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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023

Cassazione n. 49893/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 82) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato.

Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argonnentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne l'affermazione di responsabilità, risultando pacificamente accertata la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, avendo l'imputato ammesso sin da subito agli agenti di non essere in possesso della patente di guida, in quanto mai ottenuta, risultando il medesimo privo di idoneo documento di guida per ben due volte a distanza di pochi mesi.

Anche sul diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. sussiste congrua e logica motivazione, stante la riscontrata assenza di elementi positivamente valutabili a tali fini, secondo una valutazione di merito insindacabile in questa sede.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il Pre5id

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 82) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argonnentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne l'affermazione di responsabilità, risultando pacificamente accertata la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, avendo l'imputato ammesso sin da subito agli agenti di non essere in possesso della patente di guida, in quanto mai ottenuta, risultando il medesimo privo di idoneo documento di guida per ben due volte a distanza di pochi mesi. Anche sul diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. sussiste congrua e logica motivazione, stante la riscontrata assenza di elementi positivamente valutabili a tali fini, secondo una valutazione di merito insindacabile in questa sede. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il Pre5id
Sentenza Cassazione n. 49893/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris