGR [OSCURATO:PERSONA] 753/04 depositata sub n. 7 dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo) in contrasto con la normativa regolante il [OSCURATO:PERSONA] di cui D.Lgs. 502/92, laddove erano state affidate all'[OSCURATO:PERSONA] non delegabili competenze e le prerogative spettanti alla ASL in persona del suo Direttore Generale; ii) con il secondo motivo, l’errata valutazione del materiale probatorio con riferimento alla sussistenza dell'accreditamento provvisorio di cui alla L. 724/94 e DGR [OSCURATO:PERSONA] n. 180/97 e n. 1642/97 e del conseguente rapporto contrattuale, nonché della legittimazione della Casa di Cura ad erogare prestazioni per conto della ASL - Art. 360 n. 4 cod. proc. civ. in relazione all'art. 115 cod. proc. civ. ed all'art. 132 II comma n. 4. cod. proc. civ.; iii) con il terzo motivo , l’errata interpretazione della legge di riforma del [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto indispensabile la sottoscrizione del contratto previsto dall'art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92 e succ. mod. ai fini del pagamento del corrispettivo in favore delle Case di Cura provvisoriamente accreditate - Violazione e falsa applicazione di norme di cod. proc. civ. cod. proc. civ. cod. proc. civ. cod. proc. civ. cod. proc. civ. messa pronuncia sulla domanda di condanna rivolta nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. s .p. a . e della Regione [OSCURATO:PERSONA], chiamate in causa a seguito del difetto di legittimazione passiva eccepito dall'opponente AUSL -Art. 360 n. 4 cod. proc. civ.in relazione all'art. 112 cod. proc. civ. .

6. I primi tre motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

6.1. Secondo un indirizzo consolidato, invero, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell'accreditamento - previsto dall'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e poi integrato dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 - non ha modificato la natura del rapporto esistente tra l'Amministrazione e le strutture private, che rimane di natura sostanzialmente concessorio.

Ne consegue che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali (Cass. 1740/2011, a sproposito citata anche dal ricorrente; Cass. 17711/2014; Cass.23657/2015; Cass.S.U. 16336/2019; Cass. 7019/2020).6.2.

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha accertato in fatto ‒ e la ratio decidendi non è stata specificamente censurata ‒ che la società appellante non aveva fornito la prova dell’accreditamento, «neanche a titolo provvisorio», in capo alla clinica [OSCURATO:SOCIETA], cessionaria del credito azionato con provvedimento monitorio dalla UBI, il che già comporta l’esclusione di qualsiasi onere finanziario a carico dell’amministrazione per le prestazioni erogate dalla struttura sanitaria in questione, per ricoveri assistenziali e in regime di cogestione relativi al periodo novembre 2004-dicembre 2005.

La Corte di merito ha, altresì, accertato che non era stato sottoscritto alcun contratto con la Regione, ai sensi dell’art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992, atteso che sia il contratto del 28 gennaio 2003, per la struttura sanitaria assistenziale Torricella, che il contratto 25 settembre 2003, per la cogestione di 20 posti letto, entrambi stipulati tra la ASL e la clinica [OSCURATO:SOCIETA], erano entrambi scaduti al tempo della prestazioni oggetto del decreto ingiuntivo emesso a favore di [OSCURATO:PERSONA], in quanto entrambi di durata annuale.

Né rileva la proroga fino al 31 agosto 2005, operata con riferimento al contratto del 25 settembre 2003, con determina dei Direttore generale dell’ASL, dovendo la proroga pattuita dalle parti essere comunicata, a seguito di raccomandata spedita dall’ASL, almeno trenta giorni prima della scadenza (art. 3 del contratto) (v. sentenza di appello, p. 6).

Il che vale anche per le prestazioni di residenza assistenziali, quand’anche ‒ come ipotizza partericorrente ‒ non richiedano l’accreditamento, ma solo un’autorizzazione.

Tale ratio decidendi della sentenza impugnata ‒ relativa alla mancata formale proroga dei contratti ‒ non è stata neppure specificamente attinta dai motivi di ricorso.

Per contro, al riguardo si è affermato che devesi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell'art. 8 quinquies del citato d.lgs. n. 502 del 1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per facta concludentia, atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta (Cass. 7019/2020).

6.3. Il riferimento contenuto nella sentenza impugnata all’istituzione dell’Ufficio unico degli acquisti è una motivazione ad abundantiam, a fronte della constatata assenza di accreditamento e di validi e specifici contratti che consentissero all’ASL il pagamento delle prestazioni rese dall’[OSCURATO:SOCIETA].

Ebbene, è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam, in quanto la stessa, non costituendo una ratio decidendi della statuizi one, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse (Cass.18429/2022; Cass. 8755/2018).

7. Il quarto motivo (mancato pagamento dei ricoveri fuori regione) è inammissibile, poiché non censura la ratio decidendi secondo cui ‒ sebbene fossero stati prodotti i relativi contratti ‒ gli stessi e le fatture non consentivano di ritenere provate tali prestazioni, in quanto prive dei tabulati dei pazienti ricoverati.

Né rileva l’eventuale ‒ non dimostrata dal ricorrente con autosufficiente deduzione ‒ non contestazione di tali prestazioni da parte dell’ASL nel giudizio di prime cure.

Ed invero, la non contestazione dei fatti non costituisce prova legale, bensì un mero elemento di prova, sicchè il giudice di appello, ove nuovamente investito ‒ come nel caso concreto ‒ dell'accertamento dei medesimi fatti, con specifico motivo di impugnazione, è chiamato a compiere una valutazione discrezionale di tutto il materiale probatorio ritualmente acquisito, senza essere vincolato alla condotta processuale tenuta dal convenuto nel primo grado del giudizio (Cass. 8708/2017; Cass.5140/2020).

8. Il quinto motivo (arricchimento senza causa) è infondato, anche se la motivazione della sentenza di appello va corretta, ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod.proc. c iv . .

La ricorrente ‒ denunciando la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione ‒ si duole del fatto che la Corte d’appello abbia ritenuto inammissibile la domanda ex art. 2041 cod. c iv ., proposta da [OSCURATO:PERSONA] nella comparsa di costituzione del giudizio diopposizione a decreto ingiuntivo, instaurato dall’ASL ingiunta, in quanto l’opponente si sarebbe limitata a contestare la pretesa creditoria azionata, «per inesistenza del debito e mancanza del titolo giustificativo», senza introdurre alcun thema decidendi nuovo che richiedesse, da parte dell’opposta, la proposizione di una reconventio reconventionis.

Sostiene, per contro, il ricorrente che l’opponente ASL avrebbe introdotto un nuovo tema di indagine, col negare la sussistenza di un titolo contrattuale a fondamento della domanda dell’ASL, a fronte del quale l’opposto [OSCURATO:PERSONA] avrebbe introdotto ‒ in via subordinata ‒ l’azione ex art. 2041 cod. civ.

Tale assunto non può essere condiviso, non essendo la motivazione della Corte viziata da assoluta contraddittorietà, ed essendo il dispositivo conforme a diritto, pur dovendo il percorso motivazionale essere correttonei termini che seguono.

Va osservato, infatti, che ‒ secondo l’indirizzo più recente delle Sezioni Unite di questa Corte‒ il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, con connesso suo depauperamento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di "arricchimento imposto" (Cass.S.U. 10798/2015; Cass.22182/2015; Cass. 15937/2017; Cass. 11209/2019; Cass.24642/2020).

La sussistenza del requisito del depauperamento, richiesto dall'art. 2041 citato come presupposto per l'esercizio dell'azione generale di arricchimento, richiede ‒ per vero ‒ la dimostrazione che il convenuto non ha alcun titolo per giovarsi di quanto corrisponde alla perdita patrimoniale, subita dall'istante senza la propria volontà e senza un'adeguata esplicita causa giuridica (Cass. 6827/2021; Cass. 18099/2009).

Nel caso concreto, [OSCURATO:PERSONA] è cessionaria del credito per le prestazioni erogate dalla struttura privata [OSCURATO:SOCIETA], e risultante dalle relative fatture, e non ha, dunque, direttamente risentito un pregiudizio diretto nel suo patrimonio, per effetto di dette erogazioni.

La ricorrente avrebbe dovuto, pertanto, dimostrare ‒ come correttamente dedotto dall’ASL nel controricorso ‒ di essersi resa cessionaria non solo delle fatture il cui importo non le è stato riconosciuto per difetto di accreditamento e di uno specifico contratto, ma anche di crediti «derivanti da un rapporto di fatto dal quale possa essere scaturito un credito a titolo di indebito arricchimento».

In altri termini, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dimostrare di essersi resa cessionaria di un credito corrispondente ad un arricchimento oggettivo dell’ASL in conseguenza di erogazioni effettuate ‒ in via di meri fatto ‒ dalla cedente.

Tali prove non risultano essere state fornite in atti, per cui la censura non può trovare accoglimento.

9. Resta assorbito il sesto motivo, essendo ininfluente stabilire il soggetto legittimato passiv amente rispetto alla pretesa creditoria azionata da [OSCURATO:PERSONA], stante l’accertata insussistenza di detto credito.

10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore di ciascuna parte controricorrente, come in dispositivo, dovendosi disporre la distrazione di quelle liquidate alla [OSCURATO:SOCIETA] in favore del difensore di detta parte, dichiaratosi antistatario.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass.

S.U. n.5314/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso ; condanna [OSCURATO:SOCIETA]., or a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla rifusione in favore dell’ASL n.1 di [OSCURATO:PERSONA]L’Aquila delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi €18.200,00, di cui €200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) e accessori di legge; condanna [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla rifusione in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi €18.200,00, di cui €200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore di detta parte, dichiaratosi antistatario;condanna [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla rifusione in favore della Regione [OSCURATO:PERSONA] delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi €13.200,00, di cui €200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) e accessori di legge.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30810/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale cessionaria dei crediti vantati da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della ASL quale cessionaria dei crediti vantati da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della ASL n.1 di AVEZZANO - SULMONA - L'AQUILA, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 70, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] S . P . A . , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende giusta procura allegata al controricorso -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] n. 1 di AVEZZANO - SULMONA - L'AQUILA, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura a margine del controricorso -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 1650/2017depositata il 14.9. 2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n.592/2013 depositata il 10.9.2013 il Tribunale di Avezzano dichiarava il difetto di legittimazione passiva sia della Regione [OSCURATO:PERSONA] che della [OSCURATO:SOCIETA], accoglieva l'opposizione promossa dalla ASL 1 Avezzano-Sulmona - L’Aquila avverso il decreto ingiuntivo n. 184/2007 con il quale il Tribunale di Avezzano le ingiungeva di pagare la somma di €1.993.021,96, oltre interessi ex D.lgs n. 231/2002, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., di seguito [OSCURATO:SOCIETA]. , ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale cessionaria dei crediti vantati da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della suddetta ASL, per una serie di prestazioni sanitarie (degenze in residenza assistenziale, ricoveri fuori regione e in “cogestione”) effettuate nel periodo da novembre 2004 a dicembre 2005. Il Tribunale riteneva non sussistente un valido titolo su cui fondare la pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla [OSCURATO:SOCIETA], non avendo questa fornito prova dell'accreditamento né della sottoscrizione di un contratto con la Regione, come previsto dall'art. 8 quinquies d.lgs 502/92, per i ricoveri in R.A. ed in regime di cogestione, nonché per mancanza di prova delle prestazioni effettuate, quanto ai ricoveri fuori regione. Il Tribunale revocava, pertanto, il decreto ingiuntivo e dichiarava inammissibile ladomanda ex art 2041 c od. c iv . formulata dall'opposta, in quanto estranea al tema d'indagine introdotto in giudizio dall'opponente e, pertanto, non ammissibile come reconventio reconventìonis, condannando la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle spese di lite sia in favore della ASL che delle chiamate in causa Regione [OSCURATO:SOCIETA].. 