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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2026

Cassazione n. 13646/2026

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anza-ricorrente-controAgenzia delle entrate - Riscossione in persona del Direttore generale - legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocaturagenerale dello Stato-resistente-avversol’ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Bologna n. 109/2018depositata il 12/02/2018.Numero registro generale 27322/2018Numero sezionale 3008/2026Numero di raccolta generale 13646/2026Data pubblicazione 11/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Il sig. [OSCURATO:PERSONA] era vittorioso in primo grado avversandocartella esattoriale di notevole importo.

Oltre all’annullamento della ripresaa tassazione, si vedeva liquidate a favore le spese di lite in €.105.881,23.Spiccavano appello tanto l’Agenzia delle entrate, quanto l’incaricato per lariscossione, in allora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., donde il collegio di secondo gradoaccoglieva l’appello principale, ritenendo legittima l’iscrizione a ruolo diminor somma da aversi a carico del contribuente e riducendo la condannaalle spese in €.20.000,00, mentre dichiarava inammissibile, perché tardivo,l’appello proposto dall’incaricato per la riscossione.Il contribuente otteneva da Agenzia delle entrate il pagamento dellespese liquidate in appello, donde esperiva ricorso in ottemperanza per averedall’incarico della riscossione, nel frattempo divenuto Agenzia delle entrate– Riscossione, il rimborso di quanto era stato condannato a pagare dallasentenza di primo grado, nei suoi confronti passata in giudicato perl’inammissibilità dell’appello tardivamente proposto.La CTP di Bologna, giudice dell’ottemperanza, dichiarava inammissibileil ricorso in ragione dell’avvenuta modificazione in appello del capo disentenza di primo grado relativo alle spese, da intendersi rilevante versotutte le parti del giudizio tenute alla sua esecuzione.Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il sig. [OSCURATO:PERSONA],agitando tre motivi di ricorso, mentre l’Agenzia delle entrate – Riscossionesi è riservata di spiegare difese in udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Vengono proposti tre motivi di ricorso.1.1.

Con il primo motivo di ricorso si prospetta censura ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4 c.p.c., per violazione degli art. 15 e 70 d.lgs. n.546/1992, dell’art. 97 c.p.c., degli articoli 1306 e 2909 c.c., nel concretoNumero registro generale 27322/2018Numero sezionale 3008/2026Numero di raccolta generale 13646/2026Data pubblicazione 11/05/2026ritenendo esistente un’obbligazione solidale sorta in sede processuale adopera del giudice di primo grado, non validamente impugnata da uno degliobbligati, il quale non può quindi valersi del giudicato riflesso favorevoleottenuto da altro coobbligato, perché destinatario di diverso e contrariogiudicato formatosi nei suoi confronti.1.2.

Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 del codice di rito civile per violazione degli stessi articolidi cui sopra, proposto in via tuzioristica e gradata come violazione di leggeai sensi dell’art. 111 Costituzione, ove non si ritenesse di accogliere il primomotivo.1.3.

Con il terzo motivo si prospetta ancora censura ai sensi dell’art.360, primo comma., n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 336, stesso codice dirito civile, nel concreto lamentando l’assunto che la riforma anche parzialedella sentenza del primo giudice determina caducazione del capo dellapronuncia cha statuito sulle spese.2.

I tre motivi, strettamente collegati fra loro, possono essere trattaticongiuntamente e sono fondati.2.1.

Se è pur vero che anche di recente questa Suprema Corte dilegittimità ha statuito che il potere del giudice d'appello di procedered'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, qualeconseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riformain tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della litedevono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in casodi conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può esseremodificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenzaabbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr. Cass.

III,n. 16526/2024, conforme Cass.

I, n. 14916/2020), non è men vero che talesolidarietà non può riflettersi a favore della parte che ha visto passata ingiudicato (volontariamente o meno) la sentenza di primo grado, con ildiverso e maggior importo che le fa carico.Numero registro generale 27322/2018Numero sezionale 3008/2026Numero di raccolta generale 13646/2026Data pubblicazione 11/05/20262.1.

Ed infatti, se pure l’obbligazione solidale se viene adempiuta da undebitore lo è a favore anche degli altri, così l’obbligazione solidale se risultamodificata dal giudice di secondo grado lo è per tutti, proprio in ragionedella solidarietà che presuppone l’unitarietà dell’obbligazione.Tuttavia, dev’essere ricordato come questa regola subisca l’eccezionedel giudicato, ovvero dell’incontrovertibilità dell’accertamento o dellacondanna pronunciata nei confronti di una parte.

In questo senso,l’obbligato solidale che non abbia interposto valido appello è destinatariodell’ordine del giudice di primo grado, non più modificabile -neppure pertrascinamento- da parte del giudice di appello, ritualmente evocato da altrocoobbligato solidale.

Diversamente opinando, si dovrebbe ritenere che laparte non intenzionata proporre appello, perché comunque pronta adaccettare il decisum di primo grado, si vede modificata la propria situazionegiuridica soggettiva per l’azione di altri.

Detto diversamente, quella che èun’obbligazione solidale in primo grado si scinde in obbligazione di diversoimporto limitatamente al (ex) obbligato solidale vittorioso in appello erimane obbligazione non modificata in capo al (ex) obbligato solidale diprimo grado.2.2.

Risulta sempre confermata la risalente giurisprudenza sul punto,per cui il condebitore solidale può invocare a suo favore la sentenzaintervenuta fra il creditore ed altro coobbligato, ai sensi dell’art. 1306secondo comma cod. civ, solo se, nei confronti di esso condebitore, nonoperi altro giudicato contrario sul medesimo punto.

Ne consegue che lariforma della sentenza di condanna solidale di più soccombenti alpagamento delle spese processuali, ottenuta in grado di appello da alcunicondebitori, non può giovare agli altri che non hanno propostoimpugnazione, e che, pertanto, in forza del giudicato formatosi sullapronuncia di primo grado, sono tenuti a pagare integralmente le spesemedesime (cfr. Cass.

III, n. 4320/1976; conforme Cass.

I, n. 2835/1980;Cass.

V, n. 18154/2019).Numero registro generale 27322/2018Numero sezionale 3008/2026Numero di raccolta generale 13646/2026Data pubblicazione 11/05/2026In questo senso si è assestata la giurisprudenza di questa SupremaCorte di legittimità, ove afferma che in tema di solidarietà tributaria, lafacoltà per il coobbligato d'imposta di avvalersi del giudicato favorevoleemesso in un giudizio promosso da un altro coobbligato, secondo la regolagenerale stabilita dall'art. 1306 cod. civ., opera, come riflesso dell'unicitàdell'accertamento e della citata estensibilità del giudicato, sempre che nonsi sia già formato un giudicato contrario sul medesimo punto.

Pertanto, ilcoobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa successivapronuncia emessa nei riguardi di altro debitore in solido, nel caso in cui eglinon sia rimasto inerte, ma abbia a propria volta promosso un giudizio giàconclusosi (in modo a lui sfavorevole) con una decisione avente autonomaefficacia nei suoi confronti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che non potesseavvalersi del giudicato favorevole formatosi a favore di un istituto di creditomutuante, coobbligato in solido, il mutuatario che, avendo impugnato, inuno al predetto istituto, un avviso di liquidazione per il recupero dell'impostaipotecaria e di bollo, non aveva appellato la sentenza a lui sfavorevole,gravata invece con successo dalla banca) (cfr. Cass.

V, n. 14814/2011).L’assunto è stato affinato precisando che in tema di solidarietàtributaria, la facoltà per il coobbligato, destinatario di un atto impositivo(nella specie sostituito d'imposta), di avvalersi del giudicato favorevoleformatosi in un giudizio promosso da altro coobbligato (nella speciesostituto d'imposta), secondo la regola generale stabilita dall'art. 1306 cod.civ., non è preclusa per il solo fatto di non essere rimasto inerte e di avereautonomamente impugnato l'avviso di accertamento, essendo di ostacoloal suo esercizio solo la definitiva conclusione del giudizio da lui instauratocon sentenza sfavorevole passata in giudicato (cfr. Cass V, n. 19580/2014;conforme n. 6411/2021).2.3.

Nel caso di specie, l’Agente per la riscossione non ha impugnato(validamente) la statuizione sulle spese che, nei suoi confronti, è passatain giudicato, consolidando il debito, senza che possa intervenire aNumero registro generale 27322/2018Numero sezionale 3008/2026Numero di raccolta generale 13646/2026Data pubblicazione 11/05/2026modificazione del giudicato la statuizione intervenuta nel giudizio d’appellointercorso fra parti diverse, con l’effetto di rendere autonome obbligazioni(di diverso ammontare) ciò che era unica obbligazione solidale.Sul punto si consideri quanto affermato in caso parzialmentesovrapponibile nel principio.

Ed infatti, in tema di solidarietà tributaria, lafacoltà per il coobbligato, destinatario di un atto impositivo, di avvalersi delgiudicato favorevole formatosi in un giudizio promosso da altro coobbligato,secondo la regola generale stabilita dall'art. 1306 c.c., non è preclusa per ilsolo fatto di avere autonomamente impugnato l'avviso di accertamento,essendo di ostacolo al suo esercizio solo la definitiva conclusione del giudizioda lui instaurato con sentenza sfavorevole passata in giudicato atteso che,ex 324 c.c., il giudicato stacca il rapporto tra il contribuente ed il fisco dallapropria causa originaria, integrandone una nuova, riguardanteesclusivamente la parte a cui la decisione definitiva si riferisce (cfr. Cass.

V,n. 6411/2021).3.

In definitiva il ricorso è fondato e la sentenza dev’essere cassata conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna - giudicedell’ottemperanza perché si uniformi ai sopra indicati principi.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di primo grado diBologna, in diversa composizione, cui demanda altresì di provvedere sullespese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/04/2026.Il PresidenteRoberta CRUCITTI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
anza-ricorrente-controAgenzia delle entrate - Riscossione in persona del Direttore generale - legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocaturagenerale dello Stato-resistente-avversol’ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Bologna n. 109/2018depositata il 12/02/2018.Numero registro generale 27322/2018Numero sezionale 3008/2026Numero di raccolta generale 13646/2026Data pubblicazione 11/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Il sig. [OSCURATO:PERSONA] era vittorioso in primo grado avversandocartella esattoriale di notevole importo. Oltre all’annullamento della ripresaa tassazione, si vedeva liquidate a favore le spese di lite in €.105.881,23.Spiccavano appello tanto l’Agenzia delle entrate, quanto l’incaricato per lariscossione, in allora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., donde il collegio di secondo gradoaccoglieva l’appello principale, ritenendo legittima l’iscrizione a ruolo diminor somma da aversi a carico del contribuente e riducendo la condannaalle spese in €.20.000,00, mentre dichiarava inammissibile, perché tardivo,l’appello proposto dall’incaricato per la riscossione.Il contribuente otteneva da Agenzia delle entrate il pagamento dellespese liquidate in appello, donde esperiva ricorso in ottemperanza per averedall’incarico della riscossione, nel frattempo divenuto Agenzia delle entrate– Riscossione, il rimborso di quanto era stato condannato a pagare dallasentenza di primo grado, nei suoi confronti passata in giudicato perl’inammissibilità dell’appello tardivamente proposto.La CTP di Bologna, giudice dell’ottemperanza, dichiarava inammissibileil ricorso in ragione dell’avvenuta modificazione in appello del capo disentenza di primo grado relativo alle spese, da intendersi rilevante versotutte le parti del giudizio tenute alla sua esecuzione.Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il sig. [OSCURATO:PERSONA],agitando tre motivi di ricorso, mentre l’Agenzia delle entrate – Riscossionesi è riservata di spiegare difese in udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Vengono proposti tre motivi di ricorso.1.1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta censura ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4 c.p.c., per violazione degli art. 15 e 70 d.lgs. n.546/1992, dell’art. 97 c.p.c., degli articoli 1306 e 2909 c.c., nel concretoNumero registro generale 27322/2018Numero sezionale 3008/2026Numero di raccolta generale 13646/2026Data pubblicazione 11/05/2026ritenendo esistente un’obbligazione solidale sorta in sede processuale adopera del giudice di primo grado, non validamente impugnata da uno degliobbligati, il quale non può quindi valersi del giudicato riflesso favorevoleottenuto da altro coobbligato, perché destinatario di diverso e contrariogiudicato formatosi nei suoi confronti.1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 del codice di rito civile per violazione degli stessi articolidi cui sopra, proposto in via tuzioristica e gradata come violazione di leggeai sensi dell’art. 111 Costituzione, ove non si ritenesse di accogliere il primomotivo.1.3. Con il terzo motivo si prospetta ancora censura ai sensi dell’art.360, primo comma., n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 336, stesso codice dirito civile, nel concreto lamentando l’assunto che la riforma anche parzialedella sentenza del primo giudice determina caducazione del capo dellapronuncia cha statuito sulle spese.2. I tre motivi, strettamente collegati fra loro, possono essere trattaticongiuntamente e sono fondati.2.1. Se è pur vero che anche di recente questa Suprema Corte dilegittimità ha statuito che il potere del giudice d'appello di procedered'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, qualeconseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riformain tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della litedevono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in casodi conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può esseremodificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenzaabbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr. Cass. III,n. 16526/2024, conforme Cass. I, n. 14916/2020), non è men vero che talesolidarietà non può riflettersi a favore della parte che ha visto passata ingiudicato (volontariamente o meno) la sentenza di primo grado, con ildiverso e maggior importo che le fa carico.Numero registro generale 27322/2018Numero sezionale 3008/2026Numero di raccolta generale 13646/2026Data pubblicazione 11/05/20262.1. Ed infatti, se pure l’obbligazione solidale se viene adempiuta da undebitore lo è a favore anche degli altri, così l’obbligazione solidale se risultamodificata dal giudice di secondo grado lo è per tutti, proprio in ragionedella solidarietà che presuppone l’unitarietà dell’obbligazione.Tuttavia, dev’essere ricordato come questa regola subisca l’eccezionedel giudicato, ovvero dell’incontrovertibilità dell’accertamento o dellacondanna pronunciata