CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 giugno 2022
Cassazione n. 09178/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data 8 aprile 2022 il Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Roma ha determinato la pena da eseguire nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], fissando il fine pena per il giorno 17 novembre 2025. Il provvedimento ha tenuto conto che con sentenza in data 6 aprile 2022 la Corte di cassazione, pronunciando a seguito di richiesta di rescissione del giudicato, aveva revocato la sentenza in data 22 gennaio 2016 del Tribunale di Roma, divenuta irrevocabile in data 1° marzo 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre di reclusione ed C 1.600 di multa. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], premesso che l'esecuzione della pena in atto aveva titolo nel provvedimento di cumulo disposto dal pubblico ministero in data 28 settembre 2021, che, tenuto conto della pena inflitta con la sentenza in data 22 gennaio 2016 del Tribunale di Roma, aveva determinato la pena da scontare in anni sei, mesi cinque e giorni 26 di reclusione e in mesi otto di arresto, ha chiesto che fosse disposta la sospensione dell'esecuzione e ripristinata la detenzione domiciliare provvisoria. 2. Con ordinanza depositata in data 23.6.2022 il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza, osservando che, anche non computando la pena inflitta dalla condanna revocata, la pena detentiva da scontare era superiore ad anni 4, e dunque non doveva essere disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen.; inoltre, alla data del provvedimento di esecuzione nei confronti del Seferovic non era più in atto la misura degli arresti domiciliari; infine, la pena inflitta nel procedimento in relazione al quale erano stati applicati gli arresti domiciliari era ormai interamente espiata. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo vengono denunciati violazione della legge processuale e difetto di motivazione. Nella determinazione della pena da scontare non era stato considerato il periodo di carcerazione pre-sofferto, di tal che la pena detentiva da scontare doveva essere determinata in anni due, mesi sei e giorni 26, pena rientrante nel limite entro il quale va disposta la procedura della sospensione dell'ordine di esecuzione.4. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e ne va pronunciata l'inammissibilità. L'originaria richiesta della parte è stata respinta sul fondamentale rilievo che, ove il pubblico ministero non avesse tenuto conto della pena inflitta dalla sentenza di condanna poi revocata, comunque la pena detentiva da eseguire era superiore ad anni quattro, e dunque non era consentita la sospensione dell'ordine dell'esecuzione. Il ricorso deduce che, invece, la pena da eseguire era inferiore ad anni quattro, in quanto doveva essere considerato il periodo di carcerazione già sofferta dal 7 novembre 2018 al 18 maggio 2021. Il dato viene, dal ricorrente, fondato sul provvedimento di cumulo adottato in data 28 settembre 2021 dal pubblico ministero, e allegato al ricorso. Dall'esame di detto provvedimento, invero, non risulta l'indicato periodo di carcerazione, bensì altri periodi, di cui il pubblico ministero tiene conto nel determinare la pena residua da scontare. In particolare, vi è espressa menzione del periodo dal 7 novembre 2018 al 28 maggio 2020, periodo che viene correttamente detratto dalla pena inflitta. Il ricorso, dunque, è manifestamente infondato. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle o ammende.