CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 21389/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 6894-2017proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS) , in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentat o e difes o , in forza di procura conferita in calce a l ricorso per cassazione , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difes a , per procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],27, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.6894/2017 Cron. Rep. C.C. 28/04/2023 giurisdizione Responsabilità solidale del committente. Sanzioni civili -2 - – controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] –intimati – per la cassazione della sentenza n. 613 del 201 6 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata l’8 settembre 201 6 (R.G.N. 292/2013). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 8 aprile2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–La società [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha stipulato un contratto d’appalto, per la fornitura di servizi di facchinaggio e movimentazione merci, con la SINCRO, società co nsortile a responsabilità limitata, che ha concluso a sua volta una convenzione con il CNOL ([OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] ha quindi affidato l’esecuzione dei lavoridapprima all a società cooperativ a a responsabilità limitata [OSCURATO:PERSONA] e quindi, a decorrere dal maggio 2010, alla [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:PERSONA]), successivamente dichiarata fallita. Alla società [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è stata contestata la responsabilità solidale sancita dall’art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per le omissioni contributive della cooperativa GPSnel periodo da maggio 2010 al 19 settembre 2010. [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha impugnato il verbale di accertamento ispettivo e il ricorso è stato accolto dal Tribunale di Parma, con sentenza n. 23 del 2013, che ha escluso, in capo alla società, la qualità di committente obbligata in solido in virtù del predettoart. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003. 2.–Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 613 del 2016, depositata l’8 settembre 2016, -3 - ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accertato che [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. è debitrice nei confronti dell’INPS per i contributi previdenziali di cui al verbale ispettivo del 18 febbraio 2011, eccetto che per le sanzioni civili, e ha condannato la società al pagamento in favore dell’INPS delle relative somme. 2.1.– A fondamento della decisione, la Corte territoria le ha argomentato che il rapporto tra il consorzio e la società consorziata è riconducibile allo schema del subappalto e che il divieto di subappalto pattuito tra le parti non vale ad escludere la responsabilità solidale della committente [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in relazione a una pretesa contributiva non contestata. 2.2.– La responsabilità solidale, tuttavia, non si estende alle sanzioni civili. È ben vero che, solo con il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35, il legislatore ha espressamente escluso il vincolo di solidarietà per le somme dovute a titolo di sanzioni civili. Tale previsione, nondimeno, è «meramente chiarificatrice del contenuto della legge in quanto espressione di un principio desumibile anche dalla normativa precedente che nulla disponeva sul punto, laddove l’estensione della responsabilità del committente anche per le somme (sanzionicivili) di natura prettamente punitiva, in quanto derogatoria, avrebbe richiesto una espressa previsione in tal senso» (pagina 7 della pronuncia d’appello). 3.– L’INPS impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Bologna, con ricorso notificato il 7 marzo 2017. 4.–Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., che deposita anche memoria illustrativa. -4 - 5.–SINCRO, società consortile a responsabilità limitata, e CNOL ([OSCURATO:PERSONA]) non hanno svolto in questa sede attività difensiva. 6.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, ai sensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. 7.–Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. 8.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle seguenti disposizioni: l’art. 29, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, come modificato dall’art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, e dall’art. 1, comma 911, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; l’art. 21 del d.l. n. 5 del 2012 e l’art. 11 delle preleggi. Avrebbe errato la Corte d’appello di Bologna nel reputaresanzioni civili e somme aggiuntive estranee all’obbligazione solidale che grava sul committente. Sarebbe ininfluente l’assenza di un richiamo espresso alle sanzioni, legate da un nesso «genetico e funzionale con l’obbligazione contributiva» (pagina 9 del ricorso), salvo che una esplicita previsione di legge disponga diversamente. Ad avviso del ricorrente, alla fattispecie in esame, che si colloca nell’arco temporaleantecedente all’entrata in vigore dell’art. 21 del d.l. n. 5 del 2012, non si applicherebbe tale previsione, provvista di un’evidente portata innovativa. La disposizione di cui si discorre , pertanto,varrebbe solo pro futuro e non si riprometterebbe di offrire l’interpretazione autentica della disciplina previgente, in difetto di ogni -5 - indice testuale e sistematico, che avvalori la volontà di enucleare una «delle possibili letture del testo originario» (pagina 11 del ricorso). Alle medesime conclusioni sarebbe giunto il giudice delle leggi, interpellato sulla legittimità costituzionale del trattamento deteriore riservato agl’inadempimenti contributivi anteriori all’entrata in vigore del d.l. n. 5 del 2012, trattamento deteriore che deriverebbe proprio dall’estensione del vincolo di solidarietà alle somme aggiuntive e alle sanzioni civili (sentenza n. 254 del 2014). 2.–Il motivo è fondato. 3.–In questa sede non è in discussione la responsabilità solidale della società controricorrente per gl’inadempimenti contributivi addebitabili alla società consorziata GPS(in tal senso, anche Cass., sez. lav., 20 dicembre 2021, n. 40782), ma si controverte unicamente sulla latitudine di tale responsabilità. La sentenza impugnata e la parte controricorrente sostengono che la responsabilità non si estenda anche alle sanzioni civilie alle somme aggiuntivee attribuiscono all’art. 21 del d.l. n. 5 del 2012 una mera funzione chiarificatrice del dettato normativo previgente, che peraltro a tale riguardo non contemplava ex professoalcun vincolo solidale. La parte ricorrente propugna un’interpretazione di segno opposto, che valorizza la discontinuità rappresentata dalla previsione restrittiva dell’art. 21 del d.l. n. 5 del 2012. 4.–Le censure del ricorrente colgono nel segno. Il caso di specie è regolato dall’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nella formulazione modificata dapprima dall’art. 6, comma1, del d.lgs. n. 251 del 2004 e quindi dall’art. 1, comma 911, della legge n. 296 del 2006, e antecedente alle innovazioni recate dall’art. 21 del d.l. n. 5 del 2012. Il testo normativo applicabile ratione temporis, in considerazione del tempo in cui sono state eseguite le prestazioni lavorative da cui sorgono i diritti alla retribuzione e alla contribuzione (Cass., sez. lav., -6 - 17 novembre 2021, n. 34982), così dispone: «In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti». 5.–Questa Corte è costante nell’affermare che l’art. 21 del d.l. n. 5 del 2012, nel delimitare la responsabilità solidale delineata dall’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, ha natura innovativa e non si applica anche alle fattispecie pregresse (Cass., sez. lav., 11 luglio 2018, n. 18259). Non vi sono dati letterali e sistematici, che corroborino la qualificazione della disciplina sopravvenuta come normativa d’interpretazione autentica, nei termini prospettati dalla sentenza impugnata. Non soltanto non si rinviene una qualificazione espressa in tal senso, usuale nella prassi legislativa, ma non soccorrono neppure elementi di ordine sistematico, che possano suffragare l’intento d’introdurre una disciplina provvista divalenza retroattiva o di conferire alla disposizione preesistente, anche per il passato, un significato corrispondente a una delle plausibili varianti di senso. 6.– Né giova opporre che la formulazione applicabile ratione temporisnon si premura di estendere ex professo i l vincolo solidale alle sanzioni civili. Tale estensione non dev’essere specificata, in quanto discende dalla natura accessoria delle sanzioni, che ineriscono all’obbligazione principale in forza di un meccanismo predeterminato e automatico (sentenza n. 18259 del 2018, cit.; di recente, anche Cass., sez. lav., 12 ottobre 2022, n. 29766). Questa Corte ha chiarito, difatti, che le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l’omesso o ritardato pagamento dei contributi o -7 - premi previdenziali si atteggiano come sanzioni civili che, in ragione dell’automaticità le gislativamente prevista , sono funzionalmente connesse all’omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali(Cass., S.U., 13 marzo 2015, n. 5076, sul peculiare profilo dell’efficacia degli atti interruttivi della prescrizione), in quanto rafforzano l’obbligo contributivo e predeterminano la liquidazione del danno arrecato all’ente previdenziale (Cass., sez. lav., 20 giugno 2018, n. 16262). 7.– A favore di tale interpretazione depongono anche le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 254 del 2014, richiamata a sostegno del ricorso, con argomentazioni che la parte controricorrente non ha confutato in maniera efficace. 7.1.–Il Tribunale di Bologna aveva sollevato, in riferimento all’art.3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, «nella parte in cui prevede che la responsabilitàsolidale dell’appaltante, in caso di omesso versamento da parte dell’appaltatore dei contributi previdenziali, comprenda anche il debito per le sanzioni civili o somme aggiuntive». Il rimettente aveva sospettato la previsione d’illegittimità costituzionale, proprio in relazione all’art. 21 del d.l. n. 5 del 2012, che aveva limitato la responsabilità solidale del committente, escludendo espressamente che si estendesse alle sanzioni civili e alle somme aggiuntive. 7.2.– La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione, sulla scorta dei seguenti rilievi: « Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, non contrasta, di per sé, con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie, ma in momenti diversi nel tempo, poiché il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche (ordinanze n. 25 del 2012, n. 224 del 2011, n. 61 del 2010, n. 170 del 2009, n. 212 e n. 77 del 2008).La circostanza -8 - che, quindi, la nuova disciplina in tema di responsabilità solidale del committente e dell’appaltatore, dettata dall’art. 21 del d.l. n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 35 del 2012, si applichi agli inadempimenti contributivi avvenuti dopo la sua entrata in vigore, essendo conseguenza dei principi generali in tema di successione di leggi nel tempo, non può ritenersi di per sé lesiva del parametro costituzionale evocato» (punto 3 del Considerato in diritto). 7.3.–Da tali argomentazioni si evince, anzitutto , che è corretto il presupposto interpretativo, che configura nel regime anteriore una responsabilità solidale più ampia, estesa alle sanzioni civili e alle somme aggiuntive. Il giudice delle leggi, ove avesse privilegiato l’interpretazione restrittiva recepita dalla sentenza d’appello, avrebbe ravvisato l’erroneità del presupposto interpretativo e non avrebbe escluso, nel merito, il contrasto con il parametro costituzionale invocato (art. 3 Cost.). La Corte costituzionale avrebbe consideratoerroneo il presupposto interpretativo della questione sollevata , anche ove avesse condiviso l’ulteriore argomento della parte controricorrente, che perora, da ultimo nella memoria illustrativa,l’indefettibile necessità di applicare la successiva lex mitiordel d.l. n. 5 del 2012. La sentenza citata, al contrario, puntualizza che non si pone in contrasto con i principi costituzionali un regime differenziato della responsabilità solidale, più rigoroso per le fattispecie che si sono perfezionate nel vigore della legge più risalente. In una materia che esula dal diritto penale o dal diritto punitivo in senso ampio,de iure condito non opera la normativa sopravvenuta più favorevole. Né, alla stregua delle considerazioni già svolte dalla sentenza n. 254 del 2014,si ravvisano profili d’incompatibilità con la Carta fondamentale, che imponganod’interrogare il giudice delle leggi. -9 - 8.– Da tali principi non vi sono ragioni di discostarsi e si deve dunque ribadire, in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che «la novella dell’art. 29, comma 2, dettata dal d.l. n. 5 del 2012, art. 21 (che ha espressamente escluso l’estensione della responsabilità del committente alle sanzioni civili per l’inadempimento contributivo dell’appaltatore) si applica alle vicende contributive avvenute successivamente alla sua entrata in vigore, secondo il principio generale della successione delle leggi nel tempo, in quanto quest’ultima norma innova espressamente la precedente, non limitandosi ad offrire l’interpretazione di quella già esistente» (Cass., sez. lav., 10 luglio 2023, n. 19426). 9.–Ne consegue che il ricorso è accolto e la sentenza impugnata dev’essere cassata. La causa è rinviata alla Corte d’appello di Bologna, che, in diversa composizione, riesaminerà la fattispecie controversa alla luce dei principi ribaditi nella presente ordinanza. Al giudice di rinvio è demandata, infine, la liquidazione delle spese dell’odierno giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa l’impug