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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 febbraio 2023

Cassazione n. 11310/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio quanto alle pene accessorie; letta la memoria della difesa dell'imputato la quale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di appello di Milano con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 11 aprile 2022, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Roma del 9 novembre 2021, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 424 e 628 cod.pen. ad anni 3, mesi 8 di reclusione ed C 2000,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato lamentando con unico motivo violazione di legge nella parte in cui la corte di appello pur riducendo la pena non aveva modificato le statuizioni di primo grado sulle pene accessorie.

Con successiva memoria la difesa dell'imputato produceva dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta personalmente dal ricorrente.

CONSIDERATO.

IN DIRITTO 2.1 A seguito dell'intervenuta rinuncia al ricorso da parte dell'imputato lo stesso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591 cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.

Roma, 28 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] E EST.

I razio Pardo \..

A A .

Lu „) IDENTE Giova iotallevi [OSCURATO:PERSONA]> SECONDA SEZIONE P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio quanto alle pene accessorie; letta la memoria della difesa dell'imputato la quale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di appello di Milano con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 11 aprile 2022, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Roma del 9 novembre 2021, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 424 e 628 cod.pen. ad anni 3, mesi 8 di reclusione ed C 2000,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato lamentando con unico motivo violazione di legge nella parte in cui la corte di appello pur riducendo la pena non aveva modificato le statuizioni di primo grado sulle pene accessorie. Con successiva memoria la difesa dell'imputato produceva dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta personalmente dal ricorrente. CONSIDERATO. IN DIRITTO 2.1 A seguito dell'intervenuta rinuncia al ricorso da parte dell'imputato lo stesso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591 cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1.500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende. Roma, 28 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] E EST. I razio Pardo \.. A A . Lu „) IDENTE Giova iotallevi [OSCURATO:PERSONA]> SECONDA SEZIONE P
Sentenza Cassazione n. 11310/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris