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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 41604/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,u sto 0tul 1.: 6v, • - letteLer-ile conclusioni del PG C'

IV. 4"- I [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano ha rigettato la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta da [OSCURATO:PERSONA] inizialmente in carcere - in forza di ordinanza del Gip di Milano, eseguita in data 11/06/2013 - successivamente, ad opera del Tribunale del riesame, agli arresti domiciliari.

Misura, infine, revocata dal Tribunale di Milano il 21/03/2014.

2. L'istante era indagato, in concorso con le figlie, per i reati di bancarotta patrimoniale e bancarotta documentale con riferimento al fallimento di due distinte società operanti nel ramo delle agenzie di onoranze funebri.

3. Con sentenza del 28/04/2015, il Tribunale di Milano dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e le figlie colpevoli del solo delitto di cui al capo D), limitatamente al primo capoverso, relativo alla condotta di dissimulazione del dissesto di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., mediante artifici consistiti in ingenti movimentazioni bancarie, riqualificati i fatti quali bancarotta semplice ex art. 217, comma 1, n. 4, legge fallimentare.

4. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha ravvisato la colpa grave, ostativa al richiesto indennizzo, nella condotta tenuta dall'istante, unitamente alle figlie, volta a dissimulare il dissesto delle anzidette due società di cui era perfettamente al corrente, attraverso un "folle giro di assegni" (così la sentenza del Tribunale di Milano del 28/04/2015): una "vorticosa movimentazione bancaria" (in questi termini la sentenza della Corte di appello del 04/06/2018), con causazione di ingenti interessi passivi e, conseguentemente, di un danno alla società.

Da qui, ricorda l'ordinanza di rigetto, il rafforzamento negli inquirenti che questi "folli" giri finanziari facessero tutt'uno con la contestata distrazione.

A quanto appena richiamato deve aggiungersi, secondo la Corte di appello, l'ulteriore circostanza rappresentata dal rinvenimento, nel corso della perquisizione presso l'abitazione della famiglia Sciannameo, di bozze, prive di data e di firma, di scritture private e patti parasociali tra i componenti di questa ed altri soggetti.

Tale bozza, per quanto inidonea a fondare una pronuncia di condanna, è stata reputata, dal giudice della riparazione, costituire comportamento gravemente colposo, potendo apparire quale indicativo di un intento distrattivo dei potenziali firmatari.5.

Avverso l'ordinanza del giudice della riparazione ricorre il difensore dell'istante che articola quattro motivi.

5.1. Con il primo, deduce violazione di legge in tema di errore genetico del giudice della cautela.

L'erronea valutazione degli elementi indiziari in sede di applicazione della misura cautelare aveva carattere genetico, essendosi fondata sui medesimi elementi che, rivalutati dai giudici del merito in chiave meramente logica, avevano infine portato al proscioglimento per cinque incolpazioni su sei e alla riqualificazione della residua imputazione in una fattispecie (bancarotta semplice) che non consentiva l'applicazione di misura cautelare custodiale).

Ne deriva che è precluso qualsiasi accertamento in ordine alla eventuale sussistenza di un comportamento colposo dell'istante.

5.2. Con il secondo motivo, deduce mancanza di motivazione sulla anzidetta natura genetica dell'errore compiuto dal giudice della cautela.

5.3. Con il terzo motivo, eccepisce il travisamento della nozione di colpa grave, quale condizione ostativa all'accoglimento della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, laddove la Corte di appello ha ritenuto che il giudizio sulla colpa dell'istante possa prescindere dalla considerazione delle condotte poste in essere al momento della conoscenza legale del procedimento a suo carico o, comunque, del suo comportamento complessivo.

Evidenzia, al riguardo, come l'istante, già prima dell'instaurazione del procedimento penale a suo carico, avesse posto in essere una serie di condotte, da ricorrente richiamate, sintomatiche di un comportamento dirigente e co 5.4.

Con il quarto motivo, lamenta contraddittorietà della motivazione, laddove la Corte, nell'individuare come gravemente colposo il possesso, da parte dell'indagato, del documento rinvenuto dagli inquirenti in sede di perquisizione domiciliare, erroneamente riferisce di appunti "manoscritti" pur in presenza di documento dattiloscritto: vizio avente carattere di decisività, in quanto il Giudice della riparazione ricollega la colpa dell'istante proprio al carattere manoscritto del documento.

6. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica e con 4 l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall'interessato.

È noto, infatti, che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale.

Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'idquod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria.

Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, non quindi come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'Autorità giudiziaria.

È sufficiente, pertanto, considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo.

Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082).

La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, avendo egli, in relazione a tale aspetto della decisione, piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro ed altri).

3. Nel caso di specie, l'iter argomentativo, seguito nell'ordinanza impugnata resiste alle censure del ricorrente, atteso che il Giudice della riparazione ha, in particolare, ravvisato gli indici rilevatori della sussistenza del preciso nesso eziologico tra la condotta tenuta dall'istante - che lo ha posto nella obiettiva situazione di gravità indiziaria - e la misura cautelare emessa nella "vorticosa movimentazione bancaria" (Corte di appello di Milano n.3936/2018 del 4 giugno del 2018), produttiva di ingenti interessi passivi, idonei a causare un danno alla società interessata e ad aggravare lo stato di decozione delle società interessate e nella documentazione - bozze di scritture private e patti parasociali - rinvenuta nel corso di perquisizione.

In essa erano previsti il trasferimento dell'attivo delle società fallite alla GVS, che garantiva il prosieguo dell'attività lavorativa, tramite la cessione delle Ohagenzie di onoranze funebri e la spettanza delle quote di GVS per il 70% agli Sciannameo e per la restante parte ai soci GVS.

Documentazione, aggiunge il Giudice della riparazione, il cui contenuto poteva anche « apparire quale indicatore di un intento "distrattivo" dei potenziali firmatari, attraverso, appunto, patti sociali operativi».

4. In sostanza, l'ordinanza evidenzia che i fatti emergenti dalla vicenda, pur insufficienti a dimostrare la colpevolezza dell'istante, attestano comunque un comportamento gravemente colposo da parte sua, tale da lasciare supporre agli inquirenti che fosse coinvolto a pieno titolo nei reati ascrittigli e che conseguentemente dovesse essere sottoposto a custodia cautelare.

Invero, il rapporto tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione, è connotato da totale autonomia ed impegna piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti (assoluzione nel processo, ma rigetto della richiesta riparatoria) sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti.

In particolare, è consentita al giudice della riparazione la rivalutazione dei fatti non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall'assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza od imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura, traendo in inganno il giudice.

Il ricorrente non tiene conto del diverso piano, testé descritto, su cui opera il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione.

5. In conclusione, la motivazione dell'ordinanza impugnata si rivela intrinsecamente coerente e rispettosa dei criteri di valutazione che governano il procedimento di equa riparazione per ingiusta detenzione, di talché il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,u sto 0tul 1.: 6v, • - letteLer-ile conclusioni del PG C' IV. 4"- I [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano ha rigettato la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta da [OSCURATO:PERSONA] inizialmente in carcere - in forza di ordinanza del Gip di Milano, eseguita in data 11/06/2013 - successivamente, ad opera del Tribunale del riesame, agli arresti domiciliari. Misura, infine, revocata dal Tribunale di Milano il 21/03/2014. 2. L'istante era indagato, in concorso con le figlie, per i reati di bancarotta patrimoniale e bancarotta documentale con riferimento al fallimento di due distinte società operanti nel ramo delle agenzie di onoranze funebri. 3. Con sentenza del 28/04/2015, il Tribunale di Milano dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e le figlie colpevoli del solo delitto di cui al capo D), limitatamente al primo capoverso, relativo alla condotta di dissimulazione del dissesto di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., mediante artifici consistiti in ingenti movimentazioni bancarie, riqualificati i fatti quali bancarotta semplice ex art. 217, comma 1, n. 4, legge fallimentare. 4. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha ravvisato la colpa grave, ostativa al richiesto indennizzo, nella condotta tenuta dall'istante, unitamente alle figlie, volta a dissimulare il dissesto delle anzidette due società di cui era perfettamente al corrente, attraverso un "folle giro di assegni" (così la sentenza del Tribunale di Milano del 28/04/2015): una "vorticosa movimentazione bancaria" (in questi termini la sentenza della Corte di appello del 04/06/2018), con causazione di ingenti interessi passivi e, conseguentemente, di un danno alla società. Da qui, ricorda l'ordinanza di rigetto, il rafforzamento negli inquirenti che questi "folli" giri finanziari facessero tutt'uno con la contestata distrazione. A quanto appena richiamato deve aggiungersi, secondo la Corte di appello, l'ulteriore circostanza rappresentata dal rinvenimento, nel corso della perquisizione presso l'abitazione della famiglia Sciannameo, di bozze, prive di data e di firma, di scritture private e patti parasociali tra i componenti di questa ed altri soggetti. Tale bozza, per quanto inidonea a fondare una pronuncia di condanna, è stata reputata, dal giudice della riparazione, costituire comportamento gravemente colposo, potendo apparire quale indicativo di un intento distrattivo dei potenziali firmatari.5. Avverso l'ordinanza del giudice della riparazione ricorre il difensore dell'istante che articola quattro motivi. 5.1. Con il primo, deduce violazione di legge in tema di errore genetico del giudice della cautela. L'erronea valutazione degli elementi indiziari in sede di applicazione della misura cautelare aveva carattere genetico, essendosi fondata sui medesimi elementi che, rivalutati dai giudici del merito in chiave meramente logica, avevano infine portato al proscioglimento per cinque incolpazioni su sei e alla riqualificazione della residua imputazione in una fattispecie (bancarotta semplice) che non consentiva l'applicazione di misura cautelare custodiale). Ne deriva che è precluso qualsiasi accertamento in ordine alla eventuale sussistenza di un comportamento colposo dell'istante. 5.2. Con il secondo motivo, deduce mancanza di motivazione sulla anzidetta natura genetica dell'errore compiuto dal giudice della cautela. 5.3. Con il terzo motivo, eccepisce il travisamento della nozione di colpa grave, quale condizione ostativa all'accoglimento della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, laddove la Corte di appello ha ritenuto che il giudizio sulla colpa dell'istante possa prescindere dalla considerazione delle condotte poste in essere al momento della conoscenza legale del procedimento a suo carico o, comunque, del suo comportamento complessivo. Evidenzia, al riguardo, come l'istante, già prima dell'instaurazione del procedimento penale a suo carico, avesse posto in essere una serie di condotte, da ricorrente richiamate, sintomatiche di un comportamento dirigente e co 5.4. Con il quarto motivo, lamenta contraddittorietà della motivazione, laddove la Corte, nell'individuare come gravemente colposo il possesso, da parte dell'indagato, del documento rinvenuto dagli inquirenti in sede di perquisizione domiciliare, erroneamente riferisce di appunti "manoscritti" pur in presenza di documento dattiloscritto: vizio avente carattere di decisività, in quanto il Giudice della riparazione ricollega la colpa dell'istante proprio al carattere manoscritto del documento. 6. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica e con 4 l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall'interessato. È noto, infatti, che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'idquod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, non quindi come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'Autorità giudiziaria. È sufficiente, pertanto, considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, avendo egli, in relazione a tale aspetto della decisione, piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro ed altri). 3. Nel caso di specie, l'iter argomentativo, seguito nell'ordinanza impugnata resiste alle censure del ricorrente, atteso che il Giudice della riparazione ha, in particolare, ravvisato gli indici rilevatori della sussistenza del preciso nesso eziologico tra la condotta tenuta dall'istante - che lo ha posto nella obiettiva situazione di gravità indiziaria - e la misura cautelare emessa nella "vorticosa movimentazione bancaria" (Corte di appello di Milano n.3936/2018 del 4 giugno del 2018), produttiva di ingenti interessi passivi, idonei a causare un danno alla società interessata e ad aggravare lo stato di decozione delle società interessate e nella documentazione - bozze di scritture private e patti parasociali - rinvenuta nel corso di perquisizione. In essa erano previsti il trasferimento dell'attivo delle società fallite alla GVS, che garantiva il prosieguo dell'attività lavorativa, tramite la cessione delle Ohagenzie di onoranze funebri e la spettanza delle quote di GVS per il 70% agli Sciannameo e per la restante parte ai soci GVS. Documentazione, aggiunge il Giudice della riparazione, il cui contenuto poteva anche « apparire quale indicatore di un intento "distrattivo" dei potenziali firmatari, attraverso, appunto, patti sociali operativi». 4. In sostanza, l'ordinanza evidenzia che i fatti emergenti dalla vicenda, pur insufficienti a dimostrare la colpevolezza dell'istante, attestano comunque un comportamento gravemente colposo da parte sua, tale da lasciare supporre agli inquirenti che fosse coinvolto a pieno titolo nei reati ascrittigli e che conseguentemente dovesse essere sottoposto a custodia cautelare. Invero, il rapporto tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione, è connotato da totale autonomia ed impegna piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti (assoluzione nel processo, ma rigetto della richiesta riparatoria) sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti. In particolare, è consentita al giudice della riparazione la rivalutazione dei fatti non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall'assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza od imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura, traendo in inganno il giudice. Il ricorrente non tiene conto del diverso piano, testé descritto, su cui opera il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione. 5. In conclusione, la motivazione dell'ordinanza impugnata si rivela intrinsecamente coerente e rispettosa dei criteri di valutazione che governano il procedimento di equa riparazione per ingiusta detenzione, di talché il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna i
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