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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 giugno 2026

Cassazione n. 20905/2026

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ocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione coatta amministrativa, in persona delrappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall’avvocatoGiuliano Pavan, con domicilio telematico presso il proprio difensore epresso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], indicandosi altresì in altri atti unarappresentanza dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1685/2025depositata il 13/05/2025;letta la rinuncia al ricorso di ciascun ricorrente e la successiva accettazionedella controricorrente;Numero registro generale 15522/2025Numero sezionale 426/2026Numero di raccolta generale 20905/2026Data pubblicazione 20/06/2026ritenuto che ciascuna rinuncia ha i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391c.p.c., sicché l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensidell’art. 391 c.p.c.;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 20/06/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione coatta amministrativa, in persona delrappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall’avvocatoGiuliano Pavan, con domicilio telematico presso il proprio difensore epresso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], indicandosi altresì in altri atti unarappresentanza dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1685/2025depositata il 13/05/2025;letta la rinuncia al ricorso di ciascun ricorrente e la successiva accettazionedella controricorrente;Numero registro generale 15522/2025Numero sezionale 426/2026Numero di raccolta generale 20905/2026Data pubblicazione 20/06/2026ritenuto che ciascuna rinuncia ha i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391c.p.c., sicché l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensidell’art. 391 c.p.c.;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 20/06/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 20905/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris