CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41692/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, in punto di responsabilità e qualificazione giuridica, sono privi di specificità, reiterando meramente censure già disattese, e tendono a prefigurare, sulla base delle dichiarazioni rese dall'imputata, una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui agli artt. 56, 110 e 628, secondo comma, cod. pen., ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4, in tema di piena concorsualità della condotta sottrattiva, ferma restando la diretta perpetrazione della violenza, al fine di conseguire l'impunità); Considerato che il terzo motivo, che contesta la mancata sostituzione delle pene detentive brevi ex artt. 20-bis cod. pen. e 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, è generico (non confrontandosi con la prognosi infausta posta in sentenza a fondamento del rigetto, ex art. 58, legge n. 689 del 1981) e comunque manifestamente infondato, risultando ostativo il titolo di reato, ai sensi dell'art. 59, legge n. 689 del 1981, che richiama il novero dei reati previsto dall'art. 4-bis, comma 1-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 (tra i quali è ricompresa la rapina). ritenuto che la censura inerente al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata in quanto l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto con specifica e dettagliata motivazione (si veda, in particolare, pag. 4); osservato che le ulteriori doglianze, relative alle attenuanti generiche e alla recidiva contestata, sono prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 set