CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 gennaio 2026
Cassazione n. 13936/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione emessadalla Corte di Appello di Napoli in data 14 giugno 2024, con cui è stata confermata ladecisione emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 28 novembre 2022.Con unico motivo si deduce l'avvenuta estinzione dei reati, commessi il 9/11 febbraio2011, per intervenuta prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato. Pur considerando la recidiva reiterata e le intervenutesospensioni (per 180 giorni), il tempo massimo di estinzione è decorso in data 9/11 febbraio2024, dunque in un momento antecedente alla emissione della decisione di secondo grado.Va pertanto emessa decisione di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' i reati sono estinti per prescrizione.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]