nei confronti di una parte. In questo senso,l’obbligato solidale che non abbia interposto valido appello è destinatariodell’ordine del giudice di primo grado, non più modificabile -neppure pertrascinamento- da parte del giudice di appello, ritualmente evocato da altrocoobbligato solidale. Diversamente opinando, si dovrebbe ritenere che laparte non intenzionata proporre appello, perché comunque pronta adaccettare il decisum di primo grado, si vede modificata la propria situazionegiuridica soggettiva per l’azione di altri. Detto diversamente, quella che èun’obbligazione solidale in primo grado si scinde in obbligazione di diversoimporto limitatamente al (ex) obbligato solidale vittorioso in appello erimane obbligazione non modificata in capo al (ex) obbligato solidale diprimo grado.2.2. Risulta sempre confermata la risalente giurisprudenza sul punto,per cui il condebitore solidale può invocare a suo favore la sentenzaintervenuta fra il creditore ed altro coobbligato, ai sensi dell’art. 1306secondo comma cod. civ, solo se, nei confronti di esso condebitore, nonoperi altro giudicato contrario sul medesimo punto. Ne consegue che lariforma della sentenza di condanna solidale di più soccombenti alpagamento delle spese processuali, ottenuta in grado di appello da alcunicondebitori, non può giovare agli altri che non hanno propostoimpugnazione, e che, pertanto, in forza del giudicato formatosi sullapronuncia di primo grado, sono tenuti a pagare integralmente le spesemedesime (cfr. Cass. III, n. 4320/1976; conforme Cass. I, n. 2835/1980;Cass. V, n. 18154/2019).Numero registro generale 27322/2018Numero sezionale 3008/2026Numero di raccolta generale 13646/2026Data pubblicazione 11/05/2026In questo senso si è assestata la giurisprudenza di questa SupremaCorte di legittimità, ove afferma che in tema di solidarietà tributaria, lafacoltà per il coobbligato d'imposta di avvalersi del giudicato favorevoleemesso in un giudizio promosso da un altro coobbligato, secondo la regolagenerale stabilita dall'art. 1306 cod. civ., opera, come riflesso dell'unicitàdell'accertamento e della citata estensibilità del giudicato, sempre che nonsi sia già formato un giudicato contrario sul medesimo punto. Pertanto, ilcoobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa successivapronuncia emessa nei riguardi di altro debitore in solido, nel caso in cui eglinon sia rimasto inerte, ma abbia a propria volta promosso un giudizio giàconclusosi (in modo a lui sfavorevole) con una decisione avente autonomaefficacia nei suoi confronti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che non potesseavvalersi del giudicato favorevole formatosi a favore di un istituto di creditomutuante, coobbligato in solido, il mutuatario che, avendo impugnato, inuno al predetto istituto, un avviso di liquidazione per il recupero dell'impostaipotecaria e di bollo, non aveva appellato la sentenza a lui sfavorevole,gravata invece con successo dalla banca) (cfr. Cass. V, n. 14814/2011).L’assunto è stato affinato precisando che in tema di solidarietàtributaria, la facoltà per il coobbligato, destinatario di un atto impositivo(nella specie sostituito d'imposta), di avvalersi del giudicato favorevoleformatosi in un giudizio promosso da altro coobbligato (nella speciesostituto d'imposta), secondo la regola generale stabilita dall'art. 1306 cod.civ., non è preclusa per il solo fatto di non essere rimasto inerte e di avereautonomamente impugnato l'avviso di accertamento, essendo di ostacoloal suo esercizio solo la definitiva conclusione del giudizio da lui instauratocon sentenza sfavorevole passata in giudicato (cfr. Cass V, n. 19580/2014;conforme n. 6411/2021).2.3. Nel caso di specie, l’Agente per la riscossione non ha impugnato(validamente) la statuizione sulle spese che, nei suoi confronti, è passatain giudicato, consolidando il debito, senza che possa intervenire aNumero registro generale 27322/2018Numero sezionale 3008/2026Numero di raccolta generale 13646/2026Data pubblicazione 11/05/2026modificazione del giudicato la statuizione intervenuta nel giudizio d’appellointercorso fra parti diverse, con l’effetto di rendere autonome obbligazioni(di diverso ammontare) ciò che era unica obbligazione solidale.Sul punto si consideri quanto affermato in caso parzialmentesovrapponibile nel principio. Ed infatti, in tema di solidarietà tributaria, lafacoltà per il coobbligato, destinatario di un atto impositivo, di avvalersi delgiudicato favorevole formatosi in un giudizio promosso da altro coobbligato,secondo la regola generale stabilita dall'art. 1306 c.c., non è preclusa per ilsolo fatto di avere autonomamente impugnato l'avviso di accertamento,essendo di ostacolo al suo esercizio solo la definitiva conclusione del giudizioda lui instaurato con sentenza sfavorevole passata in giudicato atteso che,ex 324 c.c., il giudicato stacca il rapporto tra il contribuente ed il fisco dallapropria causa originaria, integrandone una nuova, riguardanteesclusivamente la parte a cui la decisione definitiva si riferisce (cfr. Cass. V,n. 6411/2021).3. In definitiva il ricorso è fondato e la sentenza dev’essere cassata conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna - giudicedell’ottemperanza perché si uniformi ai sopra indicati principi. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di primo grado diBologna, in diversa composizione, cui demanda altresì di provvedere sullespese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/04/2026.Il PresidenteRoberta CRUCITTI