2. Con sentenza n.1650/2017 pubblicata il 14-9-2017 la Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la citata sentenza del Tribunale di Avezzano, condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di tutte le parti appellate. La Corte territoriale, per quanto ora di interesse, nel condividere le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, ha rilevato che: a) non era stata fornita dalla soci i contratti del 28.1.2003 e del 25.9.2003, essendo entrambi scaduti, non potevano, pertanto, essere soggetti ad alcuna proroga né tacita (stante il divieto di rinnovo dei contratti pubblici ex art. 6 L.537/93), né espressa, in quantole competenze erano state demandate all'[OSCURATO:PERSONA] che solo sulla base dei passaggi istituzionali necessari avrebbe potuto stilare contratti ad hoc nel rispetto della normativa, con le strutture private accreditate; e) quanto ai ricoveri fuori regione, mancava la prova delle prestazioni rese, stante il nuovo sistema di remunerazione delle stesse a tariffa in base a un costo prestabilito, non essendo all’uopo dimostrazione sufficiente il solo contratto o le fatture, in difetto di produzione dei tabulati dei pazienti ricoverati; f) la domanda di ingiustificato arricchimento era inammissibile, come da giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n.26128/2010). 3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito per brevità UBI) propone ricorso, affidato a sei motivi, nei confronti della ASL 1 Avezzano-Sulmona -L’Aquila, della Regione [OSCURATO:SOCIETA]., che resistono con separati controricorsi. 4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Le controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 5. La ricorrente denuncia: i)con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. in relazione al D.Lgs. 502/92, alla L. 724/94 ed alla L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 146/96, così come modificata dall'art. 117 della L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 15/04, con la quale si era istituito l'[OSCURATO:PERSONA] in sostituzione del precedente organismo denominato [OSCURATO:PERSONA] per la Centralizzazione degli Acquisti, nonché dell’art. 12 preleggi, per avere la Corte di merito ritenuto necessaria la stipula di qualsivoglia contratto o rinnovo contrattuale per le prestazioni sanitarie da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] in luogo del Direttore Generale della AUSL, ovvero per aver ritenuto comunque necessaria l'avvenuta stipula degli accordi ex art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92, con ulteriore violazione di legge ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 15 delle preleggi, all'art. 21 septies L. 241/90 e del principio di gerarchia delle fonti del diritto, nonché per avere la Corte territoriale conferito validità ed efficacia ad unatto amministrativo (DGR [OSCURATO:PERSONA] 753/04 depositata sub n. 7 dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo) in contrasto con la normativa regolante il [OSCURATO:PERSONA] di cui D.Lgs. 502/92, laddove erano state affidate all'[OSCURATO:PERSONA] non delegabili competenze e le prerogative spettanti alla ASL in persona del suo Direttore Generale; ii) con il secondo motivo, l’errata valutazione del materiale probatorio con riferimento alla sussistenza dell'accreditamento provvisorio di cui alla L. 724/94 e DGR [OSCURATO:PERSONA] n. 180/97 e n. 1642/97 e del conseguente rapporto contrattuale, nonché della legittimazione della Casa di Cura ad erogare prestazioni per conto della ASL - Art. 360 n. 4 cod. proc. civ. in relazione all'art. 115 cod. proc. civ. ed all'art. 132 II comma n. 4. cod. proc. civ.; iii) con il terzo motivo , l’errata interpretazione della legge di riforma del [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto indispensabile la sottoscrizione del contratto previsto dall'art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92 e succ. mod. ai fini del pagamento del corrispettivo in favore delle Case di Cura provvisoriamente accreditate - Violazione e falsa applicazione di norme di cod. proc. civ. cod. proc. civ. cod. proc. civ. cod. proc. civ. cod. proc. civ. messa pronuncia sulla domanda di condanna rivolta nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. s .p. a . e della Regione [OSCURATO:PERSONA], chiamate in causa a seguito del difetto di legittimazione passiva eccepito dall'opponente AUSL -Art. 360 n. 4 cod. proc. civ.in relazione all'art. 112 cod. proc. civ. . 6. I primi tre motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono in parte inammissibili ed in parte infondati. 6.1. Secondo un indirizzo consolidato, invero, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell'accreditamento - previsto dall'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e poi integrato dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 - non ha modificato la natura del rapporto esistente tra l'Amministrazione e le strutture private, che rimane di natura sostanzialmente concessorio. Ne consegue che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali (Cass. 1740/2011, a sproposito citata anche dal ricorrente; Cass. 17711/2014; Cass.23657/2015; Cass.S.U. 16336/2019; Cass. 7019/2020).6.2. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha accertato in fatto ‒ e la ratio decidendi non è stata specificamente censurata ‒ che la società appellante non aveva fornito la prova dell’accreditamento, «neanche a titolo provvisorio», in capo alla clinica [OSCURATO:SOCIETA], cessionaria del credito azionato con provvedimento monitorio dalla UBI, il che già comporta l’esclusione di qualsiasi onere finanziario a carico dell’amministrazione per le prestazioni erogate dalla struttura sanitaria in questione, per ricoveri assistenziali e in regime di cogestione relativi al periodo novembre 2004-dicembre 2005. La Corte di merito ha, altresì, accertato che non era stato sottoscritto alcun contratto con la Regione, ai sensi dell’art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992, atteso che sia il contratto del 28 gennaio 2003, per la struttura sanitaria assistenziale Torricella, che il contratto 25 settembre 2003, per la cogestione di 20 posti letto, entrambi stipulati tra la ASL e la clinica [OSCURATO:SOCIETA], erano entrambi scaduti al tempo della prestazioni oggetto del decreto ingiuntivo emesso a favore di [OSCURATO:PERSONA], in quanto entrambi di durata annuale. Né rileva la proroga fino al 31 agosto 2005, operata con riferimento al contratto del 25 settembre 2003, con determina dei Direttore generale dell’ASL, dovendo la proroga pattuita dalle parti essere comunicata, a seguito di raccomandata spedita dall’ASL, almeno trenta giorni prima della scadenza (art. 3 del contratto) (v. sentenza di appello, p. 6). Il che vale anche per le prestazioni di residenza assistenziali, quand’anche ‒ come ipotizza partericorrente ‒ non richiedano l’accreditamento, ma solo un’autorizzazione. Tale ratio decidendi della sentenza impugnata ‒ relativa alla mancata formale proroga dei contratti ‒ non è stata neppure specificamente attinta dai motivi di ricorso. Per contro, al riguardo si è affermato che devesi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell'art. 8 quinquies del citato d.lgs. n. 502 del 1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per facta concludentia, atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta (Cass. 7019/2020). 6.3. Il riferimento contenuto nella sentenza impugnata all’istituzione dell’Ufficio unico degli acquisti è una motivazione ad abundantiam, a fronte della constatata assenza di accreditamento e di validi e specifici contratti che consentissero all’ASL il pagamento delle prestazioni rese dall’[OSCURATO:SOCIETA]. Ebbene, è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam, in quanto la stessa, non costituendo una ratio decidendi della statuizi one, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse (Cass.18429/2022; Cass. 8755/2018). 7. Il quarto motivo (mancato pagamento dei ricoveri fuori regione) è inammissibile, poiché non censura la ratio decidendi secondo cui ‒ sebbene fossero stati prodotti i relativi contratti ‒ gli stessi e le fatture non consentivano di ritenere provate tali prestazioni, in quanto prive dei tabulati dei pazienti ricoverati. Né rileva l’eventuale ‒ non dimostrata dal ricorrente con autosufficiente deduzione ‒ non contestazione di tali prestazioni da parte dell’ASL nel giudizio di prime cure. Ed invero, la non contestazione dei fatti non costituisce prova legale, bensì un mero elemento di prova, sicchè il giudice di appello, ove nuovamente investito ‒ come nel caso concreto ‒ dell'accertamento dei medesimi fatti, con specifico motivo di impugnazione, è chiamato a compiere una valutazione discrezionale di tutto il materiale probatorio ritualmente acquisito, senza essere vincolato alla condotta processuale tenuta dal convenuto nel primo grado del giudizio (Cass. 8708/2017; Cass.5140/2020). 