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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 giugno 2025

Cassazione n. 18859/2025

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ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19916/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ;rappresentati e difesi d all’avv.to [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale in atti; -ricorrenti- contro- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappres. p.t.,, rappresentata e difesadall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale in atti; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, in persona del legale rappres. p.t., rappres. e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, n. 38/2021, pubblicata in data 14.01.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione datato 8 novembre 2016 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] spa deducendo una presunta responsabilità di quest'ultima in relazione a due suoi acquisti di titoli azionari e obbligazionari emessi dalla stessa convenuta , chiedendo: in via principale, di accertare l’apocrifia delle sottoscrizioni apposte su una serie di documenti relativi agli investimenti per cui è causa; conseguentemente, di dichiarare la nullità del contratto di deposito titoli a custodia e amministrazione n. 2102384 per difetto della necessaria formascritta e delle operazioni di sottoscrizione/acquisto delle azioni [OSCURATO:PERSONA] per difetto della necessaria forma scrittae, per l’effetto, di disporre la restituzione della somma complessiva di Euro 28.075,00, oltre agli interessi legali dal giorno del pagamento; in via subordinata, di accertare “il grave inadempimento della convenuta delle obbligazioni a suo carico, sia nella fase delle trattative che in sede di stipulazione e di esecuzione del contratto di cui è causa” e “dichiarare la risoluzione per grave inadempimento della convenuta del contratto di intermediazione finanziaria … nonché dei successivi ordini di acquisto/sottoscrizione delle azioni [OSCURATO:PERSONA]” e, per l’effetto, di disporre la restituzione della complessiva somma di Euro 28.075,00, oltre agli interessi legali dal giorno del pagamento; iii) in via ulteriormente subordinata, di “dichiarare la responsabilità precontrattuale della convenuta e per l’effetto condannarla al risarcimento del danno pari alle somme investite dall’attore ed ammontanti adeuro 28.075,00 nonché degli interessi legali oltre alla differenza tra valore nominale e prezzo di acquisto, qualora superiore, alle cedole non riscosse, ed al reddito che sarebbe derivato da fonti alternative di investimento ovvero nella misura che verrà determinata in corso di causa, anche in via equitativa, ed agli interessi dal dovuto al saldo ed alla rivalutazione monetaria”.

Con ordinanza di data 10.7.2017 veniva dichiarata l’interruzione del giudizio, in seguito a sottoposizione della Banca alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, disposta con decreto Legge n. 99/2017 (convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n. 121) e adottata con D.M. n. 186, di pari data.

Con ricorso in riassunzione depositato il 24.10.2017 e notificato a mezzo p.e.c. in data 25 gennaio 2018 solamente ad [OSCURATO:PERSONA] spa, gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] riformulavano le domande originariamente proposte, ribadendo la pretesa nullità dei contratti di acquisto di azioni della [OSCURATO:PERSONA] da parte dell’attore per apocrifia delle sottoscrizioni, con efficacia retroattiva e conseguente inesistenza dello statusdi azionista in capo all'investitore che – di conseguenza – si sarebbe dovuto equiparare “..a un semplice correntista di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - ora di [OSCURATO:PERSONA] ”, con conseguente estraneità della vertenza pendente rispetto ai “casi di esclusione di cui all'art. 3 del DL n. 99 del 25 giugno 2017”.

Nel giudizio così riassunto si costituiva [OSCURATO:PERSONA] spa, eccependo l'avvenuta estinzione del giudizio per mancata riassunzione dello stesso nei confronti del successore universale di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo posta in stato di liquidazione coatta amministrativa, e comunque la propria carenza di legittimazione passiva sostanziale in relazione al contenzioso, pacificamente escluso dall'“[OSCURATO:PERSONA]”, oggetto di cessione dalla procedura di L.C.A. alla stessa [OSCURATO:PERSONA], con contestazione, in via subordinata di merito, delle domande avversarie nell'an e nel quantum.

Nella causacosì riassunta interveniva volontariamente la procedura di L.C.A., la quale confermava la propria esclusiva legittimazione passiva con riguardo alle domande attoree, in relazione alle quali chiedeva la declaratoria di improcedibilità ex art. 83 TUB e, in subordine,il rigetto per infondatezza.

Con sentenza n. 1034/2019 pubblicata il 15.05.2019 e notificata il 21.05.2019, il Tribunale accoglieva le eccezioni pregiudiziali/preliminari della procedura diL.C.

A . e di [OSCURATO:PERSONA] spa,dichiarando l'improcedibilità del giudizio nei confronti della prima e la carenza di titolarità dal lato passivo della seconda rispetto alle domande azionate.

Con sentenza depositata in data 14.01.2021, la Corte d'Appello di Venezia rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi dell’attore originario, osservando che: oggetto del contratto di cessione non era stata l’azienda bancaria esercitata da [OSCURATO:PERSONA] o un suo ramo d’azienda, ma un insieme di rapporti bancari individuati per categorie, definito “insieme aggregato” dal quale, in conformità dell’art. 3 del DL 99/17, comma 1 lett. b), restavano esclusi” … i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse…”; il contratto di cessione dava attuazione alla previsionenormativa di cui al punto 3.1.4, lett. b), specificando che restavano esclusi dalla cessione e, pertanto, non erano parte dell’insieme aggregato e non erano dunque trasferite a ISP, le attività escluse e le passività escluse e, tra queste ultime, …iv) i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle banche in LCA (ivi inclusi quelli oggetto di offerte di transazione presentate dalle banche in LCA stesse nel 2017), nonché i relativi fondi;…”; pertanto, il rapporto dedotto in causa non faceva parte dell’insieme aggregato trasferito a [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza della espressa ed assoluta esclusione dall’oggetto della cessione (che doveva essere affermata anche in quanto la pretesa passività non emergeva dalle scritture contabili, requisito di carattere generale in ogni caso applicabile per il trasferimento delle passività).

Hene, [OSCURATO:PERSONA], NimeteLamani, [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] , ricorrono i n cassazione con tre motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] spa e la procedura di L .

C .

A. di [OSCURATO:PERSONA] spa, con rispettivi controricorsi illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, i ricorrenti invocano l’ esistenza di un ac cordo transattivo derivante da uno scambio di corrispondenza intervenuto nel giugno 2017 tra i loro legali e [OSCURATO:PERSONA] in bonis, che avrebbe comportato la cessazione della materia del contendere.

Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 1362 e 1363, cc, per aver la Corte d’appello erroneamente interpretato la domanda sin dall’origine proposta in giudizio, ritenendo che [OSCURATO:PERSONA] avesse agito quale azionista/obbligazionista di [OSCURATO:PERSONA], mentre invece – stante la nullità/inesistenza, per difetto di sottoscrizione, del contratto quadro nella cui cornice erano stati effettuati gli acquisti delle azioni [OSCURATO:PERSONA] –egli aveva agito quale mero correntista nell’ambito di un rapporto di conto corrente migrato a [OSCURATO:PERSONA] all’esito del contratto di cessione di aziende intercorso con [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione coatta amministrativa.

Il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 3 comma 1 lett. b), in relazione all'art. 3, comma 1 lett. c), del decreto legge 99/17, convertito nella legge 121/17 in quanto la causa non verteva sui debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche, bensì sulle “controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”.

Il terzo motivo deduce omesso esame di fatto decisivo, per non aver la Corte territoriale, in particolare, valutato l’art. 3.1.2, lett. b)- punto VIII- del contratto di cessione d’azienda, ritenendo che la causa rientrasse nelle “passività incluse”, contemplate dallo stessocontratto.

Preliminarmente, va osservato che sono inammissibili le eccezioni di rito sollevate nel controricorso della procedura di L.C.A. (per mancata esposizione dei fatti e dei motivi di ricorso; per carenza di autosufficienza).

Invero, i fatti di causa e le ragioni di diritto sono esposti in maniera sufficientemente chiara,non emergendo con evidenza i rilievi esposti; in particolare, nel ricorso sono stati puntualmente richiamati i vari documenti prodotti nei gradi di merito.

Né ha pregio l’eccezione preliminare afferente alla cessazione della materia del contendere,sia perché riguardante una que stione nuova, sia perché fondatasu due documenti prodotti sol o con il ricorso per cassazione, e che avrebbero potuto essere allegati nella fase d’appello.

Peraltro, giova rilevare che, come replicato dalla controricorrente procedura di L.C.A., nella compar sa conclusionale di primo grado l’attore aveva dichiarato che non era stato possibile concludere la transazione in questione a causa dell’interruzione del giudizio in ragione dell’intervenuta apertura della suddetta procedura.

Il secondomotivo è in parte in ammissibile e in parte infondato .

Secondo l’orientamento di questa Corte, in tema di controversie intraprese da o contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. o [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., poi sottoposte a liquidazione coatta amministrativa durante i rispettivi giudizi, non si verifica il subentro di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nella posizione sostanziale e processuale delle banche suddette nelle liti pendenti alla data (26 giugno 2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di quelle banche con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., giusta il d.l. n. 99 del 2017 (convertito dalla legge n. 121 del 2017), ed aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data predetta, atteso che tali rapporti rientrano tra quelli di cui al cd.

“contenzioso escluso” previsto nel menzionato contratto (Cass., n. 15083/2025).

In particolare, il D.L. n. 99/2017, all’art. 3 comma 1, prevede che: “restano in ogni caso esclusi dalla cessione [ a ISP, n.d.r .] anche in deroga all’articolo 2741 del codice civile: a) le passività indicate all’articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; (enfasi aggiunta);b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferiti alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse …”; il comma 3.1.4 dispone che “ai fini del presente contratto: […] (b) per ‘passività escluse si intende[…] a titolo esemplificativo, ma non esaustivo e, quindi, non faranno parte dell’[OSCURATO:PERSONA] e non saranno trasferiti a ISP: […] (iii) le passività indicate all’articolo 52, comma 1, lettera a), punti i, ii), iii) e iv), del D.Lgs. n. 180/2015; (iv)i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunqueconnessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in LCA (ivi inclusi quelli oggetto di offerte di transazione presentate dalle Banche in LCA stesse nel 2017), nonché i relativi fondi”.

Inoltre, anorma dell’art. 3, comma 2, sesto periodo, D.L. n. 99/2017 ISP “risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1”); l’art. 3, comma 2, prevede espressamente che per “contenzioso pregresso”, costituente componente delle passività incluse nell'”insieme aggregato, si debbono intendere “i contenziosi civili(e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla data di esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA o con obbligazionisti convertibilie/o subordinatiche abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate delle Banche in LCA e dai c.d.

“[OSCURATO:PERSONA]” nonché i relativi fondi.

Detto ciò, la doglianza prospetta diverse prospettazione fattuale ed interpretazione dell’oggetto della cessione,e dunque involge il merito di causa.

Inoltre, il motivo è infondato nella parte in cui prospettala questione di nullità dell’acquisto di azioni e obbligazioni emesse da [OSCURATO:PERSONA] che, a dire dei ricorrenti, una volta accertata , avrebbe conferito all’attore originario la qualità di correntista e, in tal modo, l’oggetto della causa petendiavrebbe riguardato una mera passività della banca rientrante nel perimetro della cessione a IntesaSP.

Per quanto esposto, l’acquisto di azioni ed obbligazioni da parte di [OSCURATO:SOCIETA], è pacificamente escluso dall’ambito della cessione in questione sulla scorta delle norme richiamate; ne consegue anche l’infondatezza della conseguente questione, avendo correttamente la Corte d’appello ritenuto che la domanda di nullità e di risoluzione del contratto-quadro e dei contratti d’acquisto delle suddette azioni ed obbligazioni di [OSCURATO:PERSONA] è improcedibile a norma dell’art. 83 TUB.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile, circa la sussistenza di un contenzioso pregresso nel quale rientrerebbero i crediti fatti valere dall’attore.

Alla luce della normativa sopra richiamata, il contenzioso giudiziale passivo relativo alla materia delle azioni, ancorché già pendente alla data della cessione, è escluso dalla cessione stessa, così come più in generale è escluso il contenzioso giudiziale passivo attinente alle cd. passività escluse.

La doglianza non coglie quindi la ratio decidendi ; in ogni caso, è infondata perché palesemente in contrasto con la normativa.

Il quarto motivo è del pariinammissibile.

Invero, il mancatoesame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando ildocumento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass., n. 16583/2024; n. 16812/2018).

Nel caso concreto, il ricorrente ha lamentato genericamente l’omesso esame del contratto di cessione ma, in realtà, riproponendo in sostanza le doglianza espresse nei motivi precedenti.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore di ciascunaparte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 6.200,00 di cui 200,00 per esborsi- oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19916/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ;rappresentati e difesi d all’avv.to [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale in atti; -ricorrenti- contro- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappres. p.t.,, rappresentata e difesadall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale in atti; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, in persona del legale rappres. p.t., rappres. e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, n. 38/2021, pubblicata in data 14.01.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione datato 8 novembre 2016 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] spa deducendo una presunta responsabilità di quest'ultima in relazione a due suoi acquisti di titoli azionari e obbligazionari emessi dalla stessa convenuta , chiedendo: in via principale, di accertare l’apocrifia delle sottoscrizioni apposte su una serie di documenti relativi agli investimenti per cui è causa; conseguentemente, di dichiarare la nullità del contratto di deposito titoli a custodia e amministrazione n. 2102384 per difetto della necessaria formascritta e delle operazioni di sottoscrizione/acquisto delle azioni [OSCURATO:PERSONA] per difetto della necessaria forma scrittae, per l’effetto, di disporre la restituzione della somma complessiva di Euro 28.075,00, oltre agli interessi legali dal giorno del pagamento; in via subordinata, di accertare “il grave inadempimento della convenuta delle obbligazioni a suo carico, sia nella fase delle trattative che in sede di stipulazione e di esecuzione del contratto di cui è causa” e “dichiarare la risoluzione per grave inadempimento della convenuta del contratto di intermediazione finanziaria … nonché dei successivi ordini di acquisto/sottoscrizione delle azioni [OSCURATO:PERSONA]” e, per l’effetto, di disporre la restituzione della complessiva somma di Euro 28.075,00, oltre agli interessi legali dal giorno del pagamento; iii) in via ulteriormente subordinata, di “dichiarare la responsabilità precontrattuale della convenuta e per l’effetto condannarla al risarcimento del danno pari alle somme investite dall’attore ed ammontanti adeuro 28.075,00 nonché degli interessi legali oltre alla differenza tra valore nominale e prezzo di acquisto, qualora superiore, alle cedole non riscosse, ed al reddito che sarebbe derivato da fonti alternative di investimento ovvero nella misura che verrà determinata in corso di causa, anche in via equitativa, ed agli interessi dal dovuto al saldo ed alla rivalutazione monetaria”. Con ordinanza di data 10.7.2017 veniva dichiarata l’interruzione del giudizio, in seguito a sottoposizione della Banca alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, disposta con decreto Legge n. 99/2017 (convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n. 121) e adottata con D.M. n. 186, di pari data. Con ricorso in riassunzione depositato il 24.10.2017 e notificato a mezzo p.e.c. in data 25 gennaio 2018 solamente ad [OSCURATO:PERSONA] spa, gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] riformulavano le domande originariamente proposte, ribadendo la pretesa nullità dei contratti di acquisto di azioni della [OSCURATO:PERSONA] da parte dell’attore per apocrifia delle sottoscrizioni, con efficacia retroattiva e conseguente inesistenza dello statusdi azionista in capo all'investitore che – di conseguenza – si sarebbe dovuto equiparare “..a un semplice correntista di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - ora di [OSCURATO:PERSONA] ”, con conseguente estraneità della vertenza pendente rispetto ai “casi di esclusione di cui all'art. 3 del DL n. 99 del 25 giugno 2017”. Nel giudizio così riassunto si costituiva [OSCURATO:PERSONA] spa, eccependo l'avvenuta estinzione del giudizio per mancata riassunzione dello stesso nei confronti del successore universale di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo posta in stato di liquidazione coatta amministrativa, e comunque la propria carenza di legittimazione passiva sostanziale in relazione al contenzioso, pacificamente escluso dall'“[OSCURATO:PERSONA]”, oggetto di cessione dalla procedura di L.C.A. alla stessa [OSCURATO:PERSONA], con contestazione, in via subordinata di merito, delle domande avversarie nell'an e nel quantum. Nella causacosì riassunta interveniva volontariamente la procedura di L.C.A., la quale confermava la propria esclusiva legittimazione passiva con riguardo alle domande attoree, in relazione alle quali chiedeva la declaratoria di improcedibilità ex art. 83 TUB e, in subordine,il rigetto per infondatezza. Con sentenza n. 1034/2019 pubblicata il 15.05.2019 e notificata il 21.05.2019, il Tribunale accoglieva le eccezioni pregiudiziali/preliminari della procedura diL.C. A . e di [OSCURATO:PERSONA] spa,dichiarando l'improcedibilità del giudizio nei confronti della prima e la carenza di titolarità dal lato passivo della seconda rispetto alle domande azionate. Con sentenza depositata in data 14.01.2021, la Corte d'Appello di Venezia rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi dell’attore originario, osservando che: oggetto del contratto di cessione non era stata l’azienda bancaria esercitata da [OSCURATO:PERSONA] o un suo ramo d’azienda, ma un insieme di rapporti bancari individuati per categorie, definito “insieme aggregato” dal quale, in conformità dell’art. 3 del DL 99/17, comma 1 lett. b), restavano esclusi” … i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse…”; il contratto di cessione dava attuazione alla previsionenormativa di cui al punto 3.1.4, lett. b), specificando che restavano esclusi dalla cessione e, pertanto, non erano parte dell’insieme aggregato e non erano dunque trasferite a ISP, le attività escluse e le passività escluse e, tra queste ultime, …iv) i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle banche in LCA (ivi inclusi quelli oggetto di offerte di transazione presentate dalle banche in LCA stesse nel 2017), nonché i relativi fondi;…”; pertanto, il rapporto dedotto in causa non faceva parte dell’insieme aggregato trasferito a [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza della espressa ed assoluta esclusione dall’oggetto della cessione (che doveva essere affermata anche in quanto la pretesa passività non emergeva dalle scritture contabili, requisito di carattere generale in ogni caso applicabile per il trasferimento delle passività). Hene, [OSCURATO:PERSONA], NimeteLamani, [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] , ricorrono i n cassazione con tre motivi, illustrati da memoria. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] spa e la procedura di L . C . A. di [OSCURATO:PERSONA] spa, con rispettivi controricorsi illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, i ricorrenti invocano l’ esistenza di un ac cordo transattivo derivante da uno scambio di corrispondenza intervenuto nel giugno 2017 tra i loro legali e [OSCURATO:PERSONA] in bonis, che avrebbe comportato la cessazione della materia del contendere. Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 1362 e 1363, cc, per aver la Corte d’appello erroneamente interpretato la domanda sin dall’origine proposta in giudizio, ritenendo che [OSCURATO:PERSONA] avesse agito quale azionista/obbligazionista di [OSCURATO:PERSONA], mentre invece – stante la nullità/inesistenza, per difetto di sottoscrizione, del contratto quadro nella cui cornice erano stati effettuati gli acquisti delle azioni [OSCURATO:PERSONA] –egli aveva agito quale mero correntista nell’ambito di un rapporto di conto corrente migrato a [OSCURATO:PERSONA] all’esito del contratto di cessione di aziende intercorso con [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione coatta amministrativa. Il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 3 comma 1 lett. b), in relazione all'art. 3, comma 1 lett. c), del decreto legge 99/17, convertito nella legge 121/17 in quanto la causa non verteva sui debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche, bensì sulle “controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”. Il terzo motivo deduce omesso esame di fatto decisivo, per non aver la Corte territoriale, in particolare, valutato l’art. 3.1.2, lett. b)- punto VIII- del contratto di cessione d’azienda, ritenendo che la causa rientrasse nelle “passività incluse”, contemplate dallo stessocontratto. Preliminarmente, va osservato che sono inammissibili le eccezioni di rito sollevate nel controricorso della procedura di L.C.A. (per mancata esposizione dei fatti e dei motivi di ricorso; per carenza di autosufficienza). Invero, i fatti di causa e le ragioni di diritto sono esposti in maniera sufficientemente chiara,non emergendo con evidenza i rilievi esposti; in particolare, nel ricorso sono stati puntualmente richiamati i vari documenti prodotti nei gradi di merito. Né ha pregio l’eccezione preliminare afferente alla cessazione della materia del contendere,sia perché riguardante una que stione nuova, sia perché fondatasu due documenti prodotti sol o con il ricorso per cassazione, e che avrebbero potuto essere allegati nella fase d’appello. Peraltro, giova rilevare che, come replicato dalla controricorrente procedura di L.C.A., nella compar sa conclusionale di primo grado l’attore aveva dichiarato che non era stato possibile concludere la transazione in questione a causa dell’interruzione del giudizio in ragione dell’intervenuta apertura della suddetta procedura. Il secondomotivo è in parte in ammissibile e in parte infondato . Secondo l’orientamento di questa Corte, in tema di controversie intraprese da o contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. o [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., poi sottoposte a liquidazione coatta amministrativa durante i rispettivi giudizi, non si verifica il subentro di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nella posizione sostanziale e processuale delle banche suddette nelle liti pendenti alla data (26 giugno 2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di quelle banche con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., giusta il d.l. n. 99 del 2017 (convertito dalla legge n. 121 del 2017), ed aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data predetta, atteso che tali rapporti rientrano tra quelli di cui al cd. “contenzioso escluso” previsto nel menzionato contratto (Cass., n. 15083/2025). In particolare, il D.L. n. 99/2017, all’art. 3 comma 1, prevede che: “restano in ogni caso esclusi dalla cessione [ a ISP, n.d.r .] anche in deroga all’articolo 2741 del codice civile: a) le passività indicate all’articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; (enfasi aggiunta);b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferiti alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse …”; il comma 3.1.4 dispone che “ai fini del presente contratto: […] (b) per ‘passività escluse si intende[…] a titolo esemplificativo, ma non esaustivo e, quindi, non faranno parte dell’[OSCURATO:PERSONA] e non saranno trasferiti a ISP: […] (iii) le passività indicate all’articolo 52, comma 1, lettera a), punti i, ii), iii) e iv), del D.Lgs. n. 180/2015; (iv)i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunqueconnessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in LCA (ivi inclusi quelli oggetto di offerte di transazione presentate dalle Banche in LCA stesse nel 2017), nonché i relativi fondi”. Inoltre, anorma dell’art. 3, comma 2, sesto periodo, D.L. n. 99/2017 ISP “risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1”); l’art. 3, comma 2, prevede espressamente che per “contenzioso pregresso”, costituente componente delle passività incluse nell'”insieme aggregato, si debbono intendere “i contenziosi civili(e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla data di esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA o con obbligazionisti convertibilie/o subordinatiche abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate delle Banche in LCA e dai c.d. “[OSCURATO:PERSONA]” nonché i relativi fondi. Detto ciò, la doglianza prospetta diverse prospettazione fattuale ed interpretazione dell’oggetto della cessione,e dunque involge il merito di causa. Inoltre, il motivo è infondato nella parte in cui prospettala questione di nullità dell’acquisto di azioni e obbligazioni emesse da [OSCURATO:PERSONA] che, a dire dei ricorrenti, una volta accertata , avrebbe conferito all’attore originario la qualità di correntista e, in tal modo, l’oggetto della causa petendiavrebbe riguardato una mera passività della banca rientrante nel perimetro della cessione a IntesaSP. Per quanto esposto, l’acquisto di azioni ed obbligazioni da parte di [OSCURATO:SOCIETA], è pacificamente escluso dall’ambito della cessione in questione sulla scorta delle norme richiamate; ne consegue anche l’infondatezza della conseguente questione, avendo correttamente la Corte d’appello ritenuto che la domanda di nullità e di risoluzione del contratto-quadro e dei contratti d’acquisto delle suddette azioni ed obbligazioni di [OSCURATO:PERSONA] è improcedibile a norma dell’art. 83 TUB. Il terzo motivo è parimenti inammissibile, circa la sussistenza di un contenzioso pregresso nel quale rientrerebbero i crediti fatti valere dall’attore. Alla luce della normativa sopra richiamata, il contenzioso giudiziale passivo relativo alla materia delle azioni, ancorché già pendente alla data della cessione, è escluso dalla cessione stessa, così come più in generale è escluso il contenzioso giudiziale passivo attinente alle cd. passività escluse. La doglianza non coglie quindi la ratio decidendi ; in ogni caso, è infondata perché palesemente in contrasto con la normativa. Il quarto motivo è del pariinammissibile. Invero, il mancatoesame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando ildocumento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass., n. 16583/2024; n. 16812/2018). Nel caso concreto, il ricorrente ha lamentato genericamente l’omesso esame del contratto di cessione ma, in realtà, riproponendo in sostanza le doglianza espresse nei motivi precedenti. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore di ciascunaparte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 6.200,00 di cui 200,00 per esborsi- oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per i
Sentenza Cassazione n. 18859/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris