Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:C:2008:531
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑360/06
[OSCURATO:PERSONA] BeteiligungsGmbH
contro
[OSCURATO:PERSONA] für Großunternehmen in [OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA])
«Libertà di stabilimento — Normativa tributaria — Imposta sulle società — Valutazione delle quote di società di capitali non quotate in Borsa»
Massime della sentenza
Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Normativa tributaria —Imposta sul patrimonio
[Trattato CEE, art. 52 (divenuto art. 52 del Trattato CE, a sua volta divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e art. 58
(divenuto art. 58 del Trattato CE, a sua volta divenuto art. 48 CE)]
In assenza di valida giustificazione, gli artt. 52 del Trattato CEE (divenuto art. 52 del Trattato CE, a sua volta divenuto,
in seguito a modifica, art. 43 CE) e 58 del Trattato CEE (divenuto art. 58 del Trattato CE, a sua volta divenuto art. 48 CE)
ostano all’applicazione di una normativa fiscale di uno Stato membro nella misura in cui tale normativa, nell’ambito della
valutazione delle quote di una società di capitali non quotata in Borsa ai fini della determinazione dell’imposta sul patrimonio
di cui la società madre della detta società di capitali è debitrice, ha per effetto di attribuire alla partecipazione di tale
società nel capitale di una società di persone stabilita in un altro Stato membro un valore più elevato rispetto alla sua
partecipazione in una società di persone stabilita nello Stato membro di cui trattasi, sempre che, tuttavia, una siffatta
partecipazione sia tale da conferirle un’influenza sicura sulle decisioni della società di persone stabilita in un altro Stato
membro e da consentirle di dirigerne le attività.
Infatti, poiché una siffatta differenza di trattamento produce uno svantaggio fiscale per la società madre che detiene interamente
la suddetta società di capitali, quest’ultima potrebbe essere dissuasa dall’assumere partecipazioni nel capitale di una società
di persone stabilita in un altro Stato membro.
La necessità di salvaguardare la coerenza di un regime fiscale non può giustificare la restrizione risultante da tale legislazione
in quanto, affinché un argomento fondato su una simile giustificazione possa essere accolto, è necessario che sia dimostrata
l’esistenza di un nesso diretto tra il vantaggio fiscale di cui trattasi e la compensazione di detto vantaggio mediante un
prelievo fiscale determinato.
Siffatta legislazione non potrebbe essere neppure giustificata dall’argomento relativo all’efficacia dei controlli fiscali,
dal momento che le autorità fiscali potrebbero richiedere agli stessi contribuenti interessati di fornire gli elementi probatori
che esse reputano necessari per procedere al calcolo del valore delle partecipazioni di tali contribuenti in società stabilite
in altri [OSCURATO:PERSONA] membri.
(v. punti 31-33, 37, 39-42 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
2 ottobre 2008 (
*
)
«Libertà di stabilimento – Normativa tributaria – Imposta sulle società – Valutazione delle quote di società di capitali non quotate in Borsa»
Nel procedimento C‑360/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Germania), con decisione 11 agosto 2006, pervenuta in cancelleria il 5 settembre 2006, nella causa tra
[OSCURATO:PERSONA] BeteiligungsGmbH
e
[OSCURATO:PERSONA] für Großunternehmen in [OSCURATO:PERSONA],
in presenza di:
[OSCURATO:PERSONA] KG,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai sigg. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, L. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), J. Makarczyk, J.‑C. Bonichot e dalla
sig.ra C. Toader, giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell’8 novembre 2007,
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:PERSONA] BeteiligungsGmbH, dal sig. R. Scheidmann, Steuerberater, assistito dai sigg. K. Eicker e R. Obser,
Rechtsanwälter;
– per il [OSCURATO:PERSONA] für Großunternehmen in [OSCURATO:PERSONA], dal sig. M. Fromm, in qualità di agente;
– per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma, assistito dal sig. C. Blaschke, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. R. Lyal e W. Mölls, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 gennaio 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 52 del Trattato CEE (divenuto art. 52 del Trattato CE,
a sua volta divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e 58 del Trattato CEE (divenuto art. 58 del Trattato CE, a sua volta
divenuto art. 48 CE).
2
Tale domanda viene proposta nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] BeteiligungsGmbH (in prosieguo: la
«HBV») e il [OSCURATO:PERSONA] für Großunternehmen in [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]»), in merito alla valutazione delle quote
della HBV, che detiene partecipazioni in due società aventi sede all’estero, ai fini della determinazione per l’esercizio
fiscale 1988 dell’importo dell’imposta sul patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] KG (in prosieguo: la «HB»), la società madre
della HBV.
Contesto normativo
3
Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, secondo il diritto tedesco, nell’ambito della valutazione delle quote
di società di capitali non quotate in Borsa ai fini della determinazione dell’imposta sul patrimonio, le partecipazioni di
tali società in società di persone straniere debbono essere valutate in base al loro valore corrente, mentre, per quanto riguarda
le partecipazioni in società di persone nazionali, la valutazione viene operata unicamente sulla base del valore del loro
patrimonio. Se il valore corrente non può essere stimato con riferimento ad una cessione effettuata negli ultimi dodici mesi
che precedono la valutazione, questa viene fissata sulla base del valore del patrimonio e dei previsti utili futuri della
società di cui trattasi.
Causa principale e questione pregiudiziale
4
La HBV è una società di capitali non quotata in Borsa con sede in Germania. La totalità delle quote del suo capitale è detenuta
dalla sua società madre, la HB.
5
La HBV detiene partecipazioni in società straniere in accomandita semplice: la società spagnola [OSCURATO:PERSONA] en
Comandita, Madrid (in prosieguo: la «HBE»), costituita nel 1986, e la società austriaca [OSCURATO:PERSONA]- und Verlagsgesellschaft
mbH und Co. KG, Vienna (in prosieguo: la «WBC»), della quale ha acquisito la totalità delle quote nel 1988.
6
Il valore delle quote della HBV ha dovuto essere stimato al fine di fissare, per l’esercizio 1988, l’importo dell’imposta
sul patrimonio alla quale doveva essere assoggettata la HB.
7
[OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto, ai fini della detta stima, non solo del valore patrimoniale, cioè del valore intrinseco delle
società HBE e WBC, ma anche dei loro previsti utili futuri.
8
La HBV ha adito il [OSCURATO:PERSONA] con un ricorso avverso la decisione del [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che doveva essere preso
in considerazione soltanto il valore del patrimonio delle società. Inoltre, sarebbe contrario alla logica del sistema procedere,
per le società di persone nazionali, esclusivamente ad una valutazione del valore del patrimonio, mentre per le società di
persone straniere verrebbero presi in considerazione non soltanto il patrimonio, ma anche i previsti utili, in quanto tali
due elementi, insieme considerati, corrispondono al valore corrente o di mercato.
9
Per quanto riguarda la partecipazione della HBV nella HBE, il [OSCURATO:PERSONA] rileva che la differenza nel metodo di
valutazione di una partecipazione in una società a seconda che quest’ultima sia nazionale o straniera comporta la fissazione
di valori diversi che si ripercuoterebbe direttamente sull’importo dell’onere fiscale dovuto a titolo di imposta sul patrimonio.
Pertanto, il fatto che la partecipazione detenuta all’estero conti per un valore superiore alla partecipazione detenuta in
una società nazionale apparirebbe tale da comportare una limitazione alla libertà di stabilimento.
10
Secondo il giudice del rinvio, siffatta restrizione potrebbe essere ammessa solo se perseguisse un obiettivo legittimo, compatibile
con il Trattato CE. Orbene, tale giudice non sarebbe in grado di identificare un siffatto obiettivo tale da giustificare la
disparità di trattamento così evocata.
11
Per quanto riguarda la partecipazione che la HBV detiene nella WBC, non potrebbe ravvisarsi violazione di libertà di stabilimento
in applicazione dell’art. 52, n. 1, del Trattato per l’anno 1988, poiché la Repubblica d’Austria fa parte dell’Unione europea
solo dal 1° gennaio 1995. Altrettanto varrebbe per l’accordo sullo Spazio economico europeo, firmato il 2 maggio 1992 (GU 1994,
L 1, pag. 3; in prosieguo: l’«Accordo SEE») del quale tale Stato era parte, ma che è entrato in vigore solo a partire dal
1° gennaio 1994.
12
Inoltre non dovrebbe ravvisarsi neppure lesione alla libera circolazione dei capitali, poiché le disposizioni in materia in
vigore per il periodo controverso non ostano alla differenza di valutazione tra una partecipazione in una società di persone
nazionale e una partecipazione in una società di persone stabilita in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.
13
Ciò considerato, il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione
pregiudiziale:
«Se contrasti con il combinato disposto degli artt. 52 e 58 del Trattato (…), il fatto che, nell’ambito della determinazione
del valore delle quote di una società di capitali non quotata in Borsa, venga attribuito alla partecipazione in una società
di persone nazionale un valore inferiore rispetto a quello attribuito alla partecipazione in una società di persone con sede
in un altro Stato membro»
Nota preliminare
14
[OSCURATO:PERSONA], nelle sue osservazioni, fa presente che il giudice del rinvio si sbaglia circa le ripercussioni del sistema
tedesco di valutazione delle quote di società di capitale non quotate in Borsa sul rispetto delle libertà fondamentali del
Trattato. In realtà, non vi sarebbe discriminazione, né diretta né indiretta, poiché, da un punto di vista fiscale, sia per
le partecipazioni nazionali che per le partecipazioni estere verrebbero presi in considerazione elementi di rendimento.
15
Si deve a questo proposito ricordare che non spetta alla Corte pronunciarsi sull’interpretazione di disposizioni nazionali,
ma che essa deve prendere in considerazione, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra i giudici comunitrari e i
giudici nazionali, il contesto fattuale e normativo nel quale si inserisce la questione pregiudiziale, come definita dalla
decisione di rinvio (sentenze 25 ottobre 2001, causa C‑475/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8089, punto 10, come pure 13
novembre 2003, causa C‑153/02, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑13555, punti 34 e 35).
16
Occorre pertanto esaminare la questione pregiudiziale alla luce del contesto fattuale e normativo definito dal [OSCURATO:PERSONA] nella decisione di rinvio.
Sulla questione pregiudiziale
17
Si deve in limine ricordare che, se la materia delle imposte dirette rientra nella competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri, questi ultimi
devono tuttavia esercitare tale competenza nel rispetto del diritto comunitario, astenendosi da qualsiasi discriminazione
fondata sulla cittadinanza (v., in particolare, sentenze 13 aprile 2000, causa C‑251/98, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2787, punto 17,
e 17 gennaio 2008, causa C‑105/07, Lammers & [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑173, punto 12).
18
Per quanto riguarda la partecipazione della HBV nella WBC, il governo tedesco e la Commissione delle Comunità europee sostengono
che per quanto riguarda l’esercizio fiscale 1988, non potevano essere invocate le libertà fondamentali, dal momento che la
Repubblica d’Austria non era ancora membro della Comunità europea e l’Accordo SEE non era ancora stato firmato.
19
Per quanto riguarda la partecipazione della HBV nella HBE, il governo tedesco sostiene che, nella specie, la libertà di stabilimento
non entra in considerazione in quanto gli impegni della HBV in Spagna rientrano non nell’esercizio di tale libertà, ma piuttosto
costituiscono un semplice investimento di capitale nel contesto della libera circolazione dei capitali.
20
Secondo il detto governo, la partecipazione della HBV nella HBE in qualità di accomandante non consentirebbe a questa prima
società di esercitare un’influenza sicura sull’attività della società spagnola. Al contrario, la HBV sarebbe esclusa dal processo
decisionale e dalla rappresentanza della HBE nei confronti dei terzi. Orbene, la libertà di stabilimento potrebbe essere in
discussione solo nel caso in cui un cittadino dello Stato membro interessato detenesse, nel capitale di una società stabilita
in un altro Stato membro, una partecipazione che gli consentisse di esercitare un’influenza sicura sulle decisioni di tale
società e di indirizzarne le attività.
21
Per quanto riguarda la partecipazione della HBV nella WBC, si deve esaminare se le disposizioni del Trattato relative alla
libertà di stabilimento e, in particolare, gli artt. 52 e 58 del Trattato siano applicabili ad una siffatta situazione.
22
Si deve a questo proposito ricordare, alla stregua del governo tedesco, della Commissione e dell’avvocato generale al paragrafo 49
delle sue conclusioni, che, da un lato, la Repubblica d’Austria fa parte della Comunità solo a partire dal 1° gennaio 1995
e, dall’altro, l’Accordo SEE è entrato in vigore solo il 1° gennaio 1994.
23
Da ciò consegue che né la libertà di stabilimento ai sensi degli artt. 52 e 58 del Trattato, né la corrispondente disposizione
dell’art. 31 dell’Accordo SEE erano applicabili alla valutazione della partecipazione della HBV nella WBC.
24
Per quanto riguarda la partecipazione della HBV nella HBE, si deve altresì esaminare se gli artt. 52 e 58 del Trattato sono
applicabili ad una siffatta situazione.
25
Secondo una costante giurisprudenza, la libertà di stabilimento, che l’art. 52 attribuisce ai cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri
e che implica per essi l’accesso alle attività indipendenti ed il loro esercizio nello stesso modo stabilito dalle leggi dello
Stato membro di stabilimento per i propri cittadini, comprende, ai sensi dell’art. 58 del Trattato, per le società costituite
a norma delle leggi di uno Stato membro e che abbiano la sede sociale, l’amministrazione centrale o la sede principale nel
territorio della Comunità, il diritto di svolgere la loro attività nello Stato membro di cui trattasi mediante una succursale
o agenzia. Per le società è importante rilevare in questo contesto che la loro sede nel senso summenzionato serve a determinare,
al pari della cittadinanza delle persone fisiche, il loro collegamento all’ordinamento giuridico di uno Stato (v., in particolare,
sentenza 14 dicembre 2000, causa C‑141/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11619, punto 20).
26
Si deve altresì precisare che, anche se, così come formulate, le disposizioni in tema di libertà di stabilimento mirino in
special modo ad assicurare il beneficio della disciplina nazionale dello Stato membro ospitante, esse ostano parimenti a che
lo Stato di origine ostacoli lo stabilimento in un altro Stato membro di un proprio cittadino o di una società costituita
secondo la propria legislazione e corrispondente, peraltro, alla definizione dell’art. 58 del Trattato (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 21).
27
Secondo costante giurisprudenza, rientrano nel campo di applicazione ratione materiae delle disposizioni del Trattato relative
alla libertà di stabilimento le disposizioni nazionali che si applicano alla detenzione da parte di un cittadino o di una
società dello Stato membro interessato, nel capitale di una società stabilita in un altro Stato membro, di una partecipazione
tale da conferirgli una sicura influenza sulle decisioni di tale società e da consentirgli di indirizzarne le attività (v.
sentenze 29 marzo 2007, causa C‑347/04, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2647, punti 22 e 70, e 18 luglio 2007, causa C‑231/05,
Oy AA, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6373, punto 20).
28
Spetta al giudice a quo verificare se tale sia il caso che ricorre nella causa principale.
29
Ad ogni buon fine si deve ricordare che tale è il caso in particolare quando una società residente detiene una partecipazione
pari al 100% del capitale di una società stabilita in un altro Stato membro o, ancora, qualora le quote di una società avente
sede in uno Stato membro siano detenute, direttamente o indirettamente, dai membri di una medesima famiglia, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], i quali perseguono gli stessi interessi, prendono di comune accordo, tramite un medesimo rappresentante
all’assemblea generale di tale società, le decisioni ad essa relative e ne indirizzano l’attività (v. sentenze [OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 23, nonché 6 dicembre 2007, causa C‑298/05, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10451, punti 13, 14 e 31).
30
Nella misura in cui la partecipazione della HBV nella HBE fa rientrare la prima società nell’ambito di applicazione delle
disposizioni del Trattato relative al diritto di stabilimento, occorre verificare se gli artt. 52 e 58 del Trattato ostino
all’applicazione di una normativa fiscale di uno Stato membro in quanto tale normativa, nell’ambito della valutazione delle
quote di una società di capitali non quotata in Borsa, ha per effetto di attribuire un valore più elevato alla partecipazione
di quest’ultima nel capitale di una società di persone stabilita in un altro Stato membro rispetto alla sua partecipazione
in una società di persone stabilita nello Stato membro di cui trattasi.
31
Nella specie, la situazione fiscale di una società di capitali [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], al pari della HBV, una partecipazione
nel capitale di una società di persone stabilita in un altro Stato membro, come la HBE, è, come affermato dal giudice del
rinvio, meno favorevole, relativamente all’imposta sul patrimonio di cui la società madre della detta società di capitali
è debitrice, rispetto alla situazione in cui si troverebbe se la detta società di persone fossa stabilita in Germania.
32
Di conseguenza, una siffatta differenza di trattamento produce uno svantaggio fiscale per una società come la HB, società
madre della HBV.
33
Tenuto conto di tale differenza e del fatto del la HBV è interamente detenuta dalla detta società madre, essa potrebbe essere
dissuasa dall’assumere partecipazioni nel capitale di una società di persone stabilita in un altro Stato membro (v., in tal
senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 31).
34
A questo proposito, si deve rilevare che una restrizione alla libertà di stabilimento può essere giustificata solo se persegue
uno scopo legittimo compatibile con il Trattato ed è giustificata da motivi imperativi di interesse generale. Anche in tale
ipotesi, però, essa deve essere idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non deve eccedere quanto necessario
per farlo (v., in particolare, sentenza 21 novembre 2002, causa C‑436/00, X e Y, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10829, punto 49).
35
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la fissazione del valore del patrimonio della società HBE mediante l’integrazione dei previsti utili
futuri è necessaria per motivi di coerenza fiscale al fine di assicurare l’omogeneità dell’imposizione di situazioni di fatto
comparabili. Infatti, in assenza della integrazione dei previsti utili futuri nell’ambito della valutazione delle quote dell’HBV,
le quote detenute in società estere sarebbero favorite.
36
Il governo tedesco sostiene che, comunque, la normativa controversa è giustificata in ragione delle difficoltà pratiche di
natura amministrativa per calcolare il valore delle partecipazioni in società stabilite in altri [OSCURATO:PERSONA] membri.
37
Per quanto riguarda la giustificazione invocata dal [OSCURATO:PERSONA], si deve rammentare che la necessità di salvaguardare la coerenza
di un regime fiscale può giustificare una restrizione all’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato. Tuttavia,
affinché un argomento fondato su una simile giustificazione possa essere accolto, è necessario che sia dimostrata l’esistenza
di un nesso diretto tra il vantaggio fiscale di cui trattasi e la compensazione di detto vantaggio mediante un prelievo fiscale
determinato (v, in particolare, sentenze [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 62, e 11 ottobre 2007, causa C‑443/06, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8491, punto 56).
38
Orbene, per quanto riguarda l’imposta sul patrimonio oggetto della causa principale, non è stato dimostrato sotto quale aspetto
esisterebbe un nesso diretto tra il vantaggio fiscale che si ricollega ad una partecipazione nel capitale di una società di
persone stabilita nello Stato membro di imposizione e un corrispondente prelievo fiscale.
39
Si deve di conseguenza considerare che una restrizione quale quella che risulta dalla normativa fiscale oggetto della causa
principale non può essere giustificata dalla necessità di garantire la coerenza del regime fiscale.
40
Per quanto riguarda l’argomento dedotto dal governo tedesco, si deve ricordare che la Corte ha più volte dichiarato che l’efficacia
dei controlli fiscali costituisce un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare una restrizione dell’esercizio
delle libertà fondamentali garantite dal Trattato (v. sentenza 14 settembre 2006, causa C‑386/04, Centro di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8203, punto 47).
41
Quand’anche si supponesse che la direttiva del Consiglio 19 dicembre 1977, 77/799/CEE, relativa alla reciproca assistenza
fra le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] nel settore delle imposte dirette (GU L 336, pag. 15), non si applica nella
fattispecie di cui alla causa principale, tale circostanza non può giustificare che la modalità di calcolo del valore delle
partecipazioni in società stabilite in altri [OSCURATO:PERSONA] membri sia concepita in modo svantaggioso rispetto alla modalità di calcolo
del valore delle partecipazioni in società stabilite nello Stato membro di cui trattasi. Le autorità fiscali, infatti, potrebbero
richiedere agli stessi contribuenti interessati di fornire gli elementi probatori che esse reputano necessari per procedere
al calcolo del valore delle partecipazioni di tali contribuenti in società stabilite in altri [OSCURATO:PERSONA] membri (v., in tal senso,
sentenza 25 ottobre 2007, causa C‑464/05, Geurts et [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9325, punto 28).
42
Tenuto conto di quanto precede, si deve di conseguenza risolvere la questione sottoposta nel senso che, in assenza di valida
giustificazione, gli artt. 52 e 58 del Trattato ostano all’applicazione di una normativa fiscale di uno Stato membro nella
misura in cui tale normativa, nell’ambito della valutazione delle quote di una società di capitali non quotata in Borsa in
circostanze quali quelle di cui alla causa principale, ha per effetto di attribuire alla partecipazione di tale società nel
capitale di una società di persone stabilita in un altro Stato membro un valore più elevato rispetto alla sua partecipazione
in una società di persone stabilita nello Stato membro di cui trattasi, sempre che, tuttavia, una siffatta partecipazione
sia tale da conferirle un’influenza sicura sulle decisioni della società di persone stabilita nell’altro Stato membro e da
consentirle di dirigerne le attività.
43
In considerazione dei documenti versati al fascicolo, si deve, ad ogni buon fine, rilevare che, comunque, l’art. 67, n. 1,
del Trattato CEE (divenuto art. 67, n. 1, del Trattato CE, abrogato dal Trattato di Amsterdam) non implicava, a partire dalla
fine della fase transitoria, la soppressione delle restrizioni ai movimenti di capitali, essendo questa intervenuta in forza
della direttiva del Consiglio 24 giugno 1988, 88/361/CEE, per l’attuazione dell’articolo 67 del Trattato (GU L 178, pag. 5),
adottata sulla base degli art. 69 e 70, n. 1, del Trattato CEE (divenuti rispettivamente artt. 69 e 70 del Trattato CE, abrogati
dal Trattato di Amsterdam) (v. sentenza 14 novembre 1995, causa C‑484/93, Svensson e Gustavsson, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3955, punti 5
et 6). Orbene, questa direttiva avrebbe dovuto essere stata trasposta nel diritto nazionale, conformemente al suo art. 6,
n. 1, al più tardi entro il 1° luglio 1990, cioè dopo il periodo di cui trattasi nella causa principale.
Sulle spese
44
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
In assenza di valida giustificazione, gli artt. 52 del Trattato CEE (divenuto art. 52 del Trattato CE, a sua volta divenuto,
in seguito a modifica, art. 43 CE) e 58 del Trattato CEE (divenuto art. 58 del Trattato CE, a sua volta divenuto art. 48 CE)
ostano all’applicazione di una normativa fiscale di uno Stato membro nella misura in cui tale normativa, nell’ambito della
valutazione delle quote di una società di capitali non quotata in Borsa e in circostanze quali quelle di cui alla causa principale,
ha per effetto di attribuire alla partecipazione di tale società nel capitale di una società di persone stabilita in un altro
Stato membro un valore più elevato rispetto alla sua partecipazione in una società di persone stabilita nello Stato membro
di cui trattasi, sempre che, tuttavia, una siffatta partecipazione sia tale da conferirle un’influenza sicura sulle decisioni
della società di persone stabilita in un altro Stato membro e da consentirle di dirigerne le attività.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.