8. Il quinto motivo (arricchimento senza causa) è infondato, anche se la motivazione della sentenza di appello va corretta, ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod.proc. c iv . . La ricorrente ‒ denunciando la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione ‒ si duole del fatto che la Corte d’appello abbia ritenuto inammissibile la domanda ex art. 2041 cod. c iv ., proposta da [OSCURATO:PERSONA] nella comparsa di costituzione del giudizio diopposizione a decreto ingiuntivo, instaurato dall’ASL ingiunta, in quanto l’opponente si sarebbe limitata a contestare la pretesa creditoria azionata, «per inesistenza del debito e mancanza del titolo giustificativo», senza introdurre alcun thema decidendi nuovo che richiedesse, da parte dell’opposta, la proposizione di una reconventio reconventionis. Sostiene, per contro, il ricorrente che l’opponente ASL avrebbe introdotto un nuovo tema di indagine, col negare la sussistenza di un titolo contrattuale a fondamento della domanda dell’ASL, a fronte del quale l’opposto [OSCURATO:PERSONA] avrebbe introdotto ‒ in via subordinata ‒ l’azione ex art. 2041 cod. civ. Tale assunto non può essere condiviso, non essendo la motivazione della Corte viziata da assoluta contraddittorietà, ed essendo il dispositivo conforme a diritto, pur dovendo il percorso motivazionale essere correttonei termini che seguono. Va osservato, infatti, che ‒ secondo l’indirizzo più recente delle Sezioni Unite di questa Corte‒ il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, con connesso suo depauperamento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di "arricchimento imposto" (Cass.S.U. 10798/2015; Cass.22182/2015; Cass. 15937/2017; Cass. 11209/2019; Cass.24642/2020). La sussistenza del requisito del depauperamento, richiesto dall'art. 2041 citato come presupposto per l'esercizio dell'azione generale di arricchimento, richiede ‒ per vero ‒ la dimostrazione che il convenuto non ha alcun titolo per giovarsi di quanto corrisponde alla perdita patrimoniale, subita dall'istante senza la propria volontà e senza un'adeguata esplicita causa giuridica (Cass. 6827/2021; Cass. 18099/2009). Nel caso concreto, [OSCURATO:PERSONA] è cessionaria del credito per le prestazioni erogate dalla struttura privata [OSCURATO:SOCIETA], e risultante dalle relative fatture, e non ha, dunque, direttamente risentito un pregiudizio diretto nel suo patrimonio, per effetto di dette erogazioni. La ricorrente avrebbe dovuto, pertanto, dimostrare ‒ come correttamente dedotto dall’ASL nel controricorso ‒ di essersi resa cessionaria non solo delle fatture il cui importo non le è stato riconosciuto per difetto di accreditamento e di uno specifico contratto, ma anche di crediti «derivanti da un rapporto di fatto dal quale possa essere scaturito un credito a titolo di indebito arricchimento». In altri termini, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dimostrare di essersi resa cessionaria di un credito corrispondente ad un arricchimento oggettivo dell’ASL in conseguenza di erogazioni effettuate ‒ in via di meri fatto ‒ dalla cedente. Tali prove non risultano essere state fornite in atti, per cui la censura non può trovare accoglimento. 9. Resta assorbito il sesto motivo, essendo ininfluente stabilire il soggetto legittimato passiv amente rispetto alla pretesa creditoria azionata da [OSCURATO:PERSONA], stante l’accertata insussistenza di detto credito. 10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore di ciascuna parte controricorrente, come in dispositivo, dovendosi disporre la distrazione di quelle liquidate alla [OSCURATO:SOCIETA] in favore del difensore di detta parte, dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso ; condanna [OSCURATO:SOCIETA]., or a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla rifusione in favore dell’ASL n.1 di [OSCURATO:PERSONA]L’Aquila delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi €18.200,00, di cui €200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) e accessori di legge; condanna [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla rifusione in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi €18.200,00, di cui €200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore di detta parte, dichiaratosi antistatario;condanna [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla rifusione in favore della Regione [OSCURATO:PERSONA] delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi €13.200,00, di cui €200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) e accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versam
Sentenza Cassazione n. 10130